Ordinanza n. 831/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata o contestata esecuzione dell'ordinanza cautelare del TAR Puglia n. 171 del 2026, mediante rivalutazione del progetto limitatamente al criterio n. 2
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio principale l'associazione ha impugnato gli esiti della procedura regionale per il sostegno a progetti di festival, rassegne e premi cinematografici e audiovisivi per il triennio 2025-2027, nonché gli atti presupposti e conseguenti. Con l'ordinanza n. 171 del 2026 il TAR aveva accolto la domanda cautelare, sospeso i provvedimenti impugnati e ordinato alla Regione Puglia di rivalutare il progetto della ricorrente, limitatamente al criterio n. 2, secondo le modalità indicate nel dispositivo, entro trenta giorni. La Regione ha depositato il verbale della Commissione di valutazione adottato in esecuzione dell'ordinanza. L'associazione ha quindi proposto motivi aggiunti, impugnando il verbale di rivalutazione e la determinazione regionale di approvazione, introducendo un autonomo thema decidendum sulla legittimità degli atti adottati in esecuzione del remand cautelare.
La decisione
Il TAR ha preso atto che la Regione Puglia ha integralmente eseguito il remand cautelare mediante il deposito del verbale della Commissione, con il quale ha risposto ai quesiti istruttori formulati dal Collegio. Ha pertanto dichiarato sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di esecuzione dell'ordinanza n. 171 del 2026. Il giudice ha precisato che i motivi aggiunti consentono alla ricorrente di contestare, nel giudizio di cognizione piena, la legittimità degli atti adottati in esecuzione, assicurando tutela piena ed effettiva. Nulla è stato disposto per le spese della fase incidentale di esecuzione.
Massime di principio
- La domanda di esecuzione di un'ordinanza cautelare diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l'amministrazione abbia integralmente eseguito il remand disposto dal giudice, anche mediante l'adozione e il deposito dell'atto richiesto.
- L'impugnazione, mediante motivi aggiunti, dell'atto adottato in esecuzione di un'ordinanza cautelare introduce un autonomo oggetto di cognizione: l'improcedibilità della domanda esecutiva non preclude l'esame pieno delle censure rivolte contro l'atto sopravvenuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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