Sentenza n. 1186/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento A) atto Cod. id: -OMISSIS- Ind. cl. -OMISSIS- - -OMISSIS- del Comando Brigata Alpina “-OMISSIS-”, 1° Reggimento Artiglieria Terrestre (da -OMISSIS-), notificata il 22.12.2021 e con il quale è stato dato seguito al “recupero di compensi ricevuti a seguito dello svolgimento di attività extraistituzionali, per un importo pari ad €. 22.070,00”; B) della nota -OMISSIS- -OMISSIS- del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, con il quale questa ha rammentato di “interessare il competente servizio amministrativo per l'adozione del relativo dispositivo di recupero” dei predetti compensi asseritamente percepiti per attività extraistuzionale non autorizzata; C) per quanto occorrer possa, della nota DFP -OMISSIS- -OMISSIS- della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ispettorato per la funzione pubblica, richiamata in entrambi gli atti sub. 1) e 2) ed affermante che il ricorrente avrebbe “svolto, negli anni 2017 – 2020, attività commerciale in violazione a quanto previsto dall'art. 894 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n° 66.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di recupero di 22.070,00 euro per compensi percepiti mediante attività commerciale extraistituzionale non autorizzata, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l’Amministrazione, sulla base degli accertamenti della Guardia di Finanza, gli ha contestato lo svolgimento non autorizzato di attività commerciale consistente nella vendita non occasionale di cani di razza negli anni 2017-2020 e gli ha intimato di riversare 22.070,00 euro. Ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando sia l’an sia il quantum della pretesa restitutoria. In particolare, ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e ha contestato la quantificazione delle somme da recuperare, sostenendo che l’Amministrazione avesse considerato come compenso netto l’intero ricavo lordo senza detrarre i costi sostenuti per l’attività, documentati in 9.699,00 euro di spese veterinarie.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente al quantum debeatur. Ha ritenuto sufficientemente provato lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata, valorizzando la vendita di 53 cani, l’utilizzo di siti internet e prezzi generalmente superiori a 300 euro, elementi indicativi della natura imprenditoriale e non occasionale dell’attività. Ha respinto la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché il recupero delle somme ex art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001 costituisce attività vincolata e doverosa dell’Amministrazione. Ha invece ritenuto illegittima la quantificazione, poiché l’Amministrazione aveva trattato l’intero ricavo di 22.070,00 euro come compenso netto, senza considerare le spese veterinarie documentate per 9.699,00 euro. Poiché nell’attività imprenditoriale l’utile è dato dalla differenza tra ricavi e costi, tali spese devono essere detratte dall’importo da riversare. Le spese di lite sono state compensate, con restituzione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 894 d.lgs. 66/2010
La norma è stata richiamata quale disposizione violata dal militare per lo svolgimento dell’attività commerciale incompatibile con lo status militare.
art. 895 d.lgs. 66/2010
La norma è stata richiamata unitamente all’art. 894 d.lgs. 66/2010 quale fondamento della contestazione relativa all’attività commerciale svolta dal militare.
art. 53 d.lgs. 165/2001
La disposizione è stata applicata quale disciplina generale dell’incompatibilità e dello svolgimento di incarichi o attività extraistituzionali da parte dei dipendenti pubblici.
art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001
Impone il recupero delle somme percepite per attività extraistituzionale non autorizzata; il relativo procedimento è stato qualificato come vincolato e doveroso. La somma da riversare deve tuttavia essere quantificata considerando, per un’attività imprenditoriale, la differenza tra ricavi e costi documentati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alla disciplina nazionale per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della parte.
Massime di principio
- Il recupero delle somme percepite da un dipendente pubblico per lo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata costituisce attività vincolata e doverosa dell’Amministrazione; pertanto, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto di recupero.
- Quando l’attività extraistituzionale non autorizzata ha natura imprenditoriale, l’importo da riversare ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001 non può essere automaticamente commisurato all’intero ricavo lordo, dovendo essere detratte le spese documentate direttamente riferibili all’attività.
- La quantificazione della pretesa restitutoria deve rispettare i principi di proporzionalità, ragionevolezza ed effettività dell’accertamento, considerando che nell’attività imprenditoriale l’utile deriva dalla differenza tra ricavi e costi.
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