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Sentenza

Sentenza n. 1623/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del 6 agosto 2024 che ha dichiarato di interesse culturale particolarmente importante il complesso immobiliare Ex Osteria della Posta, limitatamente all'unità immobiliare del ricorrente e alla relativa quota delle parti comuni, nonché gli atti presupposti e conseguenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato il vincolo culturale imposto sul proprio appartamento, deducendo quattro gruppi di censure. In primo luogo, ha sostenuto che la sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1/1997, relativa al precedente vincolo del 1985, avesse accertato in via definitiva l'assenza delle caratteristiche architettoniche e culturali poste ora a fondamento della tutela, sicché la nuova dichiarazione violerebbe il giudicato e il divieto di bis in idem; ha inoltre lamentato l'assenza di motivazione sulle ragioni per cui quel precedente non sarebbe stato seguito. In secondo luogo, ha richiamato una nota del Comune di Sassuolo del 18 settembre 2012, che attestava il venir meno del precedente vincolo sull'immobile, quale conferma dell'insussistenza dei presupposti della nuova tutela. In terzo luogo, ha denunciato genericità, illogicità, contraddittorietà e incompletezza del decreto, lamentando che non individuasse con sufficiente precisione le unità o i corpi di fabbrica interessati e che rinviasse a valutazioni generiche della Soprintendenza; ha contestato inoltre l'estensione della tutela all'intero complesso anziché alla sola facciata. Infine, ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, difetto d'istruttoria e incoerenza della motivazione, nonché violazione del termine previsto dall'art. 12 del d.lgs. 42/2004 e dei termini di ragionevole durata del procedimento. Le amministrazioni hanno eccepito la tardività dell'impugnazione del decreto e la mancata impugnazione del rigetto del ricorso amministrativo, contestando anche nel merito le censure.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni di tardività e di mancata impugnazione del rigetto del ricorso amministrativo, respingendo il ricorso nel merito. Ha rigettato la censura di violazione del giudicato: la sentenza del 1997 aveva annullato il precedente vincolo per difetto d'istruttoria e motivazione, senza impedire il riesercizio del potere mediante una nuova istruttoria e una motivazione adeguata. Ha considerato rilevante il mutamento del regime proprietario intervenuto nel 2018, quando alcune unità del complesso sono state acquisite da enti privati senza scopo di lucro: tale vicenda ha determinato la sottoposizione interinale delle unità alla tutela prevista dagli artt. 10, comma 1, e 12 del d.lgs. 42/2004 e ha legittimato l'avvio della verifica e, data l'unitarietà del complesso, la riedizione del potere di tutela anche per le restanti porzioni private. Ha respinto la censura fondata sulla nota comunale del 2012, ritenuta meramente ricognitiva dello stato del bene a quella data, successivo all'annullamento del precedente vincolo, e non attestante l'assenza dei presupposti per una nuova dichiarazione. Ha respinto le doglianze di genericità, illogicità, contraddittorietà e carenza d'istruttoria: la relazione storico-artistica e gli approfondimenti bibliografici, archivistici e iconografici descrivevano l'impianto cinquecentesco, la funzione storica dell'osteria e il rapporto con il contesto della piazza; le controdeduzioni alle osservazioni del proprietario erano state motivate. Ha ritenuto non necessaria la limitazione del vincolo alla sola facciata, in ragione della concezione unitaria del complesso e dell'esigenza di identificare in modo inequivoco le parti tutelate. Ha inoltre chiarito che il sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali in materia di interesse culturale è circoscritto ai profili di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa. Il quarto motivo, meramente riepilogativo delle censure precedenti, è stato respinto per le medesime ragioni. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. 42/2004

    la norma del codice assoggetta ope legis alle disposizioni di tutela, in via interinale (fino all’esito della verifica ex art. 12), le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, e ciò a prescindere dal tempo e dal modo dell’acquisto della cosa;

    La tutela interinale prevista per i beni appartenenti ai soggetti indicati dalla disposizione opera indipendentemente dal momento e dal modo in cui il bene è entrato nella loro proprietà.

  • art. 12 d.lgs. 42/2004

    Deve dunque affermarsi il diverso principio per cui l’acquisto da parte dell’ente no profit del bene ultrasettantennale e di autore non più vivente, già di proprietà di un privato persona fisica (o persona giuridica lucrativa), determina ex se l’assoggettamento del bene alla tutela interinale di cui al comb. disp. artt. 10, comma 1, e 12 del codice del 2004

    L'acquisto da parte di un ente privato senza scopo di lucro di un bene ultrasettantennale, opera di autore non più vivente e prima appartenuto a un privato, determina di per sé la tutela interinale fino alla verifica dell'interesse culturale.

