Regolamento (UE) 2024/353
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/353 della Commissione, del 15 gennaio 2024, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione, nella nomenclatura combinata, di una specifica preparazione a base di nisina e cloruro di sodio, da inquadrare nel codice NC 3824 99 96. La Commissione adotta la misura per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, chiarendo anche il trattamento delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Classificazione doganale uniforme, nella nomenclatura combinata, di una preparazione a base di nisina e cloruro di sodio.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a una preparazione costituita dal 17 % in peso di peptide policiclico nisina e dall’83 % in peso di cloruro di sodio, destinata all’uso come additivo alimentare con funzione antibatterica. Riguarda l’attribuzione del codice NC ai fini doganali nell’Unione europea; non introduce esclusioni generali, ma disciplina anche la temporanea invocabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/353 della Commissione è adottato per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione alle merci descritte nel relativo allegato. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sugli articoli 57, paragrafo 4, e 58, paragrafo 2, e richiama l’esigenza di coordinamento con le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata stabilite dal regolamento (CEE) n. 2658/87.
Ambito e oggetto della classificazione
Il regolamento riguarda una specifica preparazione costituita dal 17 % in peso di peptide policiclico nisina e dall’83 % in peso di cloruro di sodio. Secondo la descrizione contenuta nell’allegato, il cloruro di sodio è aggiunto inizialmente durante una fase di purificazione nella produzione della nisina e successivamente in ulteriore quantità per standardizzare la preparazione ai fini di un’attività antibiotica definita. La preparazione è utilizzata come additivo alimentare per prevenire la proliferazione batterica.
Criteri e motivo della classificazione tariffaria
La Commissione indica che la classificazione è determinata in base alle regole generali per l’interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, alla nota 1 del capitolo 29 e ai testi dei codici NC 3824, 3824 99 e 3824 99 96. L’allegato chiarisce che la presenza di cloruro di sodio non ha finalità nutrizionali, ma serve alla standardizzazione della preparazione; per questo il prodotto non è considerato una miscela di sostanze chimiche e sostanze alimentari o altre aventi valore nutritivo ai sensi della nota 1, lettera b), del capitolo 38. È inoltre esclusa la classificazione come preparazione alimentare della voce 2106. Parimenti, è esclusa la classificazione al capitolo 29, poiché il cloruro di sodio è stato deliberatamente aggiunto per rendere la preparazione particolarmente idonea all’uso specifico come additivo alimentare con attività antibiotica definita e non costituisce un’impurità di fabbricazione. La soluzione finale è la classificazione nel codice NC 3824 99 96, come altro prodotto chimico e preparazione delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominato né compreso altrove.
Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) non conformi al nuovo regolamento. Il titolare può continuare a invocarle per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, secondo quanto già consentito dall’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e portata vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione della Commissione in materia doganale, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione della merce
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nell’allegato siano classificate nel codice NC indicato nella colonna 2 della tabella, ossia 3824 99 96. L’allegato precisa che si tratta di una preparazione composta dal 17 % in peso di nisina e dall’83 % in peso di cloruro di sodio, usata come additivo alimentare per prevenire la proliferazione batterica.
Motivi della classificazione
L’allegato spiega che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, dalla nota 1 del capitolo 29 e dai testi dei codici NC 3824, 3824 99 e 3824 99 96. Viene esclusa la voce 2106, poiché il prodotto è un additivo alimentare tecnico e non una preparazione alimentare; viene altresì escluso il capitolo 29, perché il cloruro di sodio è aggiunto deliberatamente per rendere la preparazione idonea all’uso specifico come additivo con attività antibiotica definita.
Informazioni tariffarie vincolanti non conformi
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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