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Ordinanza

Ordinanza n. 15282/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del provvedimento prot. M_D -OMISSIS-REG2026 -OMISSIS-del 15 luglio 2026, notificato in pari data, con cui la Direzione Generale per il Personale Militare – 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali del Ministero della Difesa ha disposto l'espulsione dell'Allievo Ufficiale A.A.r.n.n. Pil. -OMISSIS- dall'Accademia Aeronautica e il proscioglimento dalla ferma contratta dal 9 settembre 2024 (All. 1); B) del Processo Verbale n. -OMISSIS- del 7 luglio 2026 dell'Istituto di Medicina Aerospaziale "Aldo di Loreto" di Roma – Commissione disposta con atto dispositivo -OMISSIS-del 2 luglio 2026 – recante giudizio di "permanentemente non idoneo al servizio militare" e "permanentemente non idoneo al pilotaggio militare" (All. 2); C) dell'Estratto del Processo Verbale n. -OMISSIS- del 7 luglio 2026 dell'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma (All. 3); D) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi l'atto dispositivo -OMISSIS-del 2 luglio 2026 del Direttore IMAS di Roma, la lettera di richiesta dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli del 15 maggio 2026 a firma del Capo Sezione Sanitaria T.Col. CSArn -OMISSIS-, e la proposta di espulsione dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli richiamata nel provvedimento sub A); Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/8/2026: A) dell'Estratto Verbale Provvisorio recante i giudizi della Commissione Sanitaria d'Appello A.M. di Roma, P.V. n. -OMISSIS-del 10 agosto 2026, comunicato in pari data, con cui il ricorrente è stato giudicato: «GIUDIZIO DIAGNOSTICO: Diabete di tipo 1 in terapia insulinica, NON COMPATIBILE»; «GIUDIZIO MEDICO-LEGALE: PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE E AL PILOTAGGIO MILITARE», ai sensi del D.M. 04/06/2014 lettera B) punto 1), del D.M. 16/09/2003 art. 5) lettera A), del D.P.R. 15/03/2010 n. 90 art. 586 comma 1 lettera E) punto 1), «in conformità con i giudizi emessi dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma, con P.V. n. -OMISSIS-del 07/07/2026»; B) del Processo Verbale n. -OMISSIS-del 10 agosto 2026 della Commissione Sanitaria d'Appello A.M..

Giustizia amministrativa202608135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Espulsione dall’Accademia Aeronautica e proscioglimento dalla ferma, fondati sul giudizio di permanente non idoneità al servizio militare e al pilotaggio; sono stati inoltre impugnati i successivi giudizi della Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 15 luglio 2026 di espulsione dall’Accademia Aeronautica e proscioglimento dalla ferma contratta il 9 settembre 2024, nonché i verbali sanitari del 7 luglio 2026 che lo avevano giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e al pilotaggio. Con motivi aggiunti ha contestato anche il giudizio della Commissione Sanitaria d’Appello del 10 agosto 2026, che ha diagnosticato diabete di tipo 1 in terapia insulinica e confermato la permanente non idoneità. Il ricorrente ha manifestato interesse a proseguire la formazione in corsi regolari di accademia per ufficiali del ruolo normale delle armi o dei corpi, sostenendo quindi l’alternativa possibilità di transito; il testo non riporta analiticamente le singole censure di legittimità formulate nel ricorso.

La decisione

Il TAR, in sede di esame cautelare e istruttorio, ha ritenuto convincenti le conclusioni della Commissione Sanitaria d’Appello, che aveva riesaminato approfonditamente il giudizio dell’Istituto di Medicina Aerospaziale e ricondotto l’inidoneità al rischio residuo di eventi ipoglicemici imprevedibili incompatibile con gli standard di sicurezza e affidabilità psicofisica richiesti per il volo militare. Ha quindi escluso, allo stato e anche a un esame sommario, che il ricorrente possa proseguire il corso di formazione per pilota militare; sono cessati gli effetti dell’ammissione con riserva disposta in sede monocratica. Il Collegio ha però rilevato che non risultano del tutto perspicue le ragioni sanitarie o amministrative per escludere in assoluto l’idoneità al servizio militare e impedire il transito ai corsi per ufficiali dei ruoli normali delle armi o dei corpi, anche considerando la corrispondenza degli esami già sostenuti. Ha pertanto richiesto al Ministero chiarimenti scritti entro il 15 ottobre 2026 e fissato il prosieguo alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026; non ha definito il ricorso né adottato una decisione finale sulle domande di annullamento.

Norme richiamate

  • D.M. 4 giugno 2014, lettera B), punto 1)

    «GIUDIZIO MEDICO-LEGALE: PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE E AL PILOTAGGIO MILITARE», ai sensi del D.M. 04/06/2014 lettera B) punto 1), del D.M. 16/09/2003 art. 5) lettera A), del D.P.R. 15/03/2010 n. 90 art. 586 comma 1 lettera E) punto 1), «in conformità con i giudizi emessi dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma, con P.V. n. -OMISSIS-del 07/07/2026»;

    La Commissione Sanitaria d’Appello ha richiamato questa disposizione quale base normativa del giudizio di permanente non idoneità; l’ordinanza interlocutoria non ne chiarisce autonomamente il contenuto.

  • D.M. 16 settembre 2003, art. 5, lettera A)

    «GIUDIZIO MEDICO-LEGALE: PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE E AL PILOTAGGIO MILITARE», ai sensi del D.M. 04/06/2014 lettera B) punto 1), del D.M. 16/09/2003 art. 5) lettera A), del D.P.R. 15/03/2010 n. 90 art. 586 comma 1 lettera E) punto 1), «in conformità con i giudizi emessi dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma, con P.V. n. -OMISSIS-del 07/07/2026»;

    La disposizione è richiamata dalla Commissione quale fondamento normativo del giudizio di permanente non idoneità; il TAR non ne formula un’interpretazione autonoma.

  • art. 586, comma 1, lettera e), punto 1), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    «GIUDIZIO MEDICO-LEGALE: PERMANENTEMENTE NON IDONEO AL SERVIZIO MILITARE E AL PILOTAGGIO MILITARE», ai sensi del D.M. 04/06/2014 lettera B) punto 1), del D.M. 16/09/2003 art. 5) lettera A), del D.P.R. 15/03/2010 n. 90 art. 586 comma 1 lettera E) punto 1), «in conformità con i giudizi emessi dall'Istituto di Medicina Aerospaziale di Roma, con P.V. n. -OMISSIS-del 07/07/2026»;

    La disposizione è citata dalla Commissione Sanitaria d’Appello tra le basi del giudizio medico-legale di permanente non idoneità; l’ordinanza non ne espone una lettura normativa distinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    In presenza di dati sanitari, il TAR dispone che siano oscurati le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La norma è richiamata a fondamento della tutela dei dati relativi alla salute, mediante oscuramento delle generalità e degli elementi che consentano di rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

    La disposizione è richiamata, insieme alle norme sulla protezione dei dati, per ordinare l’oscuramento dei dati sanitari e delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Il giudizio di inidoneità al pilotaggio militare può essere fondato, secondo la valutazione medico-legale richiamata dal TAR, sull’incompatibilità tra una patologia insulinodipendente con rischio residuo di eventi ipoglicemici imprevedibili e gli standard di sicurezza e affidabilità psicofisica richiesti per le mansioni di volo militare.
  • La non idoneità al pilotaggio militare non comporta di per sé, senza un’adeguata esplicitazione delle ragioni sanitarie o amministrative, anche l’esclusione assoluta dall’idoneità al servizio militare e dal possibile transito ad altri percorsi formativi per ufficiali; l’amministrazione deve chiarire specificamente tale ulteriore conseguenza.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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