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Circolare

Circolare INAIL n. 52 del 07 luglio 1999

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dei settori industriale ed agricolo, con decorrenza 1° gennaio 1999.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica gli importi e i criteri applicabili dal 1° gennaio 1999 per la liquidazione e riliquidazione delle prestazioni economiche INAIL nei settori industriale e agricolo, sulla base dei decreti ministeriali del 3 e 4 maggio 1999. Vengono aggiornati minimi e massimali retributivi, assegni accessori e assegni continuativi mensili, oltre a disciplinare la riliquidazione delle rendite in corso, la gestione delle comunicazioni anagrafiche e gli effetti sulle azioni di surroga e regresso. Sono inoltre fissate le nuove misure contributive in agricoltura e l’adeguamento del premio speciale per alunni e studenti non statali.

Rivalutazione 1999 delle prestazioni INAIL per infortunio e malattia professionale nei settori industriale e agricolo, con disposizioni su premi e contributi

Rivalutazione annuale delle prestazioni INAIL dal 1° gennaio 1999

La circolare disciplina la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale nei settori industriale e agricolo, con effetti dal 1° gennaio 1999. Essa dà attuazione ai decreti ministeriali del 3 e 4 maggio 1999 e fornisce istruzioni operative su liquidazioni, riliquidazioni, contributi e adempimenti connessi.

Fonti normative e nuovi valori retributivi

I decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1999 fissano i nuovi parametri retributivi per l’anno 1999. In particolare:

  • per il settore industriale, la retribuzione media giornaliera è pari a L. 101.819;
  • il minimale annuo per il calcolo delle rendite è pari a L. 21.382.000;
  • il massimale annuo è pari a L. 39.709.000;
  • per il settore agricolo, la retribuzione annua convenzionale è pari a L. 32.275.000.

Per il settore agricolo, il decreto del 3 maggio 1999 prevede inoltre un’addizionale del 24% sui contributi dovuti dai lavoratori autonomi di cui all’art. 205, lettera b), del D.P.R. n. 1124/1965, e un’addizionale del 9% sui contributi dovuti per i lavoratori dipendenti.

Liquidazione delle prestazioni dal 1° gennaio 1999

La circolare riassume i criteri di calcolo delle principali prestazioni economiche.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

L’indennità di temporanea nel settore agricolo va calcolata:

  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva ai sensi della legge n. 54/1982, nel limite massimo di L. 60.020 (euro 31,00);
  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato, sulla retribuzione giornaliera fissata annualmente per provincia con decreto ministeriale;
  • per i lavoratori autonomi, sulla retribuzione giornaliera minima di L. 67.474 (euro 34,85).

Rendita di inabilità permanente

Per la prima liquidazione delle rendite:

  • nel settore industriale valgono i limiti annui di L. 21.382.000 e L. 39.709.000;
  • nel settore agricolo, per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica la retribuzione effettiva entro i limiti industriali;
  • per i lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato si applica la retribuzione annua convenzionale di L. 32.275.000;
  • per i lavoratori autonomi agricoli si applica la retribuzione annua convenzionale di L. 21.382.000.

Assegno una tantum in caso di morte

Dal 1° gennaio 1999 l’assegno una tantum in caso di morte è fissato in L. 2.821.000 (euro 1.456,92).

Assegno per assistenza personale continuativa

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato e ammonta a L. 704.000 mensili (euro 363,59).

Assegni continuativi mensili

Gli assegni continuativi mensili previsti dal Testo Unico sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. La circolare riporta gli importi per le diverse fasce di inabilità, distinguendo tra settore industriale e agricolo.

Riliquidazione delle rendite in corso di godimento

La riliquidazione delle rendite in essere al 1° gennaio 1999 avviene con applicazione dei coefficienti di rivalutazione fissati dal decreto ministeriale del 4 maggio 1999:

  • anno 1995 e precedenti: 1,1021;
  • anno 1996: 1,0735;
  • anno 1997: 1,0359;
  • anno 1998 ed oltre: 1,0000.

