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Circolare

Circolare INAIL n. 47 del 10 giugno 1999

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale artistico dipendente da fondazioni liriche, concertistiche ed assimilate.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’obbligo assicurativo contro infortuni e malattie professionali per il personale artistico dipendente dalle fondazioni derivate dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. Vengono precisati i presupposti dell’obbligo: rapporto di lavoro dipendente, appartenenza al personale artistico ed esposizione a rischio ambientale in ambienti pericolosi. La circolare definisce inoltre quali figure rientrano nel personale artistico, quando sussiste il rischio ambientale, da quale data decorre l’obbligo (23 maggio 1998) e come trattare i premi eventualmente versati o dovuti per periodi precedenti.

Assicurazione INAIL per il personale artistico dipendente da fondazioni liriche, concertistiche e assimilate

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale artistico dipendente da fondazioni liriche, concertistiche e assimilate

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’art. 5, comma 3, del D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, con riferimento all’obbligo assicurativo INAIL del personale artistico dipendente delle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate. Il documento distingue la disciplina generale, già ricondotta al Testo Unico n. 1124/1965, dalla parte innovativa riferita al personale artistico esposto a rischio ambientale.

Quadro normativo e finalità dell’intervento

La circolare richiama, quale base normativa, il D.Lgs. n. 134/1998 e il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in particolare gli articoli 1 e 4. Viene precisato che la prima parte dell’art. 5, comma 3, conferma l’impostazione generale dell’assicurazione obbligatoria già illustrata in precedenti circolari e istruzioni dell’Istituto, mentre la seconda parte introduce una disciplina specifica per il personale artistico esposto a rischio ambientale.

Ambito soggettivo di applicazione

Le disposizioni si applicano esclusivamente alle fondazioni derivate dalla trasformazione degli enti lirici autonomi, delle istituzioni concertistiche assimilate e degli altri enti a rilevanza nazionale operanti nel settore musicale. La circolare sottolinea quindi il carattere speciale della norma, limitato a tale perimetro organizzativo e non estensibile ad altri soggetti.

Presupposti dell’obbligo assicurativo per il personale artistico

Per l’insorgenza dell’obbligo assicurativo la circolare individua tre condizioni cumulative:

  • esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della fondazione;
  • appartenenza del lavoratore alla categoria del personale artistico;
  • sussistenza di obiettive condizioni di rischio infortunistico legate alla frequentazione di ambienti pericolosi.

La circolare evidenzia inoltre che, per questa fattispecie, l’obbligo prescinde dal requisito della manualità della prestazione richiesto in via ordinaria dall’art. 4 del T.U. n. 1124/1965.

Vincolo di dipendenza

Il rapporto di lavoro dipendente è considerato indispensabile, ma viene interpretato in senso non rigidamente formalistico. È sufficiente anche un assoggettamento attenuato all’autorità datoriale, senza che ciò escluda una certa autonomia, iniziativa o discrezionalità del lavoratore. Non è invece richiesto che la prestazione sia resa "sotto la direzione" del datore di lavoro o di un suo incaricato, come avviene nella disciplina generale.

Restano esclusi dall’obbligo gli artisti che operano in piena autonomia organizzativa. La circolare conferma inoltre che il vincolo può configurarsi sia nei rapporti a tempo indeterminato sia in quelli a tempo determinato, purché questi ultimi non abbiano carattere del tutto eccezionale o occasionale. In via applicativa, salvo casi concreti eccezionali, le comparse non rientrano nell’obbligo assicurativo perché la occasionalità della prestazione esclude la dipendenza.

Definizione di personale artistico

In assenza di una definizione legislativa puntuale, la circolare considera appartenenti al personale artistico i lavoratori la cui prestazione consista nello svolgimento delle attività artistiche proprie delle fondazioni liriche e concertistiche. Vengono espressamente ricompresi:

  • ballerini e tersicorei;
  • direttori d’orchestra;
  • musicisti;
  • cantanti;
  • figuranti;
  • eventuali altre figure che presentino analoghi connotati artistici.

Rischio ambientale e nozione di ambienti pericolosi

La parte centrale della circolare riguarda il requisito della frequenza di ambienti pericolosi. Il personale artistico deve prestare la propria attività professionalmente, anche non in modo continuativo, purché non in via eccezionale o occasionale, in ambienti dove si svolgono attività per le quali trova applicazione l’art. 1 del T.U. n. 1124/1965.

La pericolosità è ravvisata nei luoghi di allestimento, prova ed esecuzione dei pubblici spettacoli, con esclusione dei locali destinati ai servizi di sala. Tali ambienti sono considerati rischiosi per la presenza di specifiche fonti di pericolo, come:

  • carichi sospesi;
  • congegni meccanici;
  • cavi elettrici;
  • riflettori e luci di scena;
  • altre analoghe fonti di rischio infortunistico.

La situazione di rischio ambientale sussiste, in linea generale, per gli artisti che operano sul palcoscenico o in ambienti di lavoro analoghi non adeguatamente isolati dalle fonti di rischio. Non si configura, invece, per chi svolge la propria attività in ambienti protetti e separati dalle fonti di pericolo.

