Circolare INAIL n. 37 del 10 maggio 1999
Dichiarazioni annuali ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi ex articolo 4, decreto legislativo n 2411997 DM 2 marzo 1999, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n 53 del 5 marzo 1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, per l’ambito INAIL, l’applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 241/1997 e del D.M. 2 marzo 1999 al modello 770/99, con particolare riferimento al quadro SA, che contiene i dati assicurativi e sostituisce la denuncia nominativa degli assicurati. Sono individuati i soggetti obbligati, i lavoratori da indicare, le esclusioni, le modalità di compilazione dei dati identificativi e assicurativi, nonché le regole di presentazione delle dichiarazioni tramite i diversi canali e i relativi termini del 1999. L’allegato fornisce inoltre la distinzione tra UNICO 99 e 770/99, in base al periodo d’imposta, al numero di percipienti e al tipo di dichiarazioni da presentare.
Dichiarazioni annuali ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi ex art. 4 d.lgs. 241/1997 e compilazione del quadro SA del modello 770/99 o UNICO 99
Dichiarazioni annuali ai fini fiscali, previdenziali e assicurativi ex art. 4 d.lgs. 241/1997 e compilazione del quadro SA del modello 770/99 o UNICO 99
La circolare INAIL n. 37 del 10 maggio 1999 fornisce indicazioni operative sull’applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 241/1997 e del D.M. 2 marzo 1999, che introducono la dichiarazione unica annuale con effetti fiscali, previdenziali e assicurativi. Per l’ambito INAIL, il focus è sul quadro SA del modello 770/99, destinato a raccogliere i dati assicurativi dei lavoratori e a sostituire la denuncia nominativa degli assicurati prevista dalla legge n. 63/1993.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama, oltre al d.lgs. 241/1997 e al D.M. 2 marzo 1999, una serie di fonti che costituiscono il quadro regolatorio dell’adempimento: art. 4, comma 5, del d.l. n. 338/1989 convertito dalla l. n. 389/1989; art. 2-bis del d.l. n. 6/1993 convertito dalla l. n. 63/1993; D.P.R. 322/1998; D.P.C.M. 7 gennaio 1999; D.M. 1 aprile 1999; D.P.C.M. 1 aprile 1999; decreto direttoriale 19 aprile 1999.
Funzione del quadro SA e ambito soggettivo
Il modello 770/99 è composto da un modello base e da vari quadri; il quadro SA contiene i dati di interesse dell’INAIL. La comunicazione riguarda:
- i lavoratori assicurati il cui rapporto sia iniziato o cessato nell’anno 1998;
- tutti i soggetti assicurati in servizio al 31 dicembre 1997.
La circolare precisa che il quadro SA va utilizzato anche quando il datore di lavoro è tenuto alla compilazione del modello UNICO.
Soggetti obbligati alla compilazione
Sono tenuti alla denuncia tutti i titolari di posizione assicurativa INAIL obbligati ad assicurare contro infortuni e malattie professionali i lavoratori per i quali opera la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965.
L’obbligo riguarda anche i titolari di posizione assicurativa INAIL che:
- non corrispondono agli assicurati somme o valori, come nel caso di aziende presso le quali sono stati promossi piani di inserimento professionale o borse lavoro;
- assicurano soggetti che non percepiscono redditi di lavoro dipendente e assimilati, come soci, collaboratori e partecipanti all’impresa familiare.
Esclusioni
Restano esclusi dall’obbligo di compilazione del quadro SA i titolari artigiani nei confronti dei propri collaboratori familiari e le società artigiane nei confronti dei propri soci, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni già previste dalla nota generale INAIL del 15 gennaio 1997 sulle variazioni del nucleo artigiano ex art. 12, comma 3, del D.P.R. n. 1124/1965.
Restano inoltre esclusi, in relazione ai lavoratori:
- i titolari, collaboratori e coadiuvanti di imprese artigiane;
- i soci di società artigiane;
- gli alunni di scuole di ogni ordine e grado;
- gli allievi di corsi di addestramento professionale;
- i candidati all’emigrazione all’estero sottoposti a prova d’arte;
- i soggetti che esercitano la piccola pesca in forma individuale.
Dati da indicare nel quadro SA
Nel settore "dati identificativi" devono essere riportati, per ogni assicurato, i seguenti elementi:
- codice fiscale;
- cognome e nome;
- data di nascita;
- sesso;
- comune di nascita;
- provincia di nascita;
- cittadinanza;
- comune del domicilio fiscale;
- provincia del domicilio fiscale;
- via e numero civico.
