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Sentenza

Sentenza n. 16107/2026 - Roma, Sezione 2B

Giustizia amministrativa202310487

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato rimborso delle somme pagate in conseguenza delle statuizioni civili in un procedimento penale e delle spese di patrocinio, in assenza della copertura assicurativa prevista per il personale della carriera prefettizia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al rimborso di € 34.450,26, o della diversa somma ritenuta di giustizia, corrisposti in conseguenza delle statuizioni civili pronunciate dopo un infortunio verificatosi il 6 dicembre 2006 presso l’archivio della Prefettura di Roma. Era stato condannato in primo grado per lesioni colpose; la Corte d’appello aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione, confermando le statuizioni civili, e il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile. Ha inoltre chiesto il rimborso delle spese di patrocinio per i tre gradi del giudizio penale, non ancora quantificate né pagate al momento del ricorso. Ha invocato l’art. 22 del d.lgs. 139/2000 e l’art. 15 del d.P.R. 316/2001, sostenendo che impongono all’Amministrazione di assicurare i funzionari prefettizi contro i rischi di responsabilità civile e di coprire gli oneri di patrocinio; ha aggiunto che l’omessa stipula della polizza, dovuta all’insufficienza delle risorse, non poteva essere opposta al dipendente. Dopo l’istruttoria, la Prefettura ha confermato l’esistenza dell’obbligo di predisporre la copertura, ma ha riferito che la polizza non era stata attivata per insufficienza dei fondi e che non erano previsti strumenti alternativi di manleva diretta.

La decisione

Il ricorso è respinto. Quanto alle somme pagate alle parti civili, il Collegio riconosce che le disposizioni invocate impongono all’Amministrazione di predisporre una copertura assicurativa, ma esclude che dalla mancata stipula derivi automaticamente un’obbligazione diretta di manleva pari alla prestazione assicurativa. L’omissione potrebbe fondare una distinta responsabilità risarcitoria, ma il ricorrente non ha allegato e provato in modo sufficiente il danno causalmente riconducibile all’inadempimento, né ha dimostrato quali esborsi sarebbero stati coperti e in quale misura secondo la concreta estensione della polizza ipotetica. L’importo pagato alle parti civili non coincide quindi automaticamente con il danno risarcibile. L’insufficienza delle risorse non dimostra né esclude, da sola, l’imputabilità dell’inadempimento; la relativa questione resta assorbita per carenza di allegazione e prova del danno e del nesso causale. La relazione prefettizia riconosce l’obbligo di predisporre la copertura, non il credito di rimborso azionato. Per le spese legali, la domanda di condanna al rimborso è dichiarata inammissibile per difetto di interesse attuale, poiché le spese non erano state ancora quantificate, richieste o pagate e dunque non sussisteva un esborso da rimborsare. La domanda di accertamento del diritto al rimborso è respinta: le norme invocate non attribuiscono un’autonoma manleva diretta in assenza di polizza. Spese compensate per la peculiarità della questione, l’assenza di precedenti specifici sulla disciplina della carriera prefettizia e il riconoscimento amministrativo della mancata attuazione della copertura.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 139/2000

    L’art. 22 del d.lgs. n. 139 del 2000 configura effettivamente in capo all’Amministrazione dell’interno un obbligo di predisporre, in favore dei funzionari prefettizi, una copertura assicurativa del rischio di responsabilità civile connesso all’esercizio delle funzioni e dei compiti propri della carriera, secondo i criteri stabiliti dall’art. 15 del d.P.R. n. 316 del 2001.

    La disposizione pone a carico dell’Amministrazione l’obbligo di predisporre la copertura assicurativa, ma non trasforma la prestazione assicurativa in una manleva diretta a carico dell’ente se la polizza non viene stipulata.

  • art. 15 d.P.R. 316/2001

    Le disposizioni invocate prevedono l’obbligo dell’Amministrazione di predisporre una copertura assicurativa, ma non stabiliscono che, qualora la polizza non venga stipulata, l’Amministrazione assuma direttamente il rischio assicurato né che essa debba rimborsare al funzionario tutte le somme che sarebbero state eventualmente comprese nella garanzia.

    I criteri e l’estensione della copertura prevista non fondano, in caso di mancata stipula, un’obbligazione automatica di rimborso diretto delle somme sostenute dal funzionario.

  • art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.

    In assenza di tale esborso, non è configurabile un credito attuale al rimborso, sicché la domanda di condanna deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera b), c.p.a.

    La domanda di condanna al rimborso di spese non ancora pagate è inammissibile per difetto di interesse attuale, poiché manca un esborso che abbia generato un credito restitutorio.

Massime di principio

  • L’obbligo legale dell’amministrazione di stipulare una polizza a favore dei dipendenti non comporta, in caso di mancata stipula, l’assunzione diretta del rischio assicurato né attribuisce automaticamente al dipendente un diritto alla manleva di importo corrispondente alla garanzia non attivata.
  • La mancata predisposizione della copertura assicurativa può costituire inadempimento e fondare una distinta pretesa risarcitoria secondo i principi generali, ma il danneggiato deve allegare e provare il danno causalmente riconducibile all’omissione, la concreta estensione della copertura dovuta e, mediante giudizio controfattuale, quali esborsi sarebbero stati effettivamente coperti.
  • Il danno risarcibile per omessa assicurazione non coincide automaticamente con le somme pagate dal dipendente a terzi in forza di statuizioni civili; l’entità del danno va determinata in relazione alla copertura che sarebbe stata effettivamente operante.
  • La domanda di condanna al rimborso di spese di patrocinio non ancora pagate è inammissibile per difetto di interesse attuale, perché in assenza dell’esborso non sussiste un credito attuale al rimborso.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoLegittimazione e interesse a ricorrere

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