Circolare INAIL n. 48 del 14 giugno 1999
Rivalutazione dellimporto mensile dellassegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento dell’assegno di incollocabilità: dal 1° luglio 1999 l’importo mensile è fissato in L. 362.000. La rivalutazione è stata approvata con decreto ministeriale del 14 maggio 1999, che ha recepito la delibera INAIL n. 143 dell’8 aprile 1999. L’aumento deriva dall’applicazione della variazione ISTAT dei prezzi al consumo tra 1997 e 1998, pari all’1,7%. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati.
Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1999
Rivalutazione dell’assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1999
La circolare informa dell’aggiornamento dell’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, a seguito dell’approvazione ministeriale della delibera INAIL che ne ha ridefinito la misura. L’intervento decorre dal 1° luglio 1999 e si fonda sulla rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1997 e il 1998.
Provvedimento di approvazione
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 14 maggio 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1999, ha approvato la delibera n. 143 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto nella seduta dell’8 aprile 1999. Con tale delibera è stato fissato il nuovo importo dell’assegno di incollocabilità.
Nuovo importo e decorrenza
Dal 1° luglio 1999 l’assegno di incollocabilità è determinato in L. 362.000 mensili. La circolare si limita a comunicare l’adeguamento economico e la relativa decorrenza, senza introdurre ulteriori condizioni applicative.
Criterio di calcolo adottato
Il Ministero ha condiviso il criterio seguito dall’INAIL nel rapportare la misura dell’assegno alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata tra il 1997 e il 1998, pari all’1,7%. Tale parametro costituisce il presupposto tecnico della rivalutazione comunicata.
Conguaglio
Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati, senza ulteriori adempimenti indicati per gli uffici destinatari della circolare.
Punti principali
Nuovo importo dell’assegno
È stato determinato in L. 362.000 il nuovo importo mensile dell’assegno di incollocabilità, con decorrenza dal 1° luglio 1999.
Base normativa e approvazione ministeriale
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 14 maggio 1999 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 1999, ha approvato la delibera n. 143 del Consiglio di Amministrazione INAIL adottata l’8 aprile 1999.
Criterio di rivalutazione
Il Ministero ha condiviso il criterio adottato dall’INAIL per la determinazione dell’assegno, basato sulla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo tra il 1997 e il 1998, risultata pari all’1,7%.
Conguagli
Le operazioni di conguaglio saranno svolte direttamente dalla Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati.
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