Per il punto 9, relativo alla qualifica, devono essere utilizzati i codici previsti nelle cinque sezioni della tabella SD-Qualifica dell’appendice alle istruzioni del modello 770/99. Il campo "e" deve essere compilato solo per i soggetti ricompresi nelle ulteriori categorie della quinta sezione della tabella SD, tra cui:
- percipienti borse lavoro;
- tirocinanti;
- ricoverati;
- detenuti;
- soci di cooperative e di altre società, escluse quelle artigiane;
- percipienti somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale;
- collaboratori familiari di imprese non artigiane;
- partecipanti all’impresa familiare non artigiana;
- associati in partecipazione;
- iscritti alle compagnie portuali;
- componenti le carovane di facchini;
- addetti alla navigazione e alla pesca marittima.
Dati assicurativi: posizione, periodi e numeri d’ordine
Nel settore "dati assicurativi" la circolare indica che:
- nei punti 113 e 114 devono essere riportati il numero della posizione assicurativa e il relativo controcodice in cui è stato compreso il lavoratore;
- le aziende autorizzate all’accentramento devono indicare le singole sottoposizioni accentrate;
- i punti 117 e 118 vanno compilati quando l’assicurato abbia svolto nello stesso anno attività riferibili a due diverse posizioni assicurative della stessa azienda;
- se le posizioni sono più di due, devono essere utilizzati ulteriori numeri d’ordine.
I punti 115 e 116, ed eventualmente 119 e 120, servono a indicare il periodo di inclusione del soggetto assicurato nella posizione assicurativa di riferimento. Tale indicazione è obbligatoria quando:
- il periodo non coincide con l’intero anno solare;
- la posizione assicurativa di riferimento cambia nel corso dell’anno;
- varia in corso d’anno la qualifica del soggetto o si trasforma il tipo di rapporto, ad esempio da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato.
In tali casi, in coerenza con quanto già disposto dall’INPS per i dati previdenziali e assistenziali con circolare n. 100 del 3 maggio 1999, è necessario usare più numeri d’ordine anche per i dati assicurativi, riportando su ciascuno le informazioni relative al periodo considerato.
Quando l’attività nell’anno di riferimento, nell’ambito della stessa posizione assicurativa, è stata svolta in modo discontinuo, il punto 115 deve indicare il primo giorno di occupazione e il punto 116 l’ultimo giorno di occupazione.
Modalità di presentazione
La circolare precisa che le dichiarazioni non devono in alcun caso essere presentate all’INAIL. Il datore di lavoro deve trasmetterle secondo le modalità riepilogate nell’allegato 1, che distingue tra presentazione cartacea, supporto magnetico e trasmissione telematica, anche tramite intermediari abilitati.
Termini di presentazione nel 1999
Per il 1999, i termini indicati sono i seguenti:
- UNICO 99 persone fisiche: supporto cartaceo entro il 31 luglio 1999; trasmissione telematica entro il 31 ottobre 1999.
- UNICO 99 società di persone: supporto cartaceo entro il 31 luglio 1999; trasmissione telematica entro il 31 ottobre 1999.
- UNICO 99 soggetti IRPEG: entro un mese dall’approvazione del bilancio per il cartaceo; entro due mesi dall’approvazione del bilancio per la trasmissione telematica, con la precisazione che per l’anno 1999 la scadenza può essere anticipata al 20 luglio 1999 se tale termine è anteriore.
- UNICO 99 soggetti IRPEG non tenuti all’approvazione del bilancio o del rendiconto: entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta per il cartaceo; entro sette mesi per la trasmissione telematica, con la precisazione che per l’anno 1999 la scadenza può essere anticipata al 30 settembre 1999 se tale termine è anteriore.
- 770/99: supporto cartaceo entro il 31 maggio 1999; trasmissione telematica o presentazione supporti magnetici entro il 30 settembre 1999.
Criteri per scegliere tra UNICO 99 e 770/99
L’allegato 1 indica che va presentato UNICO 99 quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- ritenute effettuate fino a 20 percipienti;
- presentazione di almeno due dichiarazioni tra IVA, IRAP, Redditi e 770.
Va presentato invece il modello 770/99 quando:
- il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare; oppure
- le ritenute sono effettuate a più di 20 percipienti; oppure
- il soggetto è tenuto al solo 770/99, come nel caso di datori di lavoro non sostituti d’imposta, organismi internazionali, Città del Vaticano, Ambasciate e soggetti analoghi indicati a titolo esemplificativo.
