Cassazione Penale, Sentenza n. 05425/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di Campobasso che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del 6/10/2025 per il reato di rapina (art. 628 c.p.). Il ricorrente propone due motivi: 1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione circa la credibilità della persona offesa e l'insussistenza dei gravi indizi, lamentando incoerenze nel riconoscimento fotografico e nella dinamica delle dichiarazioni della vittima; 2) violazione dell'art. 275 c.p.p. e carenza di motivazione in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura, denunciando l'omessa valutazione della possibilità di applicare misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e contestando l'uso di stereotipi motivazionali da parte del Tribunale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi sono insuperabilmente generici e mirano a una rinnovata valutazione fattuale delle prove. Confermato che il GIP e il Tribunale hanno adeguatamente motivato la credibilità della vittima (tenendo conto dell'agitazione iniziale, della successiva individuazione fotografica e dei riscontri oggettivi: videosorveglianza, abiti trovati nel domicilio, denaro riconducibile alla rapina, dichiarazioni di terzi e tentativo di allontanamento). Per quanto riguarda le esigenze cautelari, la Corte ritiene congrua e insindacabile la valutazione del Tribunale che ha ritenuto sussistenti esigenze di contenimento (brutalità del fatto, volto travisato, elusione delle indagini, precedenti, tossicodipendenza, precedente per evasione e tentativo di allontanamento), escludendo la possibilità di misure meno afflittive. Il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è disposta rimessione in libertà e si dà mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di rapina, indicato come fattispecie per la quale è stata disposta la custodia cautelare; la sentenza utilizza la gravità del fatto come elemento per valutare le esigenze cautelari
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente con riferimento al vizio di motivazione: la Corte osserva che il giudizio di legittimità può verificare soltanto la congruità logica e giuridica della motivazione e non sostituirsi al merito nella rivalutazione delle prove
art. 275 cod. proc. pen.
Richiama i criteri di adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari: la Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato l'impossibilità di misure meno afflittive alla luce degli elementi concreti
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamo formale alla modalità di sintesi dei motivi di impugnazione in cassazione; il ricorso è stato riassunto nei termini prescritti ma ritenuto comunque generico
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la trattazione scritta del procedimento, modalità seguita nel caso
art. 616 cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice di cassazione il potere di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria; applicata per la condanna alla Cassa delle ammende
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale per gli adempimenti in cancelleria quando la custodia cautelare non determina la rimessione in libertà; la Corte dispone gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è luogo per una nuova valutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono una rinnovata ponderazione dei fatti senza affrontare specificamente le ragioni del giudice di merito sono inammissibili o rigettati
- Le valutazioni di credibilità compiute dal GIP e dal Tribunale, se logicamente motivate e supportate da riscontri oggettivi (videosorveglianza, ritrovamento di indumenti o proventi, dichiarazioni di terzi, tentativi di fuga), godono di ampia deferenza in sede di legittimità
- Per contestare la misura cautelare per carenza di adeguatezza/proporzionalità occorre un confronto puntuale e circostanziato con la motivazione del giudice di merito e, se possibile, l'apporto di elementi nuovi o di segno contrario che dimostrino l'effettiva idoneità di misure meno afflittive
- Elementi quali la brutalità del reato, il volto travisato, la condotta elusiva delle indagini, precedenti specifici, tossicodipendenza e tentativi di allontanamento sono coerentemente ritenuti indizi di pericolosità e giustificano la detenzione cautelare quando adeguatamente motivati
- Impugnazioni generiche e meramente fattuali possono non solo essere dichiarate inammissibili ma anche comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente
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