Regolamento (UE) 2024/238
Regolamento (UE) 2024/238 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’introduzione di limitazioni dell’uso di determinate sostanze aromatizzanti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro UE degli aromi alimentari restringendo temporaneamente l’uso di tre sostanze aromatiche per le quali l’EFSA ha rilevato un potenziale rischio di aneugenicità non ancora chiarito da dati in vivo. La Commissione modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008, aggiorna le categorie di alimenti rilevanti e inserisce una nota che richiede dati scientifici supplementari entro un termine concordato. Sono previste misure transitorie per i prodotti già commercializzati o in transito, con esclusione delle preparazioni non destinate al consumo nella forma originale.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per introdurre limitazioni d’uso e condizioni specifiche per tre sostanze aromatizzanti (2-fenilcrotonaldeide, 2-fenil-5-metiles-2-enale e 2-fenil-4-metil-2-pentenale).
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, utilizzano, importano o commercializzano alimenti contenenti le sostanze aromatizzanti 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100), nell’ambito dell’Unione europea e del SEE. Incide sulle condizioni d’uso di tali sostanze negli e sugli alimenti, sulle categorie di alimenti autorizzate e sui limiti massimi applicabili; prevede inoltre misure transitorie per gli alimenti già immessi sul mercato o in transito prima dell’entrata in vigore. È esclusa l’applicazione transitoria alle preparazioni non destinate al consumo nella forma originale.
Limitazioni d’uso di determinate sostanze aromatizzanti
Il regolamento (UE) 2024/238 della Commissione modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 per introdurre limitazioni all’uso di tre sostanze aromatizzanti: 2-fenilcrotonaldeide, 2-fenil-5-metiles-2-enale e 2-fenil-4-metil-2-pentenale. L’intervento si fonda sul parere scientifico EFSA del 29 giugno 2022, che non ha consentito di escludere una potenziale aneugenicità in vivo per tali sostanze, e risponde all’esigenza di completare la valutazione con ulteriori dati scientifici.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il sistema dell’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base previsto dal regolamento (CE) n. 1334/2008, aggiornabile tramite la procedura uniforme del regolamento (CE) n. 1331/2008. Le tre sostanze interessate facevano già parte dell’elenco, ma con una nota che rinviava a ulteriori valutazioni; il presente atto interviene per limitare in via prudenziale le loro condizioni d’uso, in attesa della nuova valutazione dei dati integrativi da parte dell’EFSA.
Ambito delle modifiche all’allegato I
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 sia modificato secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano sia la struttura delle categorie di alimenti sia le schede delle singole sostanze aromatizzanti.
In particolare:
- la sezione 1 dell’allegato I, parte A, sostituisce l’elenco delle categorie di alimenti con una nuova tabella armonizzata con il regolamento (CE) n. 1333/2008;
- nella colonna 8 dell’elenco è inserita la nota (5), relativa alla trasmissione di dati scientifici supplementari entro un termine concordato con i servizi della Commissione;
- nella sezione 2, tabella 1, le voci 05.062, 05.099 e 05.100 sono sostituite con nuove condizioni d’uso e limiti massimi.
Condizioni d’uso e limiti per le tre sostanze
Le sostanze interessate restano autorizzate solo entro i limiti specificamente fissati per categoria di alimento. Il regolamento riporta un’articolata griglia di valori massimi in mg/kg, differenziati per molte categorie, tra cui prodotti lattiero-caseari, prodotti da forno, confetteria, prodotti a base di carne, pesce, bevande, salse, snack, dessert e integratori alimentari.
Per ciascuna sostanza:
- sono mantenute o fissate autorizzazioni solo per determinate categorie alimentari;
- i limiti massimi variano significativamente in funzione della categoria;
- in alcuni casi le categorie sono espressamente escluse o soggette a limiti molto bassi.
Rilievi scientifici e ragioni della restrizione
I considerando spiegano che l’EFSA, nel parere del 29 giugno 2022, ha ritenuto che la 2-fenilcrotonaldeide, sostanza rappresentativa del gruppo, abbia indotto una modalità d’azione aneugenica; poiché gli studi in vivo disponibili non sono stati conclusivi, non è stato possibile escludere una potenziale aneugenicità in vivo per tutte e tre le sostanze. Gli operatori interessati si sono impegnati a fornire ulteriori dati per consentire una valutazione più approfondita, ma nell’attesa la Commissione ha ritenuto necessario limitare l’uso al regime attuale.
Categorie di alimenti e armonizzazione con il diritto UE
Il regolamento sostituisce integralmente l’elenco delle categorie di alimenti nella sezione 1 dell’allegato I, parte A, allineandolo alle categorie del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari. La motivazione espressa è duplice: armonizzazione sistematica tra gli atti UE e coerenza con le categorie utilizzate dall’EFSA nella valutazione dell’esposizione.
Misure transitorie
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per gli alimenti già messi in commercio o già in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Sono previsti i seguenti casi:
- gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore e non conformi alle nuove condizioni possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza;
- gli alimenti importati da paesi terzi possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza se l’importatore prova che erano stati spediti e in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore.
Le misure transitorie non si applicano alle preparazioni non destinate ad essere consumate nella loro forma originale.
Definizione di "preparazione"
Ai soli fini del regime transitorio, il regolamento definisce "preparazione" come una miscela di uno o più aromi nella quale possono essere incorporati anche altri ingredienti alimentari, quali additivi, enzimi o supporti, per facilitarne conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione. La definizione è rilevante per delimitare l’esclusione dalle misure transitorie.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’intervento è finalizzato a limitare l’uso di determinate sostanze aromatizzanti e ad adeguare l’elenco dell’Unione di aromi e materiali di base.
Restrizione d’uso delle tre sostanze aromatizzanti
Nell’allegato sono sostituite le voci 05.062, 05.099 e 05.100 con nuove condizioni d’uso e limiti massimi per numerose categorie di alimenti. Le sostanze interessate sono: 2-fenilcrotonaldeide (CAS 4411-89-6), 2-fenil-5-metiles-2-enale (CAS 21834-92-4) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (CAS 26643-91-4). I limiti variano per categoria, con autorizzazione limitata a specifiche categorie e con valori massimi espressi in mg/kg.
Aggiornamento delle categorie di alimenti
La sezione 1 dell’allegato I, parte A, sostituisce l’elenco delle categorie di alimenti con un elenco armonizzato con il regolamento (CE) n. 1333/2008. La modifica serve anche a tener conto delle categorie utilizzate dall’EFSA nella valutazione dell’esposizione.
Nota sui dati supplementari
Nella colonna 8 dell’elenco dell’Unione è inserita la nota (5), che indica la necessità di trasmettere dati scientifici supplementari entro un termine concordato con i servizi della Commissione, affinché la valutazione sia completata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Misure transitorie per gli alimenti già immessi sul mercato o in transito
L’articolo 2 consente la commercializzazione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza degli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che non rispettano le nuove condizioni, se legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore. La stessa regola vale per gli alimenti importati da paesi terzi se l’importatore prova che erano stati spediti e che erano in transito verso l’Unione prima dell’entrata in vigore. Le misure transitorie non si applicano alle preparazioni non destinate ad essere consumate nella loro forma originale.
Definizione di preparazione ai fini del regolamento
Ai fini dell’articolo 2, paragrafo 4, per "preparazione" si intende una miscela di uno o più aromi nella quale possono essere incorporati altri ingredienti alimentari, tra cui additivi alimentari, enzimi o supporti, per facilitarne conservazione, vendita, standardizzazione, diluizione o dissoluzione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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