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Circolare

Circolare numero 78 del 16-04-2015

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica, per l’anno 2015, le retribuzioni e gli importi da assumere a base per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per diverse categorie di lavoratori, nonché i valori di riferimento per la Gestione separata, gli assegni di maternità dei comuni e dello Stato, i limiti reddituali per il congedo parentale e i massimali connessi ai congedi per assistenza a familiari disabili. Sono indicati importi giornalieri, convenzionali e minimi, con rinvio alle precedenti circolari e ai decreti ministeriali richiamati per ciascuna fattispecie. Per alcune categorie i valori 2015 non erano ancora disponibili e, in attesa di comunicazione, si dispone l’utilizzo temporaneo dei valori 2014 salvo conguaglio.

Importi e retribuzioni di riferimento per le prestazioni economiche 2015 di malattia, maternità/paternità, tubercolosi e altre provvidenze

Importi e retribuzioni di riferimento per le prestazioni economiche 2015

La circolare definisce, per l’anno 2015, le retribuzioni e gli importi da assumere a base per il calcolo delle principali prestazioni economiche previdenziali e assistenziali. Il documento è articolato in due blocchi: da un lato le retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi; dall’altro gli importi e i limiti utili per altre prestazioni, tra cui le tutele della Gestione separata, gli assegni di maternità e i massimali per i congedi dei familiari di disabili in situazione di gravità.

Ambito e criteri generali

La circolare precisa che gli importi comunicati servono alla liquidazione delle indennità per eventi indennizzabili con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2015. Per l’indennità di tubercolosi, i criteri richiamati valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza nei casi in cui il soggetto abbia diritto anche all’indennità di malattia; per le altre categorie aventi diritto alla sola tubercolosi, la prestazione resta determinata in misura fissa. Per gli importi antitubercolari è richiamata la circolare n. 2 del 16 gennaio 2015.

Retribuzioni di riferimento per categorie di lavoratori

Per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, art. 4, la base di calcolo delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi non può essere inferiore al minimale giornaliero di legge 2015, pari a euro 47,68.

Per i lavoratori agricoli a tempo determinato, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge 2015 pari a euro 42,41.

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni, la circolare richiama le retribuzioni medie giornaliere provinciali determinate per l’anno 2014 con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 maggio 2014. Tali valori continuano a valere solo per questa categoria nell’ambito del settore agricolo, in coerenza con i salari medi convenzionali provinciali previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968. Le prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nel 2014, se liquidate provvisoriamente sui salari convenzionali 2013, devono essere riliquidate con i nuovi importi. I salari applicabili per il 2015 saranno comunicati successivamente; nel frattempo si utilizzano in via temporanea e salvo conguaglio quelli del 2014.

Per le prestazioni di maternità/paternità di questa stessa categoria, la circolare ribadisce che dal 2011 la liquidazione avviene sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Per il 2015, in attesa del valore definitivo, si applica temporaneamente il reddito 2014 pari a euro 54,65.

Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari, il decreto ministeriale 14 gennaio 2015 ha determinato le retribuzioni convenzionali 2015 per il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale. Tali retribuzioni valgono anche per la liquidazione delle prestazioni di malattia, maternità/paternità e tubercolosi e sono rinviate alla circolare n. 16 del 29 gennaio 2015.

Per i lavoratori domestici e familiari italiani e stranieri, ai fini dell’indennità di maternità/paternità con inizio nel 2015, devono essere usate le retribuzioni convenzionali orarie 2015:

  • euro 6,97 per retribuzioni orarie effettive fino a euro 7,88;
  • euro 7,88 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 7,88 e fino a euro 9,59;
  • euro 9,59 per retribuzioni orarie effettive superiori a euro 9,59;
  • euro 5,07 per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.

Lavoratrici autonome: importi per maternità, congedo parentale e interruzione di gravidanza

Per le lavoratrici autonome indicate dalla circolare, cioè artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi, nonché l’indennità per congedo parentale e quella per interruzione della gravidanza, va calcolata secondo gli importi riportati nel testo.

In particolare:

  • coltivatrici dirette, colone, mezzadre e imprenditrici agricole professionali: euro 42,33, pari al limite minimo di retribuzione giornaliera 2014 per l’operaio agricolo; il valore si applica agli eventi con nascita/ingresso in famiglia nel 2015, anche se il periodo indennizzabile è iniziato nel 2014;
  • artigiane: euro 47,68, pari al minimale giornaliero 2015 per la qualifica di impiegato dell’artigianato;
  • commercianti: euro 47,68, pari al minimale giornaliero 2015 per la qualifica di impiegato del commercio;
  • pescatrici: euro 26,49, corrispondente alla misura giornaliera del salario convenzionale 2015 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Gestione separata: aliquote, contributi minimi e prestazioni di malattia e degenza

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non pensionati e non già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, la circolare indica le aliquote 2015 comprensive dell’ulteriore contributo destinato a finanziare maternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera e malattia:

  • 27,72% per i lavoratori liberi professionisti;
  • 30,72% per tutte le altre categorie.

Applicando tali aliquote al minimale di reddito 2015, pari a euro 15.548,00, il contributo mensile utile al requisito risulta:

  • euro 359,16 per i liberi professionisti;
  • euro 398,03 per le altre categorie.

Per gli eventi insorti nel 2015, il limite di reddito ai fini dell’erogazione dell’indennità di degenza ospedaliera e di malattia è pari a euro 70.086,10, importo corrispondente al 70% del massimale 2014.

Per l’indennità di malattia dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, la misura è pari al 50% dell’indennità di degenza ospedaliera. Il calcolo avviene applicando le percentuali del 4%, 6% o 8% in funzione delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento, assumendo come base l’importo ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno di inizio della malattia. Per le malattie iniziate nel 2015, il massimale contributivo 2015 è euro 100.324,00 e la base giornaliera è euro 274,86; l’indennità giornaliera è quindi:

  • euro 10,99 se risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
  • euro 16,49 se risultano accreditate da 5 a 8 mensilità;
  • euro 21,99 se risultano accreditate da 9 a 12 mensilità.

Per la degenza ospedaliera, secondo i criteri vigenti, le percentuali sono 8%, 12% e 16% a seconda della contribuzione attribuita nei 12 mesi precedenti il ricovero. Per le degenze iniziate nel 2015, sulla base dell’importo giornaliero di euro 274,86, l’indennità corrisponde a:

  • euro 21,99 con accrediti da 3 a 4 mesi;
  • euro 32,98 con accrediti da 5 a 8 mesi;
  • euro 43,98 con accrediti da 9 a 12 mesi.

Assegni di maternità dei comuni e dello Stato

Per gli assegni di maternità concessi dai comuni, in seguito alla variazione ISTAT dello 0,2% applicabile al 2015, la misura piena è pari a euro 338,89 mensili, per un totale di euro 1.694,45. L’ISEE per nuclei familiari con tre componenti è pari a euro 16.954,95. I valori valgono per le nascite del 2015 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni con ingresso in famiglia avvenuto nel 2015.

Per l’assegno di maternità dello Stato ex art. 75 del D.Lgs. n. 151/2001, l’importo pieno per le nascite e gli ingressi in famiglia del 2015 è pari a euro 2.086,24.

Congedo parentale: limite reddituale per l’indennità al 30%

Ai fini dell’indennità di congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. n. 151/2001, la circolare richiama il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico 2015, pari a euro 6.531,07. Il limite di reddito individuale per avere diritto all’indennità del 30% nei periodi ulteriori rispetto a quelli ordinari è pari a 2,5 volte tale importo, cioè euro 16.327,68. Il documento precisa che il valore definitivo potrà essere comunicato successivamente, se diverso.

Congedi per familiari di disabili in situazione di gravità: massimali 2015

Per i periodi di congedo riconosciuti ai familiari di disabili in situazione di gravità ex art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, la circolare ricorda che il limite complessivo annuo, da rivalutare annualmente, deriva dall’importo originario di 70 milioni di lire (pari a euro 36.151,98 per il 2001). Tale importo rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.

Per il 2015, con variazione ISTAT dello 0,2% e assumendo l’aliquota contributiva del 33% (FPLD), sono indicati:

  • importo complessivo annuo: euro 47.445,82;
  • importo massimo annuo dell’indennità economica: euro 35.674,00;
  • importo massimo giornaliero dell’indennità: euro 97,73.

