Sentenza n. 2567/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.636/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 636/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, relativa all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza n. 636/2024, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a riconoscerle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, l’importo complessivo di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica prevista per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. Deduceva la persistente inerzia ministeriale e chiedeva l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la condanna dell’amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione depositata dalla ricorrente il 19 maggio 2026, attestante l’avvenuto accreditamento dell’importo dovuto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano. Poiché la pretesa sostanziale è stata soddisfatta dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, in quanto l’adempimento è intervenuto solo successivamente all’instaurazione del giudizio di ottemperanza, e sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali, contributo unificato se dovuto e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale fatta valere.
art. 26 c.p.a.
Costituisce la base per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile, tra cui quelle sulla distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini dell’onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente al giudicato soddisfacendo la pretesa sostanziale del creditore, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’adempimento sopravvenuto dell’amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio di ottemperanza quando l’esecuzione del giudicato è intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessaria l’instaurazione del processo.
- La distrazione delle spese è pronunciata in favore dei difensori che abbiano dichiarato di averle anticipate, secondo il combinato disposto dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
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