Sentenza n. 2558/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura ha revocato la licenza di porto di fucile, deducendo, anzitutto, la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990. Secondo il ricorrente, l’amministrazione avrebbe esaminato solo apparentemente le memorie procedimentali, limitandosi ad affermare che esse non contenevano argomenti concreti e convincenti, senza spiegare perché le osservazioni fossero inidonee a superare i rilievi ostativi. Con un secondo motivo ha contestato il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che il giudizio di inaffidabilità nell’uso delle armi non fosse fondato su fatti idonei a giustificare una prognosi di possibile abuso. In particolare, il ricorrente aveva rappresentato di essere stato vittima di un’aggressione, di essere persona offesa nel procedimento penale instaurato nei confronti dell’aggressore e che il procedimento a suo carico era stato archiviato; aveva inoltre prodotto una pronuncia relativa a una segnalazione per turbativa d’asta, aveva contestato le ulteriori segnalazioni per furto e invasione di terreni e aveva evidenziato il ritiro in autotutela della revoca della patente, nonché la collaborazione prestata alla Questura e l’iscrizione dell’azienda nella white list. La Questura aveva invece valorizzato una recente situazione di conflitto con altro soggetto, culminata in reciproche querele e nel ritiro cautelare delle armi, nonché segnalazioni per furto aggravato e invasione di terreni.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e confermato la revoca della licenza, compensando le spese. Quanto al primo motivo, ha escluso la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, ritenendo sufficiente che la motivazione finale dimostri che l’amministrazione abbia considerato nel loro complesso le osservazioni procedimentali, senza necessità di una confutazione analitica di ciascun argomento. Nel caso concreto la Questura aveva dato atto della ricezione e dell’esame delle memorie e aveva ritenuto che esse non superassero i profili di inaffidabilità, individuando nella situazione di conflitto il nucleo motivazionale della decisione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ricordato che il porto d’armi costituisce un’ipotesi eccezionale e che la pubblica sicurezza può negare o revocare l’autorizzazione sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale di prevedibilità dell’abuso, valorizzando anche fatti isolati, vicende personali e fatti non aventi rilevanza penale o non direttamente attinenti all’uso delle armi. La circostanza che il ricorrente fosse persona offesa nel procedimento a carico dell’altro soggetto e che il procedimento nei suoi confronti fosse stato archiviato non eliminava il rilievo della situazione conflittuale, considerata in sé idonea a suscitare allarme. Anche la segnalazione relativa al furto, pur non sfociata in una condanna per difetto di querela e pur esclusa l’aggravante contestata, poteva essere valutata nella sua consistenza storica insieme agli altri elementi. Il giudice ha ritenuto sufficientemente motivato e istruito il provvedimento, escludendo illogicità, travisamento o sproporzione. Ha precisato che l’amministrazione non esercita una funzione sanzionatoria, ma preventiva, e che il sindacato giurisdizionale sulla prognosi di non abuso delle armi è limitato ai casi di illogicità o travisamento dei fatti.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali; è sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, delle osservazioni e controdeduzioni.
La partecipazione procedimentale è adeguatamente considerata quando il provvedimento finale dà conto dell’esame complessivo delle memorie e delle ragioni per cui esse non superano i rilievi ostativi, senza dover rispondere puntualmente a ogni argomento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In materia di porto d’armi, l’autorizzazione costituisce un’eccezione rispetto al principio generale di tutela della pubblica incolumità; il diniego o la revoca possono quindi fondarsi su una prognosi discrezionale di possibile abuso, senza che sia necessaria la commissione di un reato connesso all’uso delle armi.
- Ai fini della valutazione di affidabilità nel possesso o nell’uso delle armi, l’amministrazione può considerare anche fatti isolati ma significativi, vicende personali e situazioni di conflitto non aventi autonoma rilevanza penale o non direttamente attinenti alla materia delle armi.
- La pendenza o l’esito favorevole di un procedimento penale a carico del titolare della licenza non impediscono all’autorità di pubblica sicurezza di valorizzare, in funzione preventiva, la situazione fattuale complessiva, quando essa evidenzi comunque un conflitto o altri elementi idonei a porre in dubbio l’affidabilità del soggetto.
- L’obbligo di motivazione derivante dall’art. 10-bis l. 241/1990 non impone una confutazione analitica delle singole osservazioni del privato; è sufficiente una motivazione sintetica ma effettiva, dalla quale risulti che le memorie siano state esaminate e ritenute inidonee a superare i motivi ostativi.
- Il sindacato giurisdizionale sulla valutazione amministrativa di affidabilità nell’uso delle armi resta circoscritto alla verifica dell’adeguatezza motivazionale, dell’assenza di illogicità e del mancato travisamento dei fatti, non potendo sostituire la valutazione prognostica dell’autorità di pubblica sicurezza.
- La revoca del porto d’armi ha natura preventiva e non sanzionatoria; l’amministrazione può pertanto adottarla per evitare possibili rischi per la sicurezza pubblica anche in assenza di una condanna penale o di un accertato abuso dell’arma.
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