Cassazione Civile, Ordinanza n. 22457/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
L'associazione ricorrente impugnava, con opposizione poi respinta nei due gradi di merito, un avviso di addebito relativo a omissioni contributive riferite a lavoratori da assicurarsi presso la gestione ENPALS. In cassazione deduceva un unico motivo di violazione dell'art. 1, comma 188, L. n. 296/2006, sostenendo che per le esibizioni musicali dal vivo e attività assimilate non sarebbe dovuta contribuzione per la parte di retribuzione annua lorda fino a 5.000 euro quando le prestazioni siano rese da soggetti già tenuti a versare contributi a una diversa gestione previdenziale obbligatoria. Il ricorso è stato però ritenuto generico perché non indicava il necessario presupposto fattuale, cioè che i lavoratori coinvolti fossero già assicurati presso altra gestione obbligatoria, né specificava se e in quale atto del merito tale circostanza fosse stata allegata. La Corte ha quindi rilevato che la questione implicava accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito e non proponibili per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la disciplina invocata dall'associazione presupponeva l'accertamento in fatto dell'ulteriore requisito della preesistente iscrizione dei lavoratori a una diversa gestione previdenziale obbligatoria; tale circostanza non risultava dalla sentenza impugnata e non era stata neppure specificamente dedotta nel ricorso, né indicato dove fosse stata prospettata nel giudizio di merito. Ne è conseguita l'inammissibilità della censura, perché fondata su una questione che richiedeva nuovi accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, poiché l'INPS è rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 1, comma 188, L. n. 296/2006
"Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a sessantacinque anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti ... sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro."
La norma opera solo se ricorre il presupposto fattuale della preesistente soggezione del lavoratore a contribuzione in una gestione previdenziale diversa da quella dello spettacolo; in mancanza di tale allegazione e accertamento non può applicarsi il regime di esonero parziale.
artt. 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del D.Lgs. Capo dello Stato 16 luglio 1947, n. 708
Sono richiamati come disposizioni cui si riferisce il meccanismo agevolativo dell'art. 1, comma 188, L. n. 296/2006 per gli adempimenti contributivi connessi alle prestazioni indicate dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile introdurre una questione giuridica che presupponga un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito.
- Chi invoca un'esenzione o un regime contributivo agevolato deve allegare e dimostrare tutti i fatti costitutivi del beneficio, compreso il presupposto della norma speciale.
- La mera deduzione di una violazione di legge è inammissibile se la censura, per essere scrutinata, richiede verifiche fattuali nuove o non specificamente prospettate nei gradi di merito.
- Il ricorrente per cassazione deve indicare in modo puntuale gli atti del processo di merito in cui i fatti rilevanti sono stati dedotti, altrimenti la censura è generica e inammissibile.
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