Regolamento (UE) 2024/239
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/239 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che rettifica e modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1421, (UE) 2022/652, (UE) 2022/1490 e (UE) 2022/320
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge errori materiali contenuti in quattro precedenti regolamenti di esecuzione che autorizzavano additivi aromatizzanti per mangimi a base di agrumi. In particolare, adegua i titoli e le tabelle di autorizzazione alle specie animali effettivamente coperte dalle valutazioni EFSA, escludendo alcune specie non ritenute esposte ai sottoprodotti degli agrumi. Introduce inoltre o proroga misure transitorie per consentire l’esaurimento delle scorte di additivi, premiscele e mangimi già prodotti ed etichettati secondo la normativa precedente.
Rettifica e modifica di quattro regolamenti di esecuzione UE in materia di autorizzazione di additivi per mangimi a base di oli essenziali e estratti di agrumi, con correzione delle specie ammesse e proroga dei regimi transitori.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, agli utilizzatori degli additivi e delle premiscele, e più in generale alla commercializzazione e all’utilizzo nell’UE di specifici additivi organolettici per mangimi già autorizzati dai regolamenti di esecuzione (UE) 2022/1421, 2022/652, 2022/1490 e 2022/320. Riguarda in particolare additivi a base di olio essenziale di arancio, estratto di arancio amaro, olio essenziale di limone, frazione residua della distillazione di olio di limone, olio essenziale di lime e olio essenziale di mandarino, con effetti sui mangimi destinati a determinate specie animali, inclusi animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare. Prevede misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 5 febbraio 2024, con scadenze differenziate al 5 agosto 2024, 5 febbraio 2025 e 5 febbraio 2026 a seconda della categoria di prodotto e della destinazione zootecnica. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini del SEE.
Rettifica e modifica di autorizzazioni di additivi per mangimi a base di agrumi
Il regolamento interviene su quattro precedenti regolamenti di esecuzione relativi all’autorizzazione di additivi per mangimi a base di agrumi, adottati ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione precisa, alla luce dei pareri EFSA richiamati nei considerando, che alcune specie animali erano state inserite erroneamente nelle tabelle di autorizzazione oppure omesse, e che le denominazioni di taluni atti andavano ristrette alle sole specie effettivamente coperte dall’autorizzazione.
Quadro generale e ragioni dell’intervento
I considerando evidenziano che, per vari additivi aromatizzanti di origine agrumaria, l’EFSA non aveva potuto concludere sulla sicurezza per alcune specie ornamentali o da compagnia, non normalmente esposte ai sottoprodotti degli agrumi. Da ciò deriva la necessità di correggere gli allegati degli atti del 2022 e di adeguare i titoli dei regolamenti che, in origine, facevano riferimento a tutte le specie animali o a un perimetro autorizzativo non coerente con le conclusioni scientifiche.
Regolamenti modificati e contenuto delle rettifiche
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 relativo all’olio essenziale di arancio estratto a freddo, all’olio essenziale di arancio distillato e agli oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck. Il titolo viene sostituito con una formulazione che richiama soltanto le "determinate specie animali"; l’articolo 2 sulle misure transitorie è riscritto e l’allegato è sostituito.
L’articolo 2 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 relativo all’estratto di arancio amaro. L’allegato viene sostituito in modo da indicare che l’additivo è autorizzato per tutte le specie animali, ad eccezione di cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali. Sono altresì introdotte misure transitorie per consentire lo smaltimento ordinato delle scorte conformi alla normativa previgente.
L’articolo 3 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490 concernente l’olio essenziale di limone estratto a freddo, la sua frazione residua, l’olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e l’olio essenziale di lime distillato. Anche in questo caso l’articolo 2 è sostituito, con una disciplina transitoria articolata, e l’allegato è riformulato per precisare le specie autorizzate, i livelli massimi e i vincoli di miscelazione con altri additivi botanici.
L’articolo 4 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/320 relativo all’olio essenziale di mandarino estratto a freddo. Il titolo viene ristretto alle "determinate specie animali"; l’articolo 2 è sostituito con misure transitorie identiche nella struttura a quelle degli altri atti; l’allegato è aggiornato includendo una voce per "altre specie e categorie di animali" escluse cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali.
Misure transitorie
Le nuove misure transitorie sono un elemento centrale del regolamento. In tutti e quattro gli atti modificati, le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 5 agosto 2024, in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte.
Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze autorizzate, la disciplina distingue tra:
- prodotti destinati ad animali da produzione alimentare, fabbricati ed etichettati prima del 5 febbraio 2025;
- prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare, fabbricati ed etichettati prima del 5 febbraio 2026.
In entrambi i casi, la commercializzazione e l’uso sono consentiti fino a esaurimento delle scorte esistenti. La logica dichiarata nei considerando è quella di evitare un’applicazione immediata delle rettifiche in assenza di ragioni di sicurezza, consentendo agli operatori di adeguarsi gradualmente.
Contenuto degli allegati tecnici
Gli allegati I-IV riportano le condizioni autorizzative specifiche per ciascun additivo: numero di identificazione, descrizione, composizione, specie o categoria di animali, livelli massimi di impiego e fine del periodo di autorizzazione. Tutti gli additivi appartengono alla categoria degli additivi organolettici, gruppo funzionale aromatizzanti.
Le principali date di scadenza dell’autorizzazione risultano differenziate, ma nella maggior parte dei casi fissate al 12 settembre 2032 o al 29 settembre 2032; per l’estratto di arancio amaro la scadenza è il 11 maggio 2032; per l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo la scadenza è il 20 marzo 2032.
