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Circolare

Circolare numero 36 del 10-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come gestire i casi in cui l’impresa, dopo aver versato l’anticipo previsto per l’avvio della procedura di mobilità, non collochi in mobilità tutti i lavoratori inizialmente indicati oppure rinunci del tutto alla collocazione. In tali ipotesi, le somme anticipate eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute devono essere recuperate tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo specifiche modalità operative e documentali. La circolare precisa inoltre che, ai fini del controllo, devono essere trasmessi agli uffici INPS competenti i documenti relativi alla procedura di mobilità e ai versamenti eseguiti, e che il bollettino di versamento dell’anticipo va conservato nel fascicolo dell’impresa.

Recupero delle somme versate in eccedenza sull'anticipazione per la mobilità ex art. 4, comma 10, L. 223/1991

Recupero delle somme versate in eccedenza per la mobilità ex L. 223/1991

La circolare interviene sulla gestione contabile e documentale delle procedure di mobilità, con particolare riguardo ai casi in cui l’anticipo versato dall’impresa all’avvio della procedura risulti superiore alla somma effettivamente dovuta in relazione ai lavoratori effettivamente collocati in mobilità. Vengono richiamati i riferimenti normativi essenziali e fornite istruzioni operative per il recupero delle eccedenze tramite conguaglio contributivo.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiamata è quella dell’art. 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede per ogni lavoratore posto in mobilità il versamento da parte dell’impresa, in trenta rate mensili, di una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità, ridotta a tre volte in presenza di accordo sindacale. La circolare ricorda inoltre che, in determinate ipotesi temporali, la somma dovuta è maggiorata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l’inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma nell’unità produttiva interessata. In attesa del decreto interministeriale previsto dall’art. 7, comma 5, restano applicabili le istruzioni già impartite con la circolare n. 212 del 9 agosto 1991.

Anticipo dovuto all’avvio della procedura

Le imprese che avviano la