Per l’agricoltura sono previsti criteri specifici a seconda della categoria assicurata:

  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applicano i criteri del settore industriale, con riferimento anche alle rendite per eventi anteriori al 1° gennaio 1982;
  • per i subordinati a tempo determinato la riliquidazione avviene sulla retribuzione convenzionale di L. 32.275.000;
  • per i lavoratori autonomi, le rendite anteriori al 1° giugno 1993 sono rivalutate sulla retribuzione convenzionale di L. 32.275.000, mentre quelle decorrenti dal 1° giugno 1993 sul minimale industriale di L. 21.382.000.

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati ha effettuato centralmente la maggior parte delle riliquidazioni, nonché l’adeguamento degli assegni per assistenza personale continuativa e degli assegni continuativi mensili.

Casi demandati alle Unità operative

Restano di competenza delle strutture periferiche:

  • le rendite escluse dalla gestione meccanizzata;
  • gli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale;
  • le prestazioni segnalate con appositi tabulati dalla Direzione generale.

Per le rendite unificate degli anni 1996, 1997, 1998 e 1999 deve essere nuovamente verificata la retribuzione più favorevole ai sensi dell’art. 80 del Testo Unico. Le Unità operative devono confrontare la retribuzione già utilizzata con quella della rendita pregressa e, se quest’ultima è più favorevole, comunicarla secondo le procedure vigenti per la gestione meccanizzata.

Integrazione rendita e gestione del rateo di luglio

La circolare richiama l’attenzione sulla necessità che, per i casi di integrazione rendita non segnalati per il rateo di luglio, il pagamento venga effettuato tenendo conto dell’importo della rendita già rivalutata. Il riferimento operativo è ai casi non pervenuti alla Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati entro il 20 giugno.

Comunicazioni agli interessati e indagine anagrafica

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati invia agli interessati i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. con l’indicazione della riliquidazione e del conguaglio. I moduli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti memorizzata negli archivi.

Se sono intervenute variazioni nella situazione anagrafica, il titolare della rendita deve comunicarle alla Sede competente entro 15 giorni dal ricevimento del modulo, mediante la dichiarazione stampata sul retro del prospetto. Le Sedi devono:

  • registrare immediatamente le variazioni;
  • conservare le dichiarazioni in appositi raccoglitori separati per 170 e 171;
  • suddividerle per tipologia di variazione;
  • compilare i prospetti allegati nn. 4 e 5;
  • trasmetterli tempestivamente alla Direzione regionale per il monitoraggio;
  • inserire successivamente le dichiarazioni nelle rispettive pratiche.

Azioni di surroga e regresso

Per le azioni di surroga e regresso in corso, sia il valore capitale sia il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio. Le Unità operative devono quindi conteggiare i ratei fino al 31 dicembre. Se lo stato del procedimento lo consente, le Avvocature devono chiedere il rinvio delle cause, anche in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate.

Disposizioni in materia di premi e contributi

Nel settore agricolo, in conseguenza delle nuove addizionali contributive, dal 1° gennaio 1999 risultano modificate:

  • le quote capitarie annuali per i lavoratori autonomi, pari a L. 992.000 in via ordinaria e a L. 686.960 per territori montani e zone agricole svantaggiate;
  • le aliquote percentuali delle retribuzioni imponibili per i lavoratori dipendenti, pari all’11,772% in via ordinaria, al 3,531% nei territori montani e al 7,063% nelle zone agricole svantaggiate e nelle regioni del Mezzogiorno.

Per gli alunni e studenti di scuole e istituti non statali il premio speciale unitario annuo pro-capite è elevato a L. 3.420. Per l’anno scolastico 1998/1999, limitatamente al periodo gennaio-ottobre 1999, deve essere richiesta un’integrazione di L. 320 sul premio già richiesto di L. 3.100. Dal 1° novembre 1999, inizio convenzionale dell’anno scolastico 1999/2000 ai fini contributivi, si applica la nuova misura piena di L. 3.420.

