Regolamento (UE) 2024/950
Regolamento delegato (UE) 2024/950 della Commissione, del 15 gennaio 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1602 per quanto riguarda la data di applicazione e i casi in cui le autorità doganali sono tenute a dedurre i quantitativi indicati nella dichiarazione in dogana dal quantitativo totale autorizzato dichiarato nel documento sanitario comune di entrata (DSCE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il sistema di gestione automatica delle quantità collegato al DSCE, previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/1602, per coordinarlo con l’infrastruttura informatica dello sportello unico doganale dell’UE. Le modifiche mirano a semplificare la movimentazione delle partite, eliminando alcuni obblighi nelle fasi di perfezionamento attivo e passivo e mantenendo la deduzione automatica dei quantitativi in sede di immissione in libera pratica. Viene inoltre allineata la data di applicazione all’operatività dei collegamenti tra TRACES ed EU CSW-CERTEX, con termine ultimo fissato al 3 marzo 2025.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2019/1602 sulla gestione automatica delle quantità nel DSCE, spostando e limitando gli obblighi di comunicazione dei quantitativi alle autorità doganali.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità doganali degli Stati membri, nell’ambito dei controlli su partite di animali e merci soggette al documento sanitario comune di entrata (DSCE) ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 e del regolamento delegato (UE) 2019/1602. Riguarda le operazioni doganali connesse all’immissione in libera pratica e, per alcune casistiche, ai regimi di uso particolare e di perfezionamento; restano escluse dall’obbligo di gestione della quantità le partite assoggettate ai regimi di transito e di deposito, nonché, per effetto della modifica, le fasi di perfezionamento attivo e passivo indicate nel regolamento. L’applicazione degli obblighi modificati decorre, in ciascuno Stato membro, dalla data in cui diverranno operativi i collegamenti informatici doganali pertinenti, o comunque non oltre il 3 marzo 2025.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1602 sulla gestione delle quantità nel DSCE
Il regolamento interviene sul meccanismo di gestione automatica delle quantità collegato al documento sanitario comune di entrata (DSCE), in coordinamento con il sistema IMSOC e con lo sportello unico doganale dell’Unione. La finalità dichiarata nei considerando è duplice: prevenire il riutilizzo fraudolento del DSCE e, al contempo, semplificare la movimentazione delle partite per le autorità doganali, eliminando passaggi non necessari nelle fasi di perfezionamento attivo e passivo.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione, e del regolamento (UE) 2022/2399, che istituisce l’ambiente dello sportello unico UE per le dogane. Il collegamento tra gli ambienti nazionali dello sportello unico per le dogane, l’IMSOC e il sistema EU CSW-CERTEX consente la deduzione automatica dei quantitativi dichiarati in dogana dal quantitativo totale autorizzato nel DSCE.
Ambito operativo delle modifiche
Le modifiche riguardano le autorità doganali quando una partita soggetta a DSCE è destinata a regimi doganali che richiedono il controllo della quantità. In particolare, la regola di comunicazione all’IMSOC e di verifica del non superamento del quantitativo autorizzato nel DSCE si applica:
- all’immissione in libera pratica;
- alle ipotesi disciplinate dall’articolo 4, lettera c), dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dall’articolo 6, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/1602, come sostituite dal presente atto.
Restano escluse dall’applicazione di tale prescrizione le partite assoggettate ai regimi doganali di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013, richiamati espressamente dal testo modificativo. I considerando precisano inoltre che l’obbligo di gestione della quantità non deve operare nella fase del perfezionamento attivo, perché ciò imporrebbe una doppia o comunque eccessiva gestione manuale in presenza di regimi successivi prima dell’immissione in libera pratica; viene anche eliminato l’obbligo relativo al perfezionamento passivo, ritenuto non pertinente per le partite destinate all’immissione in commercio nell’Unione.
Regola sulla deduzione dei quantitativi
La sostanza dell’intervento è che le autorità doganali devono trasmettere all’IMSOC i dati quantitativi riportati nella dichiarazione in dogana e possono autorizzare il regime soltanto se il quantitativo totale già indicato nel DSCE non viene superato. La logica è quella di assicurare che il quantitativo residuo disponibile nel DSCE sia progressivamente ridotto in modo automatico, evitando duplicazioni o utilizzi fraudolenti del documento sanitario.
Per le partite frazionate, la verifica si effettua sulla singola parte della partita frazionata, con riferimento al quantitativo indicato nella dichiarazione in dogana per quella parte e al quantitativo totale indicato nel DSCE per la medesima parte.
Data di applicazione e coordinamento tecnico
Il regolamento allinea la decorrenza dell’obbligo alla disponibilità dei collegamenti informatici tra i sistemi coinvolti. La nuova formulazione dell’articolo 7 stabilisce che gli articoli 4, lettera c), 5, paragrafo 1, lettera f), e 6, lettera c), si applicano dalla data in cui i procedimenti informatici doganali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 diverranno operativi, o al più tardi dal 3 marzo 2025.
Il considerando dedicato chiarisce che il termine è coerente con il regolamento (UE) 2022/2399, il quale prevede che il collegamento avvenga entro il 3 marzo 2025; pertanto, l’obbligo di comunicazione all’IMSOC deve partire, in ciascuno Stato membro, dalla data in cui il collegamento di TRACES con EU CSW-CERTEX diventa effettivamente operativo nello Stato membro interessato, oppure, in ogni caso, non oltre tale data finale.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento della gestione automatica delle quantità
Le autorità doganali devono comunicare all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo della partita indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzare l’assoggettamento al regime doganale solo se il quantitativo totale indicato nel DSCE non è superato. La regola vale per l’articolo 4, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/1602, ma non si applica quando la partita è assoggettata ai regimi di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.
Partite frazionate
Per le partite frazionate, le autorità doganali devono comunicare all’IMSOC le informazioni relative al quantitativo della parte pertinente indicato nella dichiarazione in dogana e possono autorizzare il regime doganale solo se il quantitativo totale indicato nel DSCE per la parte frazionata non è superato. Anche qui la prescrizione non si applica ai regimi di cui all’articolo 210, lettere a), b) e d), del regolamento (UE) n. 952/2013.
Ulteriore modifica per le parti di partita frazionata
L’articolo 6, lettera c), è riscritto per prevedere che, per ciascuna parte della partita frazionata, le autorità doganali comunichino all’IMSOC il quantitativo indicato nella dichiarazione in dogana e autorizzino il regime solo se il quantitativo totale indicato nel DSCE non è superato, con la medesima esclusione per i regimi di transito, deposito e perfezionamento passivo/uso particolare richiamati dal regolamento.
Decorrenza degli obblighi tecnici
Le disposizioni di cui all’articolo 4, lettera c), all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 6, lettera c), si applicano dalla data in cui i procedimenti informatici doganali di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 diverranno operativi, o comunque non oltre il 3 marzo 2025.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 15 gen 2024Regolamento (UE) 2024/234
- Regolamento · 15 gen 2024Regolamento (UE) 2024/235
- Regolamento · 15 gen 2024Regolamento (UE) 2024/238
- Regolamento · 15 gen 2024Regolamento (UE) 2024/239
- Regolamento · 15 gen 2024Regolamento (UE) 2024/353
- Regolamento · 15 gen 2024Regolamento (UE) 2024/356
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →