Regolamento (UE) 2018/465
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/465 del Consiglio, del 21 marzo 2018, che attua il regolamento (UE) n. 270/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna il sistema di misure restrittive dell’UE nei confronti di talune persone collegate alla situazione in Egitto, incidendo unicamente sull’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011. In particolare, modifica le motivazioni riferite a quattro nominativi e rimuove sei persone dall’elenco soggetto a restrizioni. La misura entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 sulle misure restrittive in relazione all’Egitto, aggiornando motivazioni e cancellando alcune persone dall’elenco.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche e, più in generale, alle persone, entità e organismi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 relativo alle misure restrittive in considerazione della situazione in Egitto. L’intervento riguarda esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio: per quattro persone vengono sostituite le motivazioni, mentre sei persone vengono espunte dall’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo all’Egitto
Il regolamento di esecuzione interviene sul regime di misure restrittive adottato dall’Unione europea nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto. L’atto non istituisce un nuovo regime, ma aggiorna il contenuto dell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011, coerentemente con le valutazioni sull’evoluzione delle posizioni individuali incluse nell’elenco.
Base giuridica e finalità
Il Consiglio adotta il regolamento sulla base dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 270/2011. Nei considerando si afferma che occorre modificare la motivazione relativa a quattro persone elencate nell’allegato I e rimuovere sei persone dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive.
Ambito della modifica
L’intervento normativo riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011. In pratica:
- sono sostituite le voci relative a quattro persone, con aggiornamento delle informazioni identificative e delle motivazioni;
- sono soppresse le voci di sei persone, con conseguente esclusione dall’elenco sanzionatorio.
Persone le cui voci sono sostituite
Le nuove voci riguardano:
- Suzanne Saleh Thabet, indicata come moglie di Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, ex presidente della Repubblica araba d’Egitto; la motivazione la qualifica come associata a Mohamed Hosni Elsayed Mubarak, sottoposto dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l’appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione;
- Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, moglie di Alaa Mohamed Elsayed Mubarak, figlio dell’ex presidente della Repubblica araba d’Egitto; è qualificata come persona sottoposta dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a un processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva concernente l’appropriazione indebita di fondi pubblici, e associata a Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak;
- Khadiga Mahmoud El Gammal, moglie di Gamal Mahamed Hosni Elsayed Mubarak, figlio dell’ex presidente della Repubblica araba d’Egitto; anche per questa persona la motivazione fa riferimento a procedimento giudiziario o processo di recupero dei beni per appropriazione indebita di fondi pubblici e all’associazione con Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak;
- Elham Sayed Salem Sharshar, moglie di Habib Ibrahim Eladli; la motivazione indica che è persona sottoposta a procedimento giudiziario concernente l’appropriazione indebita di fondi pubblici in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e associata a Habib Ibrahim Eladli.
Persone rimosse dall’elenco
Sono soppresse le voci di:
- Ahmed Abdelaziz Ezz;
- Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama;
- Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin;
- Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar;
- Ahmed Alaeldin Amin Abdemaksoud Elmaghraby;
- Naglaa Abdallah El Gazaerly.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti del Consiglio in materia di misure restrittive, il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 270/2011 sia modificato secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento di esecuzione. Le modifiche riguardano l’elenco delle persone, entità e organismi sottoposti a misure restrittive in considerazione della situazione in Egitto.
Sostituzione delle voci relative a quattro persone
Nell’allegato sono sostituite le voci di Suzanne Saleh Thabet, Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh, Khadiga Mahmoud El Gammal ed Elham Sayed Salem Sharshar. Le nuove motivazioni confermano il collegamento con persone sottoposte dalle autorità egiziane a procedimento giudiziario o a recupero di beni a seguito di sentenze definitive o procedimenti per appropriazione indebita di fondi pubblici, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; per alcune voci è anche richiamata l’associazione con i rispettivi familiari o con Habib Ibrahim Eladli.
Cancellazione di sei nominativi dall’elenco
L’allegato sopprime le voci relative ad Ahmed Abdelaziz Ezz, Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin, Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar, Ahmed Alaeldin Amin Abdemaksoud Elmaghraby e Naglaa Abdallah El Gazaerly, con conseguente cessazione della loro inclusione nell’elenco di cui all’allegato I.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 21 mar 2018Regolamento (UE) 2018/468
- Regolamento · 21 mar 2018Regolamento (UE) 2018/469
- Regolamento · 21 mar 2018Regolamento (UE) 2018/470
- Regolamento · 21 mar 2018Regolamento (UE) 2018/471
- Regolamento · 21 mar 2018Regolamento (UE) 2018/481
- Regolamento · 21 mar 2018Regolamento (UE) 2018/497
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →