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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06189/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La società ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su dieci cartelle di pagamento, deducendo di non avere mai ricevuto la notifica delle cartelle presupposte. In primo grado il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto rivolto contro un atto non autonomamente impugnabile; in appello la contribuente ha insistito sull’ammissibilità dell’impugnazione e sulla nullità o inesistenza delle notifiche, mentre l’agente della riscossione ha resistito, sostenendo la regolarità delle notifiche via PEC e la validità della propria costituzione in giudizio tramite difensore del libero foro. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulla dedotta invalidità della costituzione in giudizio dell’agente con avvocato del libero foro, per asserita mancanza dei presupposti richiesti dalla disciplina speciale; 2) violazione delle regole sulla prova e sulla validità delle notifiche PEC delle cartelle, lamentando l’assenza di alcune ricevute e l’uso di un indirizzo mittente non inserito in elenchi pubblici; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e di varie norme sostanziali e processuali, sostanzialmente per omessa pronuncia sulla notifica di una specifica cartella; 4) violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo difetto di prova della notifica di quella cartella e, in generale, delle cartelle poste a base dell’atto impugnato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e, comunque, lo ha ritenuto infondato, affermando che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può stare in giudizio, anche nei gradi di merito del processo tributario, a mezzo di avvocati del libero foro senza necessità di specifica delibera o di prova ulteriore dei presupposti invocati dalla contribuente, nei casi previsti dalla disciplina di settore e secondo i principi già chiariti dalle Sezioni Unite. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, osservando che la ricorrente non aveva riprodotto né localizzato i documenti relativi alle notifiche; nel merito ha anche escluso che l’eventuale provenienza della PEC da indirizzo non presente in pubblici elenchi rendesse la notifica inesistente o nulla, poiché per gli atti della riscossione mediante ruolo la disciplina applicabile non richiede un simile requisito per il mittente e, comunque, la notifica resta valida se l’atto è trasmesso da soggetto qualificato e raggiunge il destinatario. Ha respinto il terzo motivo perché non vi era omessa pronuncia: la CTR si era comunque pronunciata sulla regolarità delle notifiche delle cartelle, sicché al più poteva profilarsi un errore di merito e non un vizio ex art. 112 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per genericità e contraddittorietà, essendo oscuro se riguardasse una sola cartella o tutte, e risultando comunque incompatibile con quanto riportato nella sentenza impugnata circa la produzione documentale del concessionario. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’intimato non ha resistito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte distingue tra vizi di violazione di legge, omessa pronuncia e difetti di specificità del ricorso, dichiarando inammissibili i motivi che non rispettano l’onere di specifica indicazione degli atti e delle doglianze.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette totalmente di provvedere su una domanda o eccezione; non sussiste quando la decisione presuppone un rigetto implicito o comunque affronta la questione in modo incompatibile con la pretesa dedotta.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente che contesta la prova della notifica deve censurare in modo specifico la documentazione ritenuta idonea dal giudice di merito e indicarne contenuto e collocazione processuale.

  • art. 2712 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, senza che la Corte accolga la censura per difetto di specificità.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di copie e conformità documentale, senza accoglimento della doglianza.

  • d.l. 34/2019, art. 4 novies

    Norma di interpretazione autentica valorizzata per confermare la disciplina della rappresentanza e difesa dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

  • d.l. 193/2016, art. 1, comma 8

    Disciplina il regime della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, richiamata per ammettere il patrocinio del libero foro nei casi consentiti.

  • d.l. 193/2016, art. 1, comma 5

    Richiamato come fonte dei criteri generali per la scelta degli avvocati del libero foro da parte dell’Agenzia.

  • d.lgs. 546/1992, art. 11, comma 2

    Norma invocata per contestare la legittimità della costituzione in giudizio dell’Agenzia tramite difensore esterno.

  • r.d. 1611/1933, art. 43, comma 4

    La Corte richiama la necessità della delibera motivata solo nei casi speciali indicati dalla disciplina sulla difesa erariale, non come requisito generalizzato per il libero foro.

  • d.lgs. 50/2016, artt. 4 e 17

    Richiamati come parametri per l’affidamento degli incarichi agli avvocati del libero foro.

  • d.P.R. 602/1973, art. 26

    La notifica della cartella può avvenire via PEC secondo le modalità del d.P.R. 68/2005; la norma non richiede, per il mittente pubblico, che l’indirizzo risulti dai pubblici elenchi.

  • d.P.R. 68/2005

    È richiamato come disciplina tecnica delle notifiche a mezzo PEC applicabili alla cartella di pagamento.

  • d.P.R. 600/1973, art. 60

    Richiamato dal rinvio contenuto nell’art. 26 d.P.R. 602/1973 per la notifica degli atti della riscossione.

  • d.P.R. 600/1973, art. 60, lett. b-bis

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • L. 53/1994, art. 3 bis

    La Corte lo distingue dalla disciplina della riscossione: il requisito dell’indirizzo PEC del mittente risultante da pubblici elenchi vale per le notifiche eseguite dagli avvocati, non per quelle della PA o dell’agente della riscossione.

  • d.l. 179/2012, art. 16 ter

    Richiamato in relazione agli elenchi pubblici degli indirizzi PEC, ma ritenuto non decisivo per la validità della notifica delle cartelle eseguita dall’agente della riscossione.

  • art. 153 c.p.c.

    Indicata come rimedio eventualmente esperibile dal destinatario che sia stato tratto in inganno dall’indirizzo di provenienza della PEC.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • Costituzione, art. 24

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie doglianze processuali.

  • L. 241/1990, art. 3

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • L. 212/2000, art. 7

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • d.P.R. 602/1973, art. 57

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • d.P.R. 602/1973, art. 26, comma 4

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • c.p.c., art. 145

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

  • L. 890/1982, art. 7

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l’eccezione relativa alla regolare costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo di avvocato del libero foro non richiede, di regola, la prova positiva in giudizio dei presupposti interni della scelta difensiva, quando la disciplina di settore e la convenzione applicabile consentano tale modalità di difesa.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito ha comunque deciso la questione in modo implicito o l’ha assorbita nella soluzione di altra questione logicamente preliminare; in tal caso la censura va ricondotta, se del caso, a un errore di merito e non a una violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione le doglianze che investono la prova documentale devono essere formulate con rigorosa specificità: occorre indicare i documenti, il loro contenuto essenziale, la loro collocazione nei fascicoli e la fase processuale in cui sono stati prodotti.
  • La notifica della cartella di pagamento via PEC da parte dell’agente della riscossione non è invalida per il solo fatto che l’indirizzo mittente non risulti dai pubblici elenchi, poiché tale requisito è proprio della diversa disciplina delle notifiche eseguite dagli avvocati.
  • In materia di notificazioni, l’inesistenza è configurabile solo in caso di totale mancanza dell’atto o di mancanza degli elementi essenziali della notificazione; ogni altra difformità dal modello legale integra, al più, nullità.
  • Quando il destinatario ritenga di essere stato tratto in errore dall’indirizzo di provenienza della PEC, la tutela non passa necessariamente attraverso l’invalidità della notifica, potendo rilevare la rimessione in termini ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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