Regolamento (UE) 2024/235
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/235 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva a livello UE il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo per i biocidi di tipo 2. L’approvazione si basa sulla valutazione scientifica svolta nell’ambito del sistema del regolamento (UE) n. 528/2012 e tiene conto del parere riveduto dell’ECHA, che ha ritenuto accettabile il rischio per il comparto suolo. L’atto fissa inoltre la data di approvazione, la scadenza e alcune condizioni specifiche da verificare in sede di autorizzazione dei prodotti.
Approvazione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 2.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai biocidi del tipo di prodotto 2, ossia disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali, nei quali sia utilizzato il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo. Rileva per l’approvazione a livello unionale ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 e stabilisce condizioni specifiche da considerare nella successiva autorizzazione dei biocidi contenenti tale sostanza. Non disciplina altri tipi di prodotto diversi dal tipo 2.
Approvazione del cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo per biocidi di tipo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/235 approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo ai fini dell’uso nei biocidi del tipo di prodotto 2. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e del programma di riesame dei principi attivi esistenti previsto dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014.
Contesto procedurale e valutazione scientifica
La sostanza era già compresa nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare. La valutazione è stata svolta dall’autorità competente italiana, designata Stato membro relatore, che ha trasmesso alla Commissione la relazione e le conclusioni il 10 settembre 2012. Successivamente si sono svolte discussioni tecniche presso l’ECHA.
Ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, le sostanze la cui valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1° settembre 2013 devono essere valutate secondo la direttiva 98/8/CE. Il regolamento richiama quindi il passaggio procedurale tra il regime della direttiva e quello del regolamento sui biocidi.
Parere dell’ECHA e profili di rischio
Il comitato sui biocidi ha adottato il proprio parere il 2 dicembre 2021, concludendo che la sostanza poteva essere approvata; tuttavia tre membri hanno espresso pareri di minoranza, sollevando preoccupazioni in merito a possibili rischi per il comparto suolo. La Commissione ha quindi avviato un’ulteriore consultazione degli Stati membri in seno al comitato permanente sui biocidi e ha richiesto un nuovo parere tecnico all’Agenzia.
Il parere riveduto del 7 giugno 2023 ha concluso che il rischio per il comparto suolo è accettabile. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha ritenuto opportuno approvare la sostanza, subordinando l’approvazione al rispetto di condizioni specifiche.
Ambito materiale dell’approvazione
L’approvazione riguarda esclusivamente i biocidi del tipo di prodotto 2, definiti nel sistema del regolamento (UE) n. 528/2012 come disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali. Il regolamento non disciplina altri tipi di prodotto.
L’allegato identifica la sostanza con il numero CE 270-325-2 e il numero CAS 68424-85-1, indicando un grado minimo di purezza pari a 972 g/kg di peso secco. La nota all’allegato precisa che la purezza indicata è quella minima valutata e che una purezza diversa può essere ammessa se ne è stata provata l’equivalenza tecnica.
Condizioni da osservare in sede di autorizzazione dei biocidi
L’allegato non introduce un’autorizzazione automatica del prodotto, ma stabilisce condizioni da considerare nella successiva valutazione del biocida contenente il principio attivo. In particolare:
- nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione;
- nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Queste prescrizioni sono rilevanti per chi presenta domande di autorizzazione di biocidi contenenti la sostanza, poiché impongono un supplemento di analisi sui profili di esposizione e sulle condizioni concrete di impiego.
Decorrenza dell’approvazione e durata
L’allegato fissa la data di approvazione al 1° luglio 2025 e la data di scadenza al 30 giugno 2035. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Rilievi pratici per gli operatori
Per fabbricanti, titolari di autorizzazioni e consulenti, l’atto significa che dal momento della decorrenza l’uso della sostanza nei biocidi di tipo 2 può essere perseguito nel quadro dell’autorizzazione di prodotto, ma solo nel rispetto delle condizioni specifiche indicate nell’allegato. In sede istruttoria assumono particolare rilievo la gestione del rischio per il suolo, la valutazione dell’esposizione e l’attenzione agli utilizzatori professionali.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’articolo 1 approva il cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio [ADBAC/BKC (C12-C16)] come principio attivo per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, subordinatamente alle condizioni contenute nell’allegato.
Base normativa e iter di valutazione
L’approvazione è adottata ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il considerando richiama il programma di valutazione dei principi attivi esistenti del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, la valutazione svolta dall’autorità italiana quale Stato membro relatore e i pareri del comitato sui biocidi dell’ECHA, incluso il parere riveduto del 7 giugno 2023.
Rischio per il comparto suolo e condizioni d’uso
La Commissione prende atto che, dopo ulteriori consultazioni e una nuova valutazione tecnica, il rischio per il comparto suolo è stato ritenuto accettabile. I biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti la sostanza possono essere considerati conformi alle condizioni richiamate nel testo, purché siano rispettate determinate prescrizioni relative al loro uso.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti
L’allegato prevede che, nella valutazione del prodotto, debba essere prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a eventuali usi previsti nella domanda di autorizzazione ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione. Deve inoltre essere prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
Dati tecnici del principio attivo
L’allegato indica il numero CE 270-325-2, il numero CAS 68424-85-1 e un grado minimo di purezza pari a 972 g/kg di peso secco. La nota precisa che la purezza indicata corrisponde al grado minimo valutato e che il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa, se ne sia stata provata l’equivalenza tecnica.
Date di applicazione dell’approvazione
L’allegato fissa la data di approvazione al 1° luglio 2025 e la data di scadenza dell’approvazione al 30 giugno 2035.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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