Regolamento (UE) 2024/234
Regolamento (UE) 2024/234 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la soppressione dall’elenco dell’Unione di otto sostanze aromatizzanti per le quali non sono stati forniti i dati supplementari richiesti a fini di valutazione della sicurezza. Modifica quindi l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008, con effetto generale e direttamente applicabile negli Stati membri. Prevede inoltre una disciplina transitoria per consentire la commercializzazione, fino a scadenza o termine minimo di conservazione, degli alimenti già legalmente immessi sul mercato o già in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore, escludendo però le preparazioni non destinate al consumo nella loro forma originale.
Ritiro dall’elenco اتحnione di alcune sostanze aromatizzanti autorizzate e disciplina delle relative misure transitorie per gli alimenti contenenti tali sostanze.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare e agli importatori nell’Unione europea, con riferimento agli alimenti ai quali sono state aggiunte le sostanze aromatizzanti elencate nell’allegato del regolamento. Incide sull’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, cioè sull’elenco dell’Unione degli aromi e materiali di base autorizzati negli e sugli alimenti. Riguarda in particolare le otto sostanze aromatiche indicate nell’allegato del regolamento 2024/234. Le misure transitorie coprono solo gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore e quelli importati che erano già stati spediti e si trovavano in transito verso l’Unione prima di tale data; sono escluse le preparazioni non destinate al consumo nella loro forma originale.
Ritiro di determinate sostanze aromatizzanti dall’elenco dell’Unione
Il regolamento (UE) 2024/234 della Commissione interviene sul sistema europeo di autorizzazione degli aromi alimentari. Alla luce dell’assenza dei dati supplementari richiesti dall’EFSA e del ritiro delle corrispondenti domande da parte degli operatori, la Commissione sopprime dall’elenco dell’Unione otto sostanze aromatizzanti inserite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008.
Contesto normativo
Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1334/2008, che disciplina gli aromi e alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, e sul regolamento (CE) n. 1331/2008, che stabilisce la procedura uniforme di autorizzazione per additivi, enzimi e aromi alimentari. Il considerando evidenzia che l’elenco dell’Unione può essere aggiornato secondo tale procedura uniforme, su iniziativa della Commissione o su domanda di uno Stato membro o di un interessato.
Ambito materiale del ritiro
Le sostanze eliminate dall’allegato I, parte A, sono otto e comprendono due aldeidi feniliche e sei tiazoline, identificate sia con la denominazione chimica sia con il numero FL. Si tratta di sostanze che, al momento dell’adozione dell’elenco con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012, erano state mantenute in elenco condizionatamente alla trasmissione di ulteriori dati di sicurezza richiesti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Effetti sul regime autorizzatorio
Con la soppressione delle voci interessate, tali sostanze non risultano più autorizzate nell’elenco dell’Unione degli aromi e materiali di base destinati all’uso negli e sugli alimenti. La modifica incide quindi direttamente sulla possibilità di impiego di tali sostanze come aromatizzanti nel mercato interno, in coerenza con il meccanismo europeo di valutazione e autorizzazione preventiva.
Misure transitorie per i prodotti già immessi o in transito
Per evitare effetti immediati sui prodotti già presenti nella catena commerciale, il regolamento consente che gli alimenti cui è stata aggiunta una delle sostanze ritirate e che siano stati immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore possano continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
È inoltre prevista una tutela per gli alimenti importati nell’Unione, purché l’importatore possa dimostrare che essi sono stati spediti dal paese terzo interessato e che si trovavano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del regolamento. Anche tali prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza o al termine minimo di conservazione.
Esclusione delle preparazioni
Le misure transitorie non si applicano alle preparazioni non destinate ad essere consumate nella loro forma originale. Il regolamento definisce espressamente la nozione di "preparazione" come una miscela di uno o più aromi alla quale possono essere aggiunti altri ingredienti alimentari, tra cui additivi, enzimi o supporti, al fine di facilitarne conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ritiro di otto sostanze aromatizzanti
L’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 viene modificato sopprimendo le voci relative a otto sostanze aromatizzanti: 2-fenilpent-2-enale (n. FL 05.175), 2-fenil-4-metil-2-esenale (n. FL 05.222), 2-(sec-butil)-4,5-dimetil-3-tiazolina (n. FL 15.029), 4,5-dimetil-2-etil-3-tiazolina (n. FL 15.030), 2,4-dimetil-3-tiazolina (n. FL 15.060), 2-isobutil-3-tiazolina (n. FL 15.119), 5-etil-4-metil-2-(2-metilpropil)-tiazolina (n. FL 15.130) e 5-etil-4-metil-2-(2-butil)-tiazolina (n. FL 15.131).
Ragioni del ritiro
Le sostanze erano state mantenute nell’elenco dell’Unione in attesa di dati supplementari richiesti dall’EFSA per completare la valutazione del rischio. Poiché gli operatori responsabili dell’immissione sul mercato non hanno presentato i dati richiesti e hanno ritirato le rispettive domande, le sostanze devono essere cancellate dall’elenco autorizzato.
Misure transitorie per gli alimenti già immessi sul mercato
Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze ritirate e che sono stati immessi legalmente sul mercato prima dell’entrata in vigore del regolamento possono continuare a essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Misure transitorie per gli alimenti importati in transito
Gli alimenti importati nell’Unione contenenti una delle sostanze ritirate possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza se l’importatore dimostra che tali prodotti sono stati spediti dal paese terzo e si trovavano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Esclusione delle preparazioni non destinate al consumo tal quale
Le misure transitorie non si applicano alle preparazioni non destinate a essere consumate nella loro forma originale. Ai fini del regolamento, per "preparazione" si intende una miscela di uno o più aromi in cui possono essere incorporati altri ingredienti alimentari, come additivi, enzimi o supporti, per facilitarne conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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