Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/468

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420

Normativa europea32018R0468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 aggiorna l’elenco delle persone, gruppi ed entità sottoposti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 in materia di contrasto al terrorismo. Il Consiglio conferma il mantenimento nell’elenco delle soggettività indicate, a seguito del riesame periodico e tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni delle autorità nazionali competenti. Il regolamento sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Aggiornamento dell’elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità inseriti nell’elenco allegato al regolamento, ai quali continuano ad applicarsi le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. L’ambito è quello della lotta al terrorismo nell’Unione europea, con efficacia in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile; il testo non introduce esclusioni ulteriori rispetto alla revisione dell’elenco. Abroga e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/468 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco antiterrorismo

Il regolamento dà attuazione all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche contro determinate persone ed entità destinate a combattere il terrorismo. L’atto si colloca nel quadro delle misure restrittive dell’Unione e ha funzione essenzialmente aggiornatìva dell’elenco soggetti già sottoposti a restrizioni.

Contesto e finalità

Nei considerando il Consiglio richiama l’adozione, il 4 agosto 2017, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420, che conteneva un elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità soggetti al regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio afferma di aver comunicato, ove possibile, le motivazioni dell’inserimento nell’elenco e di aver informato gli interessati del mantenimento della loro posizione, nonché della possibilità di richiedere le motivazioni dell’inserimento se non già comunicate.

Riesame dell’elenco e basi informative

Il regolamento precisa che l’elenco è stato riesaminato secondo quanto prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nel riesame, il Consiglio ha preso in considerazione:

  • le osservazioni presentate dagli interessati;
  • le informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti sullo status delle persone ed entità inserite nell’elenco a livello nazionale.

Viene inoltre indicato che le autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della medesima posizione comune.

Effetti normativi

L’effetto principale del regolamento è l’inserimento dell’elenco aggiornato nell’allegato. Le persone, i gruppi e le entità elencati continuano pertanto a essere destinatari delle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001. Il testo non disciplina nel dettaglio il contenuto delle misure, ma conferma la permanenza del regime restrittivo per i soggetti indicati.

Abrogazione del regolamento precedente

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420. Il nuovo regolamento sostituisce quindi il precedente elenco aggiornato pubblicato nel 2017.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ribadito all’articolo 3, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: contenuto dell’elenco

L’allegato contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica l’articolo 1. Tra le persone figurano, tra gli altri, Hamed Abdollahi, Abdelkarim Hussein Mohamed Al-Nasser, Ibrahim Salih Mohammed Al Yacoub, Manssor Arbabsiar, Mohammed Bouyeri, Hassan Hassan El Hajj, Hasan Izz-al-Din, Farah Meliad, Khalid Shaikh Mohammed, Dalokay Şanli, Abdul Reza Shahlai, Ali Gholam Shakuri e Qasem Soleimani.

Tra i gruppi ed entità elencati compaiono, tra gli altri, l’Organizzazione Abu Nidal, la Brigata dei martiri di Al-Aqsa, Babbar Khalsa, il Partito comunista delle Filippine/Nuovo esercito popolare, Hamas, l’ala militare di Hezbollah, Hizbul Mujahideen, il PKK, le Tigri per la liberazione della patria Tamil, l’Jihad islamica palestinese, il PFLP, il PFLP-Comando generale, DHKP/C, Sendero Luminoso e TAK.

Per il professionista, il rilievo operativo del regolamento consiste nella verifica dell’aggiornamento dell’elenco e della permanenza degli obblighi di congelamento e delle altre misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 nei confronti dei soggetti interessati.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo

L’articolo 1 stabilisce che l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell’allegato del regolamento. L’allegato contiene l’elenco aggiornato di persone, gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive.

Riesame e conferma delle iscrizioni

Nei considerando il Consiglio dichiara di aver riesaminato l’elenco come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti. Viene altresì precisato che le autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni riguardo alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità per il coinvolgimento in atti terroristici.

Continuità delle misure restrittive

Il Consiglio conclude che le persone, i gruppi e le entità ai quali si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC devono continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

Abrogazione del regolamento precedente

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1420, che viene sostituito dal presente atto.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 3 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieterrorismomisure restrittivesicurezza comunesanzioni

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.