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Ordinanza

Ordinanza n. 2074/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento in data 27.4.2026 (successivamente conosciuto), con cui il Dirigente della Direzione 7 ha concluso negativamente la conferenza di servizi indetta ai fini del rilascio della sanatoria chiesta dalla società ricorrente al fine di regolarizzare un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche; b) della nota della Direzione 5 prot. n. 26175 del 17.2.2026 e prot. SUAP n. 25915 del 17.2.2026 (solo adesso divenuta lesiva); c) della nota della Soprintendenza ABAP per l’Area Metropolitana di Napoli prot. n. 26614 del 18.2.2026 e prot. SUAP n. 27438 del 19.2.2026 (solo adesso divenuta lesiva); d) della nota della Direzione 8 prot. n. 28075 del 20.2.2026 e prot. SUAP n. 28467 del 20.2.2026 (solo adesso divenuta lesiva); e) della nota dell’A.R.P.A. Campania prot. n. 32898 del 3.3.2026 (solo adesso divenuta lesiva); f) dell’ordinanza n. 85 del 17.2.2026, con cui il Dirigente della Direzione 5 ha intimato la demolizione dell’infrastruttura (solo adesso divenuta lesiva); g) per quanto possa occorrere, della comunicazione di denuncia trasmessa dalla Polizia Municipale con nota prot. n. 25049 del 15.2.2026 (solo adesso divenuta lesiva); h) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202604231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento conclusivo negativo della conferenza di servizi relativa alla sanatoria di un'infrastruttura per comunicazioni elettroniche, unitamente agli atti presupposti e all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 27 aprile 2026 con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta per il rilascio della sanatoria dell'infrastruttura, nonché i pareri e le determinazioni sfavorevoli espressi da articolazioni comunali, Soprintendenza e ARPA, l'ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e, per quanto occorrente, la denuncia trasmessa dalla Polizia Municipale. In via cautelare, le controparti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso: per la notificazione inizialmente effettuata a mezzo posta, ritenuta nulla ma sanabile mediante rinnovazione via PEC; per l'asserita necessità di notificare il ricorso a soggetti privati indicati come possibili controinteressati; per l'omessa notificazione a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi; e per la tardiva impugnazione dell'ordinanza di demolizione. Il TAR ha ritenuto, a un primo sommario esame, infondate tali eccezioni, rilevando che la notificazione postale non appariva inesistente e che la rinnovazione via PEC era stata eseguita, che i soggetti privati non sembravano parti necessarie o controinteressati, che la notificazione doveva riguardare le amministrazioni che avevano espresso determinazioni sfavorevoli e che il parere non tempestivamente reso dalla Soprintendenza speciale per il PNRR era stato considerato favorevolmente acquisito per silenzio-assenso.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente l'istanza cautelare, senza definire le questioni di merito e riservando l'approfondimento delle questioni processuali e sostanziali all'udienza pubblica fissata per il 10 dicembre 2026. Ha ritenuto che la complessità e la tecnicità delle questioni relative alla natura e agli effetti degli atti adottati durante la conferenza di servizi imponessero una decisione di merito re adhuc integra. Nel bilanciamento degli interessi, ha disposto esclusivamente la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, ravvisando il periculum in mora nella perdurante efficacia dell'ingiunzione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Non è stata invece sospesa in via cautelare l'intera conferenza di servizi o il provvedimento conclusivo negativo della sanatoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato l'istanza cautelare.

  • art. 39, comma 2, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 291 c.p.c. per ritenere sanabile la notificazione nulla mediante rinnovazione via PEC.

  • art. 291 c.p.c.

    Richiamato quale disciplina della rinnovazione della notificazione nulla.

  • art. 14-bis l. 241/1990

    Richiamato in relazione all'acquisizione favorevole per silenzio-assenso del parere non reso nei termini dalla Soprintendenza speciale per il PNRR.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Individua la base normativa dell'ingiunzione di demolizione e ripristino, la cui perdurante efficacia è stata ritenuta fonte del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la notificazione effettuata a mezzo posta che abbia raggiunto la sfera di conoscenza del destinatario può essere qualificata come nulla, anziché inesistente, ed è suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione della notificazione secondo le forme prescritte.
  • La qualità di controinteressato e la conseguente necessità di notificazione del ricorso richiedono che il soggetto tragga dal provvedimento impugnato un vantaggio diretto e immediato; non è sufficiente la produzione di effetti indiretti o riflessi, né la mera presenza del soggetto nel contesto fattuale della vicenda.
  • Nell'impugnazione del provvedimento conclusivo negativo di una conferenza di servizi, in sede cautelare non è manifestamente necessario notificare il ricorso a tutte le amministrazioni partecipanti, quando la contestazione riguardi le determinazioni sfavorevoli adottate da specifici enti e il parere di altra amministrazione sia stato acquisito favorevolmente per silenzio-assenso.
  • L'ordinanza di demolizione adottata nel corso del procedimento di sanatoria può assumere piena efficacia e lesività, ai fini della relativa impugnazione, con il provvedimento conclusivo che nega definitivamente la sanatoria; la questione può comunque richiedere un esame approfondito nel giudizio di merito.
  • Quando le questioni relative agli atti adottati nel corso e alla conclusione di una conferenza di servizi siano complesse e tecniche, il giudice cautelare può limitare la misura alla sospensione dell'atto demolitorio, così da preservare l'integrità della situazione fino alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAbusi edilizi e sanzioniConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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