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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08541/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, conseguente all'omessa presentazione della dichiarazione fiscale unica, recuperando a tassazione reddito d'impresa, volume d'affari IVA e valore della produzione netta IRAP. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, difetto di delega del firmatario, carenza di motivazione, illegittimità dell'accertamento induttivo, omesso riconoscimento dei versamenti risultanti da modelli F24 e dei costi/ oneri/ spese effettivamente sostenuti, nonché doppia imposizione e illegittimità delle sanzioni. Dopo il parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio in secondo grado, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo ex art. 360, n. 5 c.p.c. per omessa motivazione su un fatto decisivo, sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe considerato solo alcuni modelli F24 (contributi previdenziali e ICI) senza spiegare perché non avesse esaminato quelli relativi a imposte dirette e IRAP; il secondo ex art. 360, n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., lamentando che in presenza di accertamento induttivo non sarebbero stati riconosciuti ulteriori costi asseritamente desumibili da fatture di acquisto e scritture contabili per difetto del requisito di certezza. Nel corso del giudizio di legittimità, però, le parti hanno depositato un accordo conciliativo con piano di rateazione e pagamento della prima rata, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della sopravvenuta conciliazione tra le parti, evidenziando che il contribuente aveva aderito a un accordo con pagamento rateale e che l'Agenzia non contestava l'intervenuta definizione della lite, pur rilevando che la pretesa non si estingue sino al pagamento integrale delle rate. Ne ha tratto la conseguenza che il ricorso era divenuto sopravvenientemente inammissibile per difetto di interesse. Ha compensato integralmente le spese di legittimità, valorizzando la definizione sopravvenuta della controversia e la nuova possibilità normativa di conciliazione anche davanti alla Cassazione. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, ritenendo che la cessazione della materia del contendere e la sopravvenuta carenza di interesse non rientrino nell'ambito applicativo della norma richiamata in senso estensivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    è stato invocato dal ricorrente per denunciare l'omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • artt. 3 e 53 Cost.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della censura contro il mancato riconoscimento di costi in accertamento induttivo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nella proposta di definizione del ricorso come manifestamente infondato

  • art. 48 d.lgs. 546/1992

    indicato come base dell'atto di conciliazione depositato in corso di giudizio

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per il deposito in Cassazione della proposta di conciliazione e dell'accordo

  • art. 16 d.lgs. 81/2025

    indicato come norma che ha introdotto in corso di causa la possibilità di concludere un accordo conciliativo anche per le controversie pendenti in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ha escluso la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato iniziale cui si riferisce l'ulteriore importo

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, intervenga una conciliazione tra le parti che definisca la lite e comporti la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • La conciliazione sopravvenuta in cassazione può determinare la compensazione integrale delle spese, specie se la definizione della controversia è intervenuta per effetto di una disciplina sopravvenuta che consente l'accordo anche nel giudizio di legittimità.
  • La cessazione della materia del contendere o la sopravvenuta carenza di interesse non comportano automaticamente l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, quando la fattispecie non rientri espressamente nelle ipotesi normativamente previste.
  • In presenza di definizione conciliativa del giudizio tributario, il ricorso per cassazione perde interesse alla decisione anche se la pretesa tributaria è regolata con pagamento rateale non ancora integralmente eseguito, purché sia intervenuto un accordo tra le parti e sia stata avviata l'esecuzione dello stesso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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