Modalità di presentazione e soggetti intermediari
La tabella dell’allegato disciplina i canali di presentazione in funzione della tipologia di soggetto dichiarante:
- le società di capitali e gli enti soggetti IRPEG con capitale sociale o patrimonio netto superiore a 5 miliardi devono utilizzare la trasmissione telematica diretta oppure l’invio tramite intermediari abilitati;
- i soggetti che hanno corrisposto compensi ad almeno 50 dipendenti presentano su supporto magnetico, salvo trasmissione da parte dell’intermediario abilitato che ha compilato la dichiarazione, con invio all’ufficio postale o all’Amministrazione finanziaria secondo i casi;
- i soggetti che hanno corrisposto compensi a meno di 50 dipendenti e non sono tenuti a UNICO 99 possono presentare su supporto magnetico o cartaceo, con le modalità indicate;
- i soggetti tenuti a UNICO 99 possono presentare tramite intermediari abilitati che abbiano compilato le dichiarazioni oppure su supporto cartaceo con gli ulteriori canali previsti.
Le note precisano che:
- gli intermediari abilitati comprendono professionisti iscritti ai relativi albi, soggetti iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalla CCIAA alla data del 30 settembre 1993, CAF dipendenti e imprese, associazioni di categoria, studi professionali, società di servizi e altri soggetti in possesso dei requisiti di legge;
- il supporto magnetico è obbligatorio se non interviene la trasmissione telematica da parte dell’intermediario che ha compilato la dichiarazione;
- il supporto magnetico è facoltativo in alcune ipotesi specificate dalla tabella;
- banche e Poste Italiane S.p.A. acquisiscono i dati e li trasmettono telematicamente all’Amministrazione finanziaria entro 5 mesi dalla ricezione della dichiarazione;
- l’intermediario abilitato può ricevere le dichiarazioni predisposte dal contribuente su supporto cartaceo entro i termini previsti per banche o poste e si impegna a trasmetterle telematicamente entro il termine previsto per la presentazione telematica.
Criterio di conteggio dei dipendenti e dei percipienti
La circolare conclude precisando che il numero dei dipendenti deve essere determinato contando i dipendenti effettivamente elencati nel quadro SA e non i numeri d’ordine utilizzati. In modo analogo, il numero dei percipienti va conteggiato con riferimento a tutti i sostituiti indicati nei vari quadri, compresi i dipendenti.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare inquadra l’obbligo introdotto dall’art. 4 del d.lgs. 241/1997, operativo per le dichiarazioni relative all’anno 1998 da presentarsi nel 1999, con dichiarazione unica valida anche per contributi INPS e premi INAIL. Richiama il D.M. 2 marzo 1999 che approva il modello 770/99 e le istruzioni, nonché il quadro normativo di riferimento citato dall’Istituto.
Funzione del quadro SA del modello 770/99
Il quadro SA del modello 770/99 contiene i dati di interesse INAIL e sostituisce gli adempimenti previsti dalla legge n. 63/1993 sulla denuncia nominativa degli assicurati. La comunicazione riguarda i lavoratori assicurati con rapporto iniziato o cessato nel 1998 e tutti i soggetti assicurati in servizio al 31 dicembre 1997.
Soggetti obbligati alla compilazione
Devono compilare il quadro SA, a decorrere dall’anno 1999, tutti i titolari di posizione assicurativa INAIL tenuti ad assicurare contro infortuni e malattie professionali i lavoratori tutelati ai sensi del D.P.R. 1124/1965. L’obbligo riguarda anche chi non corrisponde somme o valori agli assicurati e chi assicura soggetti non percipienti redditi di lavoro dipendente e assimilati, come soci, collaboratori e partecipanti all’impresa familiare.
Esclusioni dall’obbligo di comunicazione
Restano esclusi i titolari artigiani nei confronti dei propri collaboratori familiari e le società artigiane nei confronti dei propri soci, per i quali continua ad applicarsi la disciplina sulle variazioni del nucleo artigiano. Sono inoltre esclusi, tra i lavoratori, titolari, collaboratori e coadiuvanti di imprese artigiane, soci di società artigiane, alunni, allievi di corsi di addestramento professionale, candidati all’emigrazione all’estero sottoposti a prova d’arte e soggetti che esercitano la piccola pesca in forma individuale.
