Ordinanza n. 8652/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - previa sospensione dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il personale docente ed educativo e conferimento delle relative supplenze per gli anni scolastici 2026 2027 e 20272028, nella parte in cui all’art. 16, comma 6, e nelle relative tabelle di valutazione dei titoli allegate, prevede che il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati siano valutati per intero solo se prestati in costanza di nomina, e non anche se prestati non in costanza di nomina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, limitatamente alla previsione sulla valutazione del servizio militare di leva e dei servizi sostitutivi assimilati prestati non in costanza di nomina
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante le procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per il personale docente ed educativo e il conferimento delle supplenze per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028. La contestazione riguarda l'art. 16, comma 6, e le corrispondenti tabelle di valutazione dei titoli, nella parte in cui il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati sono valutati per intero soltanto se prestati in costanza di nomina, con esclusione dei servizi prestati non in costanza di nomina. Il testo dell'ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità né le argomentazioni dell'Amministrazione.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né la domanda cautelare. Ha ritenuto necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alla procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze interessate dalla posizione dei ricorrenti, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato. Ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, tramite pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione secondo le modalità indicate nell'ordinanza n. 836/2019. La notificazione deve essere effettuata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova dell'avvenuta notifica deve essere depositata nei successivi cinque giorni. Il TAR ha espressamente precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità. La prosecuzione dell'esame è stata fissata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026.
Massime di principio
- Quando il ricorso incide sulla formazione di graduatorie per il conferimento di supplenze e la decisione può riguardare la posizione di tutti i partecipanti alla procedura, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti interessati.
- Nei casi in cui la notificazione individuale del ricorso a tutti i partecipanti alla procedura risulti necessaria ma difficoltosa, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, stabilendone le modalità e i termini.
- Quando l'ordinanza che autorizza la notificazione mediante pubblici proclami stabilisce un termine per la notificazione e un successivo termine per il deposito della prova, entrambi i termini sono perentori; il loro mancato rispetto determina l'improcedibilità del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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