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Sentenza

Sentenza del 16/11/2020 n. 3552 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Atti impugnabili - Atto di presa in carico. Notificazioni- Respinto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'atto di presa in carico ritenuto lesivo da parte del contribuente e contestazione della validità delle notificazioni effettuate. Il ricorrente deduceva la nullità della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per mancata affissione dell'avviso di deposito e mancata spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, nonché la nullità della notifica ai sensi degli artt. 143 c.p.c. e 60, co.1 lett. e) d.P.R. 600/1973 per omessa indicazione delle ricerche svolte per reperire l'effettivo domicilio del destinatario.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. La sentenza afferma però i principi di diritto: l'atto di presa in carico è impugnabile quando abbia contenuto lesivo per il contribuente; le notificazioni sono nulle qualora non risultino osservati gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. (affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione/ufficio/azienda e notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento) e, analogamente, sono nulle le notificazioni effettuate ai sensi degli artt. 143 c.p.c. e 60, co.1 lett. e) d.P.R. 600/1973 se manca l'indicazione delle ricerche necessarie per reperire l'effettivo domicilio. In sostanza la decisione rigetta il ricorso concreto, pur chiarendo i requisiti di validità della notifica e conf. Cass.1338/2019, 2375/2018.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    La norma richiede specifici adempimenti per la notificazione (affissione avviso deposito e invio raccomandata A/R); la loro omissione determina la nullità della notifica.

  • art. 143 c.p.c.

    Applicata in combinato rispetto alle regole sui casi di notifica, la norma richiede che siano documentate le ricerche svolte per reperire il destinatario; la mancata indicazione di tali ricerche rende la notifica invalida.

  • d.P.R. 600/1973, art. 60, co.1 lett. e)

    La disposizione amministrativa in materia di notifiche tributarie impone di indicare le ricerche effettuate per il reperimento del domicilio; l'omissione comporta nullità della notificazione.

Massime di principio

  • L'atto di presa in carico è impugnabile quando, per contenuto o effetti, lede situazioni giuridiche soggettive del contribuente; pertanto va valutata la lesività concreta dell'atto prima di dichiararne inammissibile l'impugnazione.
  • La validità della notificazione è fortemente condizionata dalla prova degli adempimenti formali: affissione dell'avviso di deposito e invio della raccomandata con avviso di ricevimento sono requisiti essenziali ai sensi dell'art.140 c.p.c.; la loro mancanza determina la nullità.
  • Per le notificazioni alternative previste dagli artt. 143 c.p.c. e 60 d.P.R. 600/1973 è necessario documentare le ricerche effettuate per individuare il domicilio effettivo del destinatario; l'assenza di tale indicazione compromette la validità della notifica.
  • In situazioni analoghe il contribuente deve sempre chiedere e verificare gli atti e le prove di notifica (verbali di affissione, ricevute di raccomandata, elenco delle ricerche svolte); in mancanza di tali prove può chiedere la declaratoria di nullità della notifica.
  • Se invece l'amministrazione è in grado di documentare l'adempimento formale delle notifiche, le impugnazioni basate sulla mera contestazione formale rischiano di essere respinte.

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