  • artt. 10, comma 3, e 13 d.lgs. 42/2004

    L’art. 13 prevede che “1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10, comma 3.

    Per i beni appartenenti a soggetti diversi da quelli individuati dall'art. 10, comma 1, la dichiarazione prevista dall'art. 13 accerta l'esistenza dell'interesse culturale particolarmente importante richiesto dall'art. 10, comma 3.

  • art. 14 d.lgs. 42/2004

    Il successivo art. 14 dispone, al comma 1, che “Il soprintendente avvia il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale, anche su motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto”.

    Il procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale è avviato dal soprintendente, anche su motivata richiesta degli enti territoriali interessati, con comunicazione al proprietario, possessore o detentore.

  • art. 12, commi 1 e 2, d.lgs. 42/2004

    le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, e ciò a prescindere dal tempo e dal modo dell’acquisto della cosa;

    La verifica dell'interesse culturale riguarda i beni ultrasettantennali di autore non più vivente appartenenti ai soggetti indicati dall'art. 10, comma 1; fino al suo esito opera la tutela interinale, anche quando l'acquisto sia sopravvenuto.

  • art. 12, comma 9, d.lgs. 42/2004

    La norma, inoltre, come è noto, preesiste nell’ordinamento giuridico e risale senz’altro alla legge “Bottai” n. 1089 del 1939 (se non anche alla precedente legge “Rosadi” n. 364 del 1909), ragion per cui è davvero impossibile stabilire “quando” l’acquisto del bene da parte dell’ente non lucrativo determini l’applicabilità del regime di presunzione e di tutela interinale (e “quando”, invece, tale effetto non si produrrebbe, trattandosi di acquisizione “successiva”).

    Il comma 9, relativo al mutamento della natura giuridica del soggetto proprietario, non limita la tutela interinale ai beni già appartenenti all'ente alla data di entrata in vigore del Codice; la disposizione transitoria non introduce uno sbarramento temporale all'applicazione del regime.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    La comunicazione dell’avvio del procedimento (ns. prot. 33183 del 29/11/2023) appare completa nelle modalità e nei contenuti in applicazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, anche nella motivazione del riconoscimento dell’interesse culturale di cui agli artt. 10 -12-13-14 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

    La comunicazione di avvio è stata ritenuta completa quanto a modalità e contenuti, anche con riferimento alle ragioni del riconoscimento dell'interesse culturale.

  • art. 15 d.lgs. 42/2004

    da una parte non garantirebbe un’individuazione inequivocabile delle porzioni oggetto di tutela, attraverso la perimetrazione catastale (parte integrante della dichiarazione d’interesse culturale e necessaria ai fini della trascrizione in conservatoria ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 42/2004),

    La perimetrazione catastale delle porzioni tutelate è necessaria per individuarle in modo inequivoco e consentire la trascrizione della dichiarazione.

Massime di principio

  • Il giudicato che annulla una dichiarazione di interesse culturale per difetto d'istruttoria e di motivazione non preclude, di per sé, il riesercizio del potere di tutela: l'amministrazione può adottare una nuova dichiarazione se svolge un'istruttoria adeguata e motiva in modo conforme agli effetti conformativi della pronuncia.
  • L'acquisto da parte di un ente privato senza scopo di lucro di un bene ultrasettantennale, opera di autore non più vivente e già appartenuto a un privato, determina l'assoggettamento del bene alla tutela interinale prevista dal combinato disposto degli artt. 10, comma 1, e 12 del d.lgs. 42/2004, indipendentemente dal momento o dal modo dell'acquisto.
  • La dichiarazione di interesse culturale può riguardare l'intero complesso immobiliare quando l'amministrazione, con istruttoria e motivazione adeguate, ne giustifichi l'unitarietà storico-architettonica e la relazione con il contesto, senza essere tenuta a limitare la tutela alle sole parti di maggiore pregio o alla sola facciata.
  • Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale dell'interesse culturale è limitato alla verifica di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, logicità, coerenza e completezza, nonché della correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo; il giudice non può sostituire alla valutazione amministrativa una propria valutazione alternativa parimenti opinabile.
  • Una nota comunale meramente ricognitiva dello stato del vincolo alla data della sua adozione non prova l'insussistenza dei presupposti per una successiva e autonoma dichiarazione di interesse culturale.

Come è indicizzato

MaterieVincolo culturale
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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