Dati da indicare nel quadro SA
Nel settore dati identificativi devono essere riportati, per ciascun assicurato, codice fiscale, cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, comune e provincia del domicilio fiscale, via e numero civico. Nel punto 9 relativo alla qualifica vanno utilizzati i codici della tabella SD-Qualifica delle istruzioni del modello 770/99; il campo "e" va compilato solo per alcune ulteriori categorie della quinta sezione, tra cui percipienti borse lavoro, tirocinanti, ricoverati, detenuti, soci di cooperative non artigiane, beneficiari di piani di inserimento professionale, collaboratori familiari e partecipanti a imprese familiari non artigiane, associati in partecipazione, iscritti alle compagnie portuali, componenti delle carovane di facchini e addetti alla navigazione e pesca marittima.
Compilazione del settore dati assicurativi
Nei punti 113 e 114 vanno indicati numero della posizione assicurativa e relativo controcodice; per le aziende autorizzate all’accentramento occorre usare i numeri delle singole sottoposizioni accentrate. I punti 117 e 118 servono quando l’assicurato svolge nello stesso anno attività riferibili a due diverse posizioni assicurative della stessa azienda; se le posizioni sono più di due devono essere utilizzati ulteriori numeri d’ordine. I punti 115 e 116, ed eventualmente 119 e 120, indicano il periodo di inclusione nella posizione di riferimento e sono obbligatori nei casi di periodo non coincidente con l’anno solare, modifica della posizione in corso d’anno o variazione della qualifica/trasformazione del rapporto.
Casi particolari sul periodo di occupazione
Quando il soggetto assicurato presta attività in modo discontinuo nella stessa posizione assicurativa, il punto 115 deve indicare il primo giorno di occupazione e il punto 116 l’ultimo giorno di occupazione. Nei casi in cui debbano essere indicati periodi distinti nell’anno, occorre utilizzare più numeri d’ordine e riportare su ciascuno le informazioni riferite al singolo periodo.
Modalità di presentazione delle dichiarazioni
Le dichiarazioni non devono essere presentate all’INAIL. Il datore di lavoro deve trasmetterle secondo quanto riepilogato nell’allegato 1, che disciplina i canali di presentazione, l’uso del supporto cartaceo o magnetico e la trasmissione telematica tramite intermediari abilitati, banche o Poste.
Termini di presentazione per il 1999
Per il modello 770/99 la presentazione del supporto cartaceo da parte del contribuente è fissata al 31 maggio 1999 e la trasmissione telematica o presentazione dei supporti magnetici al 30 settembre 1999. Per UNICO 99 i termini variano in base al tipo di soggetto: persone fisiche e società di persone entro il 31 luglio 1999 per il cartaceo e il 31 ottobre 1999 per la trasmissione telematica; soggetti IRPEG entro un mese dall’approvazione del bilancio o, se non tenuti all’approvazione, entro sei mesi dalla fine del periodo d’imposta, con le proroghe specifiche indicate per il 1999.
Criteri di scelta tra UNICO 99 e modello 770/99
L’allegato distingue i casi in cui si presenta UNICO 99 da quelli in cui si presenta il solo 770/99. UNICO 99 riguarda i sostituti d’imposta con periodo coincidente con l’anno solare, ritenute effettuate fino a 20 percipienti e presentazione di almeno due dichiarazioni tra IVA, IRAP, Redditi e 770. Il modello 770/99 si utilizza quando il periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, quando le ritenute sono effettuate a più di 20 percipienti o quando il soggetto è tenuto al solo 770/99, come i datori di lavoro non sostituti d’imposta e alcuni organismi internazionali o istituzionali.
Canali di presentazione e ruolo degli intermediari
La tabella dell’allegato disciplina le modalità di invio in base alla categoria del soggetto dichiarante: trasmissione telematica diretta per le società di capitali ed enti IRPEG con capitale sociale o patrimonio netto superiore a 5 miliardi; supporto magnetico per chi ha corrisposto compensi ad almeno 50 dipendenti; supporto magnetico o cartaceo per i soggetti con meno di 50 dipendenti non tenuti a UNICO 99; presentazione tramite intermediari abilitati per i soggetti tenuti a UNICO 99. Le note precisano che gli intermediari abilitati comprendono professionisti, CAF, associazioni di categoria e altri soggetti con i requisiti di legge, e che banche e Poste ricevono le dichiarazioni e le trasmettono telematicamente all’Amministrazione finanziaria entro cinque mesi dalla ricezione.
Criteri di conteggio dei dipendenti e dei percipienti
La circolare precisa che il numero dei dipendenti va conteggiato in base ai soggetti elencati nel quadro SA e non ai numeri d’ordine utilizzati. Analogamente il numero dei percipienti va calcolato con riferimento a tutti i sostituiti indicati nei vari quadri, compresi i dipendenti.
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