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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/481

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/481 della Commissione, del 21 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32018R0481

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna, per effetto del controllo periodico dei dati di mercato, i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore pollame, uova e ovoalbumina. La modifica riguarda esclusivamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, sostituito integralmente dal nuovo allegato. L'atto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica i prezzi rappresentativi e le cauzioni applicabili all'importazione di taluni prodotti dei settori carni di pollame, uova e ovoalbumina, aggiornando l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti agricoli elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, in particolare talune carni di pollame, uova sgusciate essiccate e preparazioni a base di carne di pollame, con riferimento alle origini indicate nella nomenclatura dei paesi richiamata in nota. Il regolamento incide sul regime dei dazi addizionali all'importazione previsto dalla disciplina OCM e opera direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/481 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione per determinati prodotti agricoli. La finalità è aggiornare i prezzi rappresentativi sulla base del controllo periodico dei dati di mercato, tenendo conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell'origine dei prodotti.

Contesto normativo

L'atto è adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 183, lettera b), e del regolamento (UE) n. 510/2014, in particolare dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a). I considerando evidenziano che il regolamento (CE) n. 1484/95 aveva già fissato le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e i prezzi rappresentativi per il settore pollame, uova e ovoalbumina, ma che la verifica regolare dei dati rende necessario un aggiornamento per taluni prodotti.

Modifica introdotta

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l'allegato del nuovo regolamento. Non vengono introdotte altre modifiche testuali alla disciplina di base, ma solo l'aggiornamento dei valori economici applicabili.

Prodotti interessati e contenuto dell'allegato

L'allegato contiene una tabella con i codici NC, la descrizione delle merci, il prezzo rappresentativo espresso in EUR/100 kg, la cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 e l'origine. Tra le voci elencate figurano:

  • carcasse di polli presentazione 70 %, congelate, origine AR;
  • carcasse di polli presentazione 65 %, congelate, origini AR e BR;
  • pezzi disossati di galli o di galline, congelati, origini AR, BR, CL e TH;
  • pezzi disossati di tacchini, congelati, origini BR e CL;
  • uova sgusciate essiccate, origine AR;
  • preparazioni non cotte di galli o di galline, origine BR. Per ciascuna combinazione prodotto/origine sono fissati specifici prezzi rappresentativi e, ove previsto, importi di cauzione.

Entrata in vigore e efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, così da rendere immediatamente operativi i nuovi valori. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/481. L'aggiornamento riflette le variazioni dei prezzi per origine rilevate nel controllo regolare dei dati alla base della determinazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina.

Prodotti e origini interessati

La tabella aggiornata riguarda, tra gli altri, carcasse di polli congelate, pezzi disossati di galli o galline congelati, pezzi disossati di tacchini congelati, uova sgusciate essiccate e preparazioni non cotte di galli o galline. Per ciascun prodotto sono indicati codice NC, designazione delle merci, prezzo rappresentativo, cauzione ex articolo 3 e origine (ad esempio AR, BR, CL, TH).

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al fine di consentire l'applicazione rapida dei prezzi aggiornati. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comuneorganizzazione comune dei mercatidazi doganalicommercio internazionaleprodotti agroalimentari

Testo integrale

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