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Sentenza

Sentenza n. 1961/2026 - Torino, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n.84/2026, pubblicata in data 25.2.2026, emessa dal Tribunale di Asti – Sezione Lavoro, notificata il 27 febbraio 2026 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 9 giugno 2026;

Giustizia amministrativa202601049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 84/2026, passata in giudicato, che aveva liquidato € 500 per la carta docente dell’anno scolastico 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 84/2026, pubblicata il 25 febbraio 2026, notificata il 27 febbraio 2026 e passata in giudicato il 9 giugno 2026. Ha chiesto il pagamento di € 500,00 dovuti per la carta docente relativa all’anno scolastico 2024/2025, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al saldo, comprensivi della rivalutazione monetaria. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente; non ha tuttavia contestato l’omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza azionata era munita di attestazione di conformità ai fini dell’art. 475 c.p.c., era stata notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale ed era decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996; ha inoltre dato atto che l’inadempimento non era contestato. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza per provvedere al pagamento; il ricorrente deve comunicargli il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico. Il Ministero è stato condannato a rifondere € 800,00 per compensi professionali, oltre accessori, con distrazione al difensore antistatario e rimborso del contributo unificato alle condizioni di legge. Disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice ordina all’amministrazione inadempiente di eseguire il titolo giudiziale entro il termine assegnato e può predisporre le misure necessarie a garantirne l’effettività.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669.

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni consente di procedere con la domanda di ottemperanza.

  • art. 93 c.p.c.

    Si provvede, inoltre, alla distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua rituale notificazione e il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato.
  • Per assicurare l’effettività dell’ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, fissandone il termine per provvedere e consentendo la delega secondo quanto stabilito nel provvedimento.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso si considera compreso nella retribuzione già corrisposta dall’amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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