Sentenza del 05/11/2015 n. 1145 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Redditometro - Presunzione di capacità contributiva - Superamento - Prova contraria - Estratti conti e fatture per lavori - partecipazione alle spese da parte del coniuge convivente con autonomo reddito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva determinato una maggiore capacità contributiva mediante il redditometro e indagini finanziarie, presumendo che le movimentazioni sui conti bancari e le spese sostenute evidenziassero redditi non dichiarati. Il contribuente ha fornito prova contraria mediante estratti conto, fatture relative a lavori e la dimostrazione che parte delle spese era stata sostenuta dal coniuge convivente, titolare di un autonomo reddito. È stato inoltre evidenziato che i movimenti bancari erano ragionevolmente riconducibili a normali rapporti economici tra ex coniugi e non all'esercizio di attività professionali.
La decisione
La presunzione di capacità contributiva è stata superata. Le movimentazioni bancarie non sono state ritenute sufficienti, nel caso concreto, a dimostrare l'esistenza di redditi conseguiti e non dichiarati, poiché il contribuente ne ha fornito una giustificazione documentata e coerente con rapporti familiari e con la partecipazione del coniuge alle spese. L'accertamento dell'Amministrazione finanziaria è stato quindi ritenuto infondato o comunque non adeguatamente provato.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
La capacità contributiva risultante dalle spese e dagli elementi presuntivi può fondare l'accertamento, ma il contribuente può superare la presunzione fornendo una prova contraria concreta, documentata e coerente.
Norme in materia di indagini finanziarie e presunzioni sui movimenti bancari
I versamenti e i prelevamenti sui conti possono essere utilizzati come presunzione di ricavi o redditi non dichiarati, ma la presunzione è superabile quando il contribuente dimostra l'origine non reddituale delle movimentazioni.
Massime di principio
- Le presunzioni fondate su spese elevate o movimentazioni bancarie non sono assolute: il contribuente può contrastarle dimostrando analiticamente l'origine e la destinazione delle somme.
- Estratti conto, fatture, bonifici e altri documenti sono utili solo se consentono di collegare in modo plausibile ogni movimento alla relativa spesa o entrata.
- I trasferimenti di denaro tra coniugi o ex coniugi conviventi non costituiscono automaticamente redditi non dichiarati, soprattutto quando sono compatibili con rapporti familiari ordinari e con la disponibilità economica del coniuge.
- La partecipazione del coniuge alle spese può spiegare una capacità di spesa superiore al reddito dichiarato dal contribuente sottoposto a controllo, purché il reddito del coniuge e il suo effettivo contributo siano dimostrati.
- La prova contraria deve essere specifica e riferita alle singole movimentazioni o spese; una spiegazione generica dei rapporti familiari normalmente non è sufficiente.
- In una situazione analoga, è essenziale conservare una ricostruzione documentale completa dei flussi finanziari e dimostrare che essi non derivano da attività professionali o da redditi occultati.
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