Casi particolari: fossa orchestrale e strumenti elettrici o elettronici

La circolare chiarisce che, di regola, non vi è esposizione a rischio ambientale per gli artisti che si esibiscono nella fossa orchestrale, il cosiddetto "golfo mistico", normalmente collocata fuori dal palcoscenico e separata da esso da un sipario tagliafuoco. In questa categoria rientrano, a titolo esemplificativo, orchestrali e professori d’orchestra.

Tuttavia, l’obbligo assicurativo sussiste se, in concreto, il golfo mistico non risulti adeguatamente separato dalle fonti di rischio, ad esempio in assenza del sipario tagliafuoco. La circolare precisa inoltre che, indipendentemente dal rischio ambientale, l’obbligo si applica nei casi in cui vi sia rischio specifico connesso all’uso di strumenti musicali elettrici od elettronici.

Decorrenza dell’obbligo e disciplina dei rapporti pregressi

L’obbligo assicurativo per il personale artistico esposto a rischio ambientale decorre, per espressa previsione normativa, dal 23 maggio 1998, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 134/1998. Da tale data devono essere considerati instaurati o da instaurare i rapporti assicurativi fondati sulla nuova disciplina.

Per i premi eventualmente versati prima del 23 maggio 1998, la circolare stabilisce che essi restano salvi e non devono essere rimborsati, conservando efficacia anche ai fini delle prestazioni. Per i premi relativi al periodo precedente non ancora versati alla medesima data, devono essere cessate o annullate le procedure di recupero coattivo e le eventuali somme aggiuntive. Se tali premi vengono pagati successivamente, anche spontaneamente, devono essere rimborsati al datore di lavoro su richiesta, ai sensi dell’art. 2033 c.c.

Indicazioni operative finali

Il documento si chiude con un invito alle strutture periferiche a una puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni e delle istruzioni fornite, confermando così il carattere operativo e applicativo della circolare per la gestione degli obblighi assicurativi nel settore considerato.

Punti principali

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni si applicano esclusivamente alle fondazioni sorte dalla trasformazione degli enti lirici autonomi, delle istituzioni concertistiche assimilate e degli altri enti a rilevanza nazionale operanti nel settore musicale. Per i lavoratori dipendenti di tali fondazioni, la prima parte dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 134/1998 conferma la disciplina generale del D.P.R. n. 1124/1965.

Presupposti dell’obbligo assicurativo per il personale artistico

L’obbligo assicurativo per il personale artistico esposto a rischio ambientale prescinde dalla manualità della prestazione e richiede cumulativamente: rapporto di lavoro dipendente con la fondazione, appartenenza alla categoria del personale artistico e frequenza di ambienti pericolosi connessi all’attività lavorativa.

Vincolo di dipendenza

Il rapporto dipendente è configurabile anche con un assoggettamento attenuato e non richiede una direzione stringente del datore di lavoro. Restano esclusi dall’obbligo gli artisti che operano in piena autonomia organizzativa. Il vincolo può sussistere sia nei rapporti a tempo indeterminato sia in quelli a tempo determinato, purché non episodici o eccezionali. In linea di massima, le comparse sono escluse perché le prestazioni occasionali non integrano la dipendenza.

Definizione di personale artistico

Rientrano nel personale artistico i lavoratori che svolgono attività artistiche proprie delle fondazioni. La circolare include espressamente ballerini, tersicorei, direttori d’orchestra, musicisti, cantanti, figuranti e altre figure analoghe.

Rischio ambientale e ambienti pericolosi

Il requisito del rischio ambientale sussiste quando l’attività impone una frequenza abituale, non eccezionale né occasionale, di ambienti in cui si svolgono attività di allestimento, prova ed esecuzione di spettacoli pubblici, salvo i locali destinati ai servizi di sala. Sono richiamate fonti di rischio tipiche come carichi sospesi, congegni meccanici, cavi elettrici, riflettori e luci di scena.

Casi applicativi specifici

La circolare precisa che, di regola, il rischio ambientale sussiste per artisti che operano sul palcoscenico o in ambienti analoghi non isolati dalle fonti di rischio. Non sussiste normalmente per chi presta attività in ambienti adeguatamente separati, come la fossa orchestrale o "golfo mistico", se realmente protetta dal palcoscenico, ad esempio mediante sipario tagliafuoco. L’obbligo sussiste però se tale separazione manca o non è adeguata. Inoltre, prescinde dal rischio ambientale nei casi di uso di strumenti musicali elettrici od elettronici.

Decorrenza dell’obbligo e gestione dei premi pregressi

L’obbligo assicurativo decorre dal 23 maggio 1998, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 134/1998. I premi eventualmente versati prima di tale data restano validi e non sono rimborsabili. Per i premi relativi al periodo precedente non versati alla data del 23 maggio 1998 devono essere cessate o annullate le procedure di recupero coattivo e le eventuali somme aggiuntive; se tali premi vengono versati successivamente, anche spontaneamente, devono essere rimborsati al datore di lavoro su richiesta.

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