Sentenza del 25/01/2016 n. 531 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRES - COSTI PER SPONSORIZZAZIONI - Inerenza - Prova - Soggetto onerato - Contribuente - Contenuto - Documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata confermata, poiché il contribuente non ha fornito una prova adeguata dell'inerenza dei costi. La documentazione prodotta, limitata a fatture e pagamenti, non è stata ritenuta sufficiente. La prova avrebbe dovuto comprendere, ad esempio, studi di fattibilità e rilevazioni preventive e consuntive degli effetti economici della sponsorizzazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità dei costi di sponsorizzazione ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 917/1986. Una volta contestata dall'Amministrazione finanziaria, l'inerenza deve essere provata dal contribuente. Non è sufficiente dimostrare l'esistenza delle fatture e l'avvenuto pagamento: occorre documentare la ragione economica della spesa, il confronto con possibili impieghi alternativi delle risorse, come il rinnovo dei macchinari o la formazione del personale, e gli effetti attesi sul reddito.
Norme richiamate
Art. 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
L'inerenza dei costi di sponsorizzazione deve essere fornita dal contribuente quando l'Amministrazione l'abbia contestata.
La deducibilità fiscale richiede che il costo sia collegato all'attività d'impresa e potenzialmente produttivo di ricavi o altri effetti economici. Se l'Amministrazione contesta tale collegamento, il contribuente deve dimostrarlo con elementi concreti e documentazione sostanziale, non con la sola prova formale della spesa.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta l'inerenza di un costo, l'onere di dimostrare il collegamento con l'attività d'impresa ricade sul contribuente.
- Fatture, contratti e pagamenti dimostrano l'esistenza della spesa, ma non necessariamente la sua inerenza o deducibilità fiscale.
- Per le sponsorizzazioni è opportuno conservare documentazione che evidenzi gli obiettivi commerciali, il pubblico raggiunto, la ragionevolezza dell'investimento e gli effetti attesi e successivamente conseguiti.
- La valutazione deve essere effettuata sulla base di elementi economici concreti e non soltanto sulla denominazione contrattuale della spesa.
- Studi preventivi, analisi di fattibilità, budget, report di visibilità e confronti tra risultati attesi e risultati ottenuti possono contribuire a provare l'inerenza.
- L'assenza di un incremento immediato dei ricavi non esclude automaticamente l'inerenza, ma rende più importante documentare la funzione promozionale e il razionale economico dell'investimento.
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