Per la retribuzione figurativa accreditabile a copertura dei periodi di congedo fruiti nel 2015 sono riportati:

  • retribuzione figurativa massima annua: euro 35.674,00;
  • retribuzione figurativa massima settimanale: euro 686,03;
  • retribuzione figurativa massima giornaliera: euro 97,73.

Il documento chiarisce che la retribuzione figurativa da accreditare, rapportata al periodo di congedo, non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.

Rinvii e note applicative

La circolare rinvia a precedenti messaggi e circolari per i criteri applicativi e specifica alcuni chiarimenti di dettaglio, tra cui:

  • il riferimento agli eventi insorti dal 1° febbraio 2015 per talune fattispecie di indennizzo;
  • il richiamo all’art. 3 del D.M. 12 gennaio 2001 per i requisiti della Gestione separata;
  • il richiamo alle precedenti circolari relative al congedo parentale e ai congedi per assistenza a familiari disabili.

Nel complesso, il documento ha natura prevalentemente tabellare e operativa: serve a fornire agli operatori i valori economici da utilizzare per la liquidazione delle prestazioni 2015, distinguendo puntualmente per categoria di lavoratore, tipo di tutela e annualità di riferimento.

Punti principali

Retribuzioni di riferimento per malattia, maternità/paternità e tubercolosi

La circolare individua gli importi giornalieri da usare per il calcolo delle prestazioni relative a eventi con periodi di paga compresi nell’anno 2015. Precisa inoltre che, per l’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono solo per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto anche alla malattia; per le altre categorie l’indennità resta commisurata alla misura fissa.

Categorie di lavoratori con retribuzione minima o convenzionale

Per i soci di società ed enti cooperativi la base non può scendere sotto il minimale giornaliero 2015 pari a euro 47,68. Per i lavoratori agricoli a tempo determinato il minimale è euro 42,41. Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari si applicano le retribuzioni convenzionali 2015 determinate dal decreto ministeriale 14 gennaio 2015 e riportate nella circolare n. 16/2015. Per i domestici e familiari, ai fini della maternità/paternità, sono indicate quattro fasce di retribuzione convenzionale oraria.

Compartcipanti familiari, piccoli coloni e maternità/paternità agricola

Per compartecipanti familiari e piccoli coloni continuano ad applicarsi i salari medi convenzionali provinciali; quelli 2014 restano utilizzabili in via temporanea e salvo conguaglio finché non saranno comunicati i valori 2015. Le prestazioni riferite a eventi indennizzabili nel 2014 già liquidate con i salari 2013 devono essere riliquidate. Per la maternità/paternità delle lavoratrici autonome agricole e assimilate, sono indicati importi specifici per coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, artigiane, commercianti e pescatrici.

Gestione separata: contributi, requisiti e indennità

Per gli iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati altrove, le aliquote 2015 sono pari al 27,72% per i liberi professionisti e al 30,72% per le altre categorie. Il contributo mensile utile è calcolato sul minimale di reddito 2015 di euro 15.548,00 e risulta pari a euro 359,16 o euro 398,03. Per eventi 2015 il limite reddituale per degenza ospedaliera e malattia è euro 70.086,10. Sono inoltre riportate le misure giornaliere dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera in base alle mensilità accreditate nei 12 mesi precedenti l’evento.

Assegni di maternità, congedo parentale e congedi per disabili

Per gli assegni di maternità dei comuni, il valore pieno 2015 è euro 338,89 mensili per complessivi euro 1.694,45, con ISEE per nuclei di tre componenti pari a euro 16.954,95. Per l’assegno di maternità dello Stato l’importo pieno è euro 2.086,24. Per il congedo parentale nei casi previsti dall’art. 34, comma 3, del D.Lgs. 151/2001 il limite reddituale è euro 16.327,68. Per i congedi riconosciuti ai familiari di disabili in situazione di gravità, la circolare riporta i massimali 2015 dell’indennità economica e della retribuzione figurativa, con importi annuali e giornalieri calcolati sull’aliquota contributiva del 33%.

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