Allegati e istruzioni operative di dettaglio

Gli allegati alla circolare contengono i testi integrali dei decreti ministeriali e i criteri di riliquidazione delle rendite per ciascuna categoria di lavoratori e di eventi lesivi. In particolare, l’allegato 3 disciplina numerose fattispecie della gestione industriale, agricola e per conto dello Stato, includendo casi particolari quali lavoratori portuali, studenti, lavorazioni meccanico-agricole, lavoratori italiani in Paesi non convenzionati, ex Impero Austro-Ungarico, territori germanici, bonifica campi minati, eventi bellici e calamità naturali. Gli allegati 4 e 5 forniscono i modelli per il monitoraggio delle variazioni anagrafiche relative alle quote e alle rendite ai superstiti.

Punti principali

Rivalutazione delle basi retributive dal 1° gennaio 1999

La circolare richiama i decreti ministeriali 3 e 4 maggio 1999, pubblicati in G.U. n. 109 del 12 maggio 1999, che fissano per il 1999 le nuove retribuzioni annue minime e massime per il settore industriale e la retribuzione annua convenzionale per il settore agricolo. Per l’industria il minimale è pari a L. 21.382.000 e il massimale a L. 39.709.000; la retribuzione media giornaliera è fissata in L. 101.819. Per l’agricoltura la retribuzione annua convenzionale è L. 32.275.000, mentre per i lavoratori autonomi agricoli vale anche il minimale di L. 21.382.000 in relazione a specifiche ipotesi previste dalla legge.

Liquidazione delle prestazioni e importi aggiornati

Dal 1° gennaio 1999 sono aggiornati i criteri per la liquidazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, della rendita per inabilità permanente, dell’assegno una tantum in caso di morte, dell’assegno per assistenza personale continuativa e degli assegni continuativi mensili. Sono indicati gli importi specifici per industria e agricoltura, nonché le modalità di calcolo in funzione della tipologia di lavoratore (subordinato a tempo indeterminato o determinato, autonomo) e della gestione di appartenenza.

Riliquidazione delle rendite in corso e coefficienti

Per le rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1999 la Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati ha provveduto centralmente alla riliquidazione, secondo coefficienti di rivalutazione differenziati per anno di decorrenza (1995 e precedenti, 1996, 1997, 1998 ed oltre). La circolare distingue i criteri per industria e agricoltura e precisa i casi che restano di competenza delle Unità operative, tra cui rendite escluse dalla gestione meccanizzata, speciali assegni ai superstiti e alcune prestazioni segnalate con tabulati dedicati.

Indagine anagrafica e comunicazioni agli interessati

Gli interessati ricevono i moduli 170/I-mecc. e 171/I-mecc. con il provvedimento di riliquidazione e il conguaglio. Se sono intervenute variazioni anagrafiche, il titolare deve comunicarle alla Sede competente entro 15 giorni dal ricevimento del modulo, restituendo la dichiarazione riportata sul retro del prospetto. Le Sedi devono registrare e conservare le dichiarazioni, distinguere le variazioni per tipologia e trasmettere i prospetti riepilogativi alle Direzioni regionali per il monitoraggio.

Azioni di surroga e regresso

Per agevolare le richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso nei procedimenti di surroga e regresso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° gennaio. Le Unità operative devono conteggiare i ratei di rendita fino al 31 dicembre e, se possibile, le Avvocature devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni già formulate.

Disposizioni contributive in agricoltura e premio per scuole non statali

In agricoltura, a seguito dell’addizionale del 24% sui contributi dovuti dai lavoratori autonomi e del 9% sui contributi dovuti dai dipendenti, dal 1° gennaio 1999 cambiano le quote capitarie annuali e le aliquote percentuali sulle retribuzioni imponibili. Inoltre, per gli alunni e studenti delle scuole e degli istituti non statali il premio speciale unitario annuo pro-capite è elevato a L. 3.420; per l’anno scolastico 1998/1999 va richiesto un conguaglio di L. 320 per il periodo gennaio-ottobre 1999, mentre dal 1° novembre 1999 si applica la nuova misura piena.

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