Circolare INAIL n. 28 del 30 marzo 1999
Rateazioni per il pagamento dei debiti contributivi ex articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n 338, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 1989, n 389.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ridistribuisce tra Sede, Direzione regionale e Direzione generale la competenza a concedere le rateazioni dei debiti contributivi, in base all’importo del debito e al numero di rate. Restano invece invariati i criteri sostanziali per ottenere la dilazione: importo minimo del debito, istanza motivata, acconto del 20%, rispetto del piano e decadenza in caso di inadempimento. Sono inoltre disciplinati il riesame dei provvedimenti negativi, le modalità di comunicazione agli interessati, il monitoraggio annuale e l’immediata applicazione della nuova disciplina anche alle pratiche in corso.
Rateazioni per il pagamento dei debiti contributivi: nuovo assetto delle competenze e regole operative
Rateazioni per il pagamento dei debiti contributivi
La circolare ridefinisce il riparto di competenze interne dell’INAIL in materia di rateazione dei debiti contributivi, mantenendo invariati i presupposti sostanziali e le modalità di concessione già disciplinati dalla circolare n. 6/1991. L’intervento si colloca nel processo di decentramento amministrativo e recepisce il nuovo assetto organizzativo derivante dalla normativa richiamata.
Quadro normativo
La disciplina richiama, tra le principali fonti, l’art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge n. 537/1981, l’art. 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall’art. 4, comma 13, del decreto-legge n. 338/1989, l’art. 7, comma 3, della legge n. 88/1989, la delibera del Comitato esecutivo n. 77 del 15 febbraio 1990, il d.lgs. n. 29/1993, l’art. 3 del d.lgs. n. 479/1994, l’art. 11 del d.lgs. n. 80/1998 e l’art. 14 della legge n. 448/1998.
Nuovo assetto delle competenze
La competenza a decidere sulle domande di rateazione, sia per debiti correnti sia per debiti pregressi, viene articolata su tre livelli:
- il Dirigente di Sede per importi fino a 500 milioni di lire e per un massimo di 12 rate mensili;
- il Dirigente regionale per importi fino a 2 miliardi di lire oppure per piani superiori a 12 rate ma non oltre 24 mensilità;
- il Direttore generale per importi superiori a 2 miliardi di lire oppure per piani oltre le 24 rate e fino a 36, con la precisazione che in quest’ultimo caso è necessaria l’autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La stessa ripartizione vale per l’adozione dei provvedimenti di accoglimento o di reiezione delle domande.
Riesame dei provvedimenti di sede
Per i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale adottati dal Dirigente di Sede, il datore di lavoro può proporre riesame entro 10 giorni dalla comunicazione, tramite la medesima Sede. La richiesta deve essere istruita e corredata del parere del Dirigente di Sede e trasmessa, entro i successivi 10 giorni, al Dirigente regionale, che decide in via definitiva ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 80/1998.
Le decisioni del Dirigente regionale hanno natura definitiva e non sono oggetto di ulteriore ricorso gerarchico. Le richieste di riesame non producono effetto sospensivo, sicché il datore di lavoro deve continuare a rispettare il piano di rateazione eventualmente proposto in attesa dell’esito.
Condizioni per la concessione della rateazione
Restano immutati i criteri sostanziali di ammissibilità:
- il debito deve essere almeno pari a un milione di lire;
- il datore di lavoro deve presentare un’istanza motivata;
- deve assumere l’impegno formale a rispettare il piano di rateazione, indicando scadenze e importi;
- deve impegnarsi a versare gli interessi nella misura fissata dalla legge;
- per i debiti correnti, l’istanza deve essere presentata entro il termine di pagamento;
- deve essere versato un acconto non inferiore al 20% dell’importo da rateizzare;
- per i debiti correnti l’acconto va versato entro la scadenza del pagamento, mentre per i debiti pregressi va versato contestualmente alla domanda;
- non può accedere al beneficio il datore di lavoro che non abbia rispettato piani di rateazione concessi nel biennio precedente.
Effetti dell’inadempimento
La circolare ribadisce che il tardato pagamento o il pagamento parziale anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In caso di reiezione della domanda, il datore di lavoro deve essere diffidato al pagamento integrale del debito e, in relazione al ritardo, si applicano le sanzioni civili previste dalla legge n. 662/1996.
Se il riesame conferma il diniego, il datore di lavoro resta tenuto al pagamento delle sanzioni civili e, ove dovute, delle sanzioni amministrative. Se invece il riesame si conclude positivamente, si applicano gli interessi di rateazione.
Modalità operative e comunicazioni
La Sede deve comunicare l’accoglimento della domanda con raccomandata con avviso di ricevimento entro 20 giorni dal ricevimento dell’istanza; decorso inutilmente tale termine, la domanda si intende automaticamente accolta per silenzio-assenso.
La reiezione o il parziale accoglimento devono essere comunicati con le medesime formalità. Le istanze che eccedono la competenza del Dirigente di Sede devono essere istruite e trasmesse, con il relativo parere e ogni elemento utile, al Dirigente regionale o alla Direzione generale - Direzione Centrale Rischi, secondo il livello competente.
Le decisioni del Dirigente regionale devono essere comunicate immediatamente al datore di lavoro e per conoscenza alla Sede competente.
Monitoraggio e decorrenza
Resta confermato l’obbligo di riferire annualmente al Consiglio di amministrazione sull’andamento delle rateazioni. A tal fine, le Direzioni regionali devono trasmettere entro il mese di febbraio dell’anno successivo i dati non rilevabili a livello centrale, distinti per Sede, con riferimento:
- al numero delle istanze respinte dal Dirigente di Sede senza richiesta di riesame;
- al numero delle istanze respinte dal Dirigente regionale senza domanda di riesame;
- al numero delle istanze per cui è stato chiesto riesame, evidenziando quelle decise negativamente dal Dirigente regionale.
La nuova disciplina entra in vigore con effetto immediato e si applica anche alle istanze di rateazione già in corso di istruttoria.
Punti principali
Nuovo assetto delle competenze
La competenza a concedere le rateazioni dei debiti contributivi viene ripartita su tre livelli decisionali. Il Dirigente di Sede autorizza le rateazioni fino a 500 milioni di lire e per non più di 12 mensilità; il Dirigente regionale decide per importi fino a 2 miliardi di lire oppure per rateazioni superiori a 12 e fino a 24 mensilità; il Direttore generale decide per importi superiori a 2 miliardi oppure per piani oltre le 24 rate e fino a un massimo di 36, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel caso dell’ultimo scaglione.
Riesame e definitività delle decisioni
Avverso i provvedimenti di reiezione o di accoglimento parziale del Dirigente di Sede, il datore di lavoro può chiedere riesame entro 10 giorni dalla comunicazione, tramite la Sede. Il Dirigente regionale decide in via definitiva entro i 10 giorni successivi, sulla base dell’istruttoria e del parere della Sede. Contro le decisioni del Direttore generale non è proponibile ricorso gerarchico. Le richieste di riesame non sospendono gli obblighi del datore di lavoro, che deve comunque rispettare il piano proposto.
Criteri e condizioni per ottenere la rateazione
Restano invariati i criteri già fissati dalla disciplina precedente. La rateazione è ammessa solo per debiti non inferiori a un milione di lire. Il datore di lavoro deve presentare un’istanza motivata e assumere l’impegno formale a rispettare scadenze e importi del piano, nonché a versare gli interessi di rateazione nella misura prevista dalla legge. È richiesto un acconto non inferiore al 20% dell’importo rateizzato: per i debiti correnti va versato entro il termine di scadenza del pagamento, mentre per i debiti pregressi va versato contestualmente alla domanda. È escluso dall’agevolazione il datore di lavoro che non abbia rispettato piani di rateazione concessi nel biennio precedente.
Effetti della mancata osservanza del piano
Il beneficio decade in caso di tardato o parziale pagamento anche di una sola rata. In caso di reiezione dell’istanza, la Sede deve diffidare il datore di lavoro al pagamento integrale del debito, con applicazione delle sanzioni civili previste dalla legge n. 662/1996. Se il riesame conferma il diniego, restano dovute le sanzioni civili ed eventualmente quelle amministrative; se invece il riesame ha esito positivo, si applicano gli interessi di rateazione.
Modalità procedurali e comunicazioni
La Sede deve comunicare l’accoglimento della domanda entro 20 giorni dal ricevimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; decorso tale termine, opera il silenzio-assenso. Le decisioni negative o di accoglimento parziale devono essere comunicate con le stesse modalità. Le istanze che eccedono la competenza del Dirigente di Sede, complete di istruttoria, parere e ogni elemento utile, vanno trasmesse al Dirigente regionale o alla Direzione generale, a seconda dei casi. Le decisioni del Dirigente regionale devono essere comunicate immediatamente al datore di lavoro e per conoscenza alla Sede competente.
Monitoraggio annuale e decorrenza
Resta fermo l’obbligo di riferire annualmente al Consiglio di amministrazione sull’andamento delle rateazioni. Le Direzioni regionali devono trasmettere entro febbraio dell’anno successivo i dati, distinti per Sede, relativi alle istanze respinte senza riesame, alle istanze respinte in sede di riesame mancato e alle istanze oggetto di riesame, specificando quelle decise negativamente dal Dirigente regionale. La disciplina entra in vigore immediatamente e si applica anche alle istanze di rateazione già in corso di istruttoria.
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