Circolare INAIL n. 54 del 20 luglio 1999
Interesse di rateazione e di dilazione .Decreto del ministero del tesoro 18 giugno 1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, con DM 18 giugno 1999 pubblicato in G.U. n. 153 del 2 luglio 1999, il tasso di interesse per rateazioni e dilazioni di premi e accessori è fissato all’8,5% con decorrenza 14 aprile 1999. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, per prassi già richiamata dall’Istituto, anche alle istanze anteriori per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede dal 14 aprile 1999 in avanti. La circolare ricorda inoltre che la variazione del tasso rileva anche ai fini del calcolo delle sanzioni civili e allega il prospetto riepilogativo dei tassi in vigore dal 2 dicembre 1988.
Interesse di rateazione e dilazione: fissazione dell’8,5% dal 14 aprile 1999
Interesse di rateazione e di dilazione: tasso all’8,5% dal 14 aprile 1999
La circolare dà attuazione al Decreto del Ministero del Tesoro 18 giugno 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1999, con il quale è stato fissato all’8,5% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi ed accessori. Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo richiamato dall’Istituto e produce effetti sulla gestione delle domande di rateazione e sul calcolo delle sanzioni civili.
Decorrenza del nuovo tasso
La misura dell’8,5% decorre dal 14 aprile 1999. La circolare specifica che il tasso si applica:
- alle istanze di rateazione e dilazione presentate dal 14 aprile 1999 in poi, secondo le consuete modalità;
- alle istanze presentate in data anteriore, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 14 aprile 1999 o successiva, in conformità a quanto già previsto dalla circolare n. 51/1982.
Incidenza sulle sanzioni civili
La circolare precisa inoltre che la variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle sanzioni civili, come già richiamato dalla circolare n. 14/1998. In questo modo viene assicurato l’allineamento tra il tasso applicato alle dilazioni/rateazioni e quello rilevante per la quantificazione degli oneri accessori conseguenti all’inadempimento contributivo.
Prospetto riepilogativo dei tassi storici
In allegato viene richiamato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per le rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi, con decorrenza dal 2 dicembre 1988. Il prospetto riporta, per ciascuna variazione, la data del decreto, la misura del tasso, la data di decorrenza e la circolare di riferimento, consentendo di ricostruire l’evoluzione storica delle aliquote applicate nel tempo.
Punti principali
Fissazione del nuovo tasso
Il Decreto del Ministero del Tesoro 18 giugno 1999 ha stabilito nella misura dell’8,5% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi e accessori, in attuazione delle norme richiamate nella circolare.
Decorrenza e ambito di applicazione
La nuova misura decorre dal 14 aprile 1999. Si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire da tale data secondo le consuete modalità.
Applicazione alle istanze anteriori
In conformità alla circolare n. 51/1982, il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate prima del 14 aprile 1999 qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 14 aprile 1999 o successiva.
Riflessi sulle sanzioni civili
La circolare precisa che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle sanzioni civili, in coerenza con quanto indicato nella circolare n. 14/1998.
Prospetto storico dei tassi
È allegato un prospetto riepilogativo delle misure dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi in vigore dal 2 dicembre 1988, con l’indicazione dei decreti, delle date di decorrenza e delle relative circolari di riferimento.
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