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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05425/2026 del 10/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di Campobasso che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del 6/10/2025 per il reato di rapina (art. 628 c.p.). Il ricorrente propone due motivi: 1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione circa la credibilità della persona offesa e l'insussistenza dei gravi indizi, lamentando incoerenze nel riconoscimento fotografico e nella dinamica delle dichiarazioni della vittima; 2) violazione dell'art. 275 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura, denunciando l'omessa valutazione della possibilità di applicare misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e contestando l'uso di stereotipi motivazionali da parte del Tribunale.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono insuperabilmente generici e mirano a una rinnovata valutazione fattuale delle prove. Confermato che il GIP e il Tribunale hanno adeguatamente motivato la credibilità della vittima (tenendo conto dell'agitazione iniziale, della successiva individuazione fotografica e dei riscontri oggettivi: videosorveglianza, abiti trovati nel domicilio, denaro riconducibile alla rapina, dichiarazioni di terzi e tentativo di allontanamento). Per quanto riguarda le esigenze cautelari, la Corte ritiene congrua e insindacabile la valutazione del Tribunale che ha ritenuto sussistenti esigenze di contenimento (brutalità del fatto, volto travisato, elusione delle indagini, precedenti, tossicodipendenza, precedente per evasione e tentativo di allontanamento), escludendo la possibilità di misure meno afflittive. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è disposta rimessione in libertà e si dà mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di rapina, indicato come fattispecie per la quale è stata disposta la custodia cautelare; la sentenza utilizza la gravità del fatto come elemento per valutare le esigenze cautelari

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento al vizio di motivazione: la Corte osserva che il giudizio di legittimità può verificare soltanto la congruità logica e giuridica della motivazione e non sostituirsi al merito nella rivalutazione delle prove

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiama i criteri di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari: la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato l'impossibilità di misure meno afflittive alla luce degli elementi concreti

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamo formale alla modalità di sintesi dei motivi di impugnazione in cassazione; il ricorso è stato riassunto nei termini prescritti ma ritenuto comunque generico

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente la trattazione scritta del procedimento, modalità seguita nel caso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice di cassazione il potere di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria; applicata per la condanna alla Cassa delle ammende

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale per gli adempimenti in cancelleria quando la custodia cautelare non determina la rimessione in libertà; la Corte dispone gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è luogo per una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono una rinnovata ponderazione dei fatti senza affrontare specificamente le ragioni del giudice di merito sono inammissibili o rigettati
  • Le valutazioni di credibilità compiute dal GIP e dal Tribunale, se logicamente motivate e supportate da riscontri oggettivi (videosorveglianza, ritrovamento di indumenti o proventi, dichiarazioni di terzi, tentativi di fuga), godono di ampia deferenza in sede di legittimità
  • Per contestare la misura cautelare per carenza di adeguatezza/proporzionalità occorre un confronto puntuale e circostanziato con la motivazione del giudice di merito e, se possibile, l'apporto di elementi nuovi o di segno contrario che dimostrino l'effettiva idoneità di misure meno afflittive
  • Elementi quali la brutalità del reato, il volto travisato, la condotta elusiva delle indagini, precedenti specifici, tossicodipendenza e tentativi di allontanamento sono coerentemente ritenuti indizi di pericolosità e giustificano la detenzione cautelare quando adeguatamente motivati
  • Impugnazioni generiche e meramente fattuali possono non solo essere dichiarate inammissibili ma anche comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente

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