Cassazione Civile, Ordinanza n. 11389/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina da una procedura di licenziamento collettivo avviata da una cooperativa sociale, collegata alla perdita di una commessa e a un più ampio ridimensionamento dell'organico. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento e l'estinzione del rapporto associativo, deducendo la nullità o l'illegittimità del recesso. La Corte d'appello aveva respinto l'appello, ritenendo, in sintesi, che la ragione economico-organizzativa posta a base della procedura fosse effettiva e che, per il settore interessato, tutti i lavoratori in esso addetti fossero stati dichiarati in esubero, con impossibilità di utile ricollocamento interno. In cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., denunciando la violazione degli artt. 3, 4 e 5 della L. n. 223 del 1991: a) per la violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo; b) per la mancata precisa individuazione dei lavoratori in esubero e la genericità/contraddittorietà delle comunicazioni aziendali; c) per l’ingiustificata limitazione del perimetro di comparazione alla sola sede di Pomezia anziché all’intero complesso aziendale; d) per l’assenza di un nesso eziologico sufficientemente chiaro tra perdita della commessa e licenziamento della singola lavoratrice, che non sarebbe stata impiegata nella commessa perduta. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in particolare, che il motivo era carente di specificità perché non individuava con precisione le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata né il loro preteso contrasto con le norme invocate; che conteneva censure nuove o comunque non adeguatamente documentate quanto al dedotto obbligo di comparazione sull’intero complesso aziendale; che la censura sul nesso eziologico e sulla mancata applicazione dei criteri di scelta si fondava su una ricostruzione in fatto non corrispondente agli accertamenti compiuti dalla corte territoriale; e che non era stata specificamente attaccata la ratio decidendi della decisione d’appello, centrata sull’effettività del forte ridimensionamento aziendale e sull’impossibilità di un utile ricollocamento interno delle professionalità interessate. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, ma è stato ritenuto inammissibile perché costruito su una ricostruzione fattuale non conforme alla sentenza impugnata e privo di specifico confronto con la ratio decidendi.
artt. 3, 4 e 5 della legge n. 223 del 1991
Sono le norme invocate per contestare i presupposti e le modalità del licenziamento collettivo, in particolare la procedura, i criteri di scelta, l'individuazione degli esuberi e il perimetro della comparazione.
art. 4, comma 9, legge n. 223 del 1991
È richiamato in relazione alla dedotta carenza della comunicazione di apertura della procedura e alla mancata puntuale indicazione dei criteri di scelta e delle modalità applicative.
art. 5, legge n. 223 del 1991
È richiamato per sostenere che, chiusa la procedura sindacale con mancato accordo, i criteri di scelta del licenziamento collettivo sarebbero divenuti vincolanti e avrebbero dovuto essere applicati comparativamente.
art. 380 bis.1 c.p.c.
È citato solo per dare atto della trattazione in camera di consiglio e della riserva di deposito dell'ordinanza nei successivi sessanta giorni.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato quale presupposto per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre le difese già svolte nei gradi di merito.
- Le censure che presuppongono una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di merito sono inammissibili se non si confrontano con gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata.
- Le questioni non esaminate nella sentenza di merito, per evitare una declaratoria di inammissibilità per novità, devono essere accompagnate dall'indicazione dell'atto e del momento processuale in cui furono dedotte.
- Nel licenziamento collettivo, quando il giudice di merito accerti che l'intero perimetro considerato sia stato dichiarato in esubero per impossibilità di utile ricollocamento interno, non è configurabile una comparazione individuale tra singoli lavoratori se tale accertamento non viene specificamente censurato.
- La critica alla legittimità della procedura collettiva deve aggredire la ratio decidendi effettiva della decisione di appello; in mancanza, il motivo è inammissibile.
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