Gli allegati specificano inoltre, per ciascun prodotto:
- i parametri compositivi e le sostanze marcatori, come d-limonene, mircene, sabinene, linalolo, perillaldeide, furocumarine e metossicumarine;
- il metodo di analisi, normalmente GC-FID o HPLC a seconda dell’additivo;
- i livelli massimi di impiego espressi in mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con umidità al 12%;
- gli obblighi di incorporazione in premiscela e di indicazione in etichetta delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico.
Specie autorizzate e limiti di utilizzo
Per gli additivi a base di arancio, limone, lime e mandarino, il regolamento corregge in modo puntuale l’elenco delle specie target. In più casi vengono esclusi cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali, perché non considerati normalmente esposti ai sottoprodotti degli agrumi. In altri casi viene introdotta una voce residuale per "altre specie e categorie di animali" o "altre specie animali".
Per alcuni additivi sono previsti livelli massimi specifici per più categorie zootecniche, ad esempio polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini, suini, ruminanti, equini, conigli, salmonidi e altri pesci. Per l’olio essenziale di mandarino estratto a freddo, oltre ai limiti per pollame, conigli, salmonidi, suini, ruminanti, cavalli e altre specie, l’allegato prevede un livello massimo dedicato per le "altre specie e categorie di animali".
Prescrizioni di sicurezza e miscela con altri additivi botanici
Il regolamento conferma prescrizioni di sicurezza per la manipolazione di additivi e premiscele, imponendo procedure organizzative e, se necessario, dispositivi di protezione individuale contro rischi di inalazione e contatto con pelle, occhi e vie respiratorie.
Per alcuni prodotti è ammessa la miscelazione con altri additivi botanici, ma solo a condizione che le quantità complessive di sostanze critiche, in particolare perillaldeide, furocumarine e metossicumarine, rimangano inferiori a quelle derivanti dall’uso di un singolo additivo al livello massimo o raccomandato per la specifica specie o categoria di animali. Nel caso dell’estratto di arancio amaro è inoltre vietata la miscela nei mangimi con altri additivi autorizzati ottenuti da Citrus aurantium L.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Rettifica delle autorizzazioni per oli di arancio
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421: il titolo è limitato alle "determinate specie animali" e l’allegato è sostituito. Vengono disciplinati l’olio essenziale di arancio estratto a freddo, l’olio essenziale di arancio distillato e gli oli di arancio concentrati, con specie ammesse e livelli massimi aggiornati. Sono previste misure transitorie per sostanze, premiscele, materie prime e mangimi composti, con scadenze 5 agosto 2024, 5 febbraio 2025 e 5 febbraio 2026 a seconda della destinazione.
Rettifica dell’estratto di arancio amaro
L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/652 sostituendo l’articolo 2 sulle misure transitorie e l’allegato. L’estratto di arancio amaro è autorizzato per tutte le specie animali tranne cani, gatti, pesci ornamentali e uccelli ornamentali. Le misure transitorie consentono l’immissione sul mercato e l’uso fino a esaurimento scorte per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 5 febbraio 2024, con differenziazione tra animali da produzione alimentare e non da produzione alimentare.
Rettifica delle autorizzazioni per limone e lime
L’articolo 3 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1490: sostituisce l’articolo 2 sulle misure transitorie e l’allegato. Sono disciplinati l’olio essenziale di limone estratto a freddo, la frazione residua della distillazione, l’olio essenziale di limone distillato (frazione volatile) e l’olio essenziale di lime distillato, con correzione delle specie autorizzate, limiti massimi e avvertenze di miscelazione con altri additivi botanici. Anche qui sono previste scadenze transitorie al 5 agosto 2024, 5 febbraio 2025 e 5 febbraio 2026.
Rettifica dell’olio essenziale di mandarino
L’articolo 4 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/320: il titolo viene ristretto alle "determinate specie animali", l’articolo 2 è sostituito e l’allegato è aggiornato. L’olio essenziale di mandarino estratto a freddo resta autorizzato per pollame, suini, ruminanti, equini, conigli e salmonidi, con aggiunta di una voce per "altre specie e categorie di animali" escluse alcune specie ornamentali. Sono introdotte misure transitorie analoghe per sostanze, premiscele, materie prime e mangimi composti.
Condizioni comuni di uso ed etichettatura
Gli allegati I-IV stabiliscono per ciascun additivo la categoria (additivi organolettici, gruppo funzionale: aromatizzanti), i numeri di identificazione, le specifiche chimiche, i metodi di analisi (principalmente GC-FID o HPLC), le specie target, i tenori massimi per kg di mangime completo al 12% di umidità e la fine del periodo di autorizzazione. È richiesta l’incorporazione dell’additivo sotto forma di premiscela, l’indicazione in etichetta delle condizioni di conservazione e della stabilità al trattamento termico, e in alcuni casi l’indicazione di dosi massime raccomandate anche sulla premiscela.
Misure di sicurezza per gli utilizzatori
Per tutti gli additivi sono imposte procedure operative e misure organizzative per prevenire rischi da inalazione e contatto cutaneo o oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati, l’uso di additivi e premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e vie respiratorie. In alcuni casi sono previste regole specifiche sulla miscela con altri additivi botanici, subordinate al rispetto di limiti per perillaldeide, furocumarine e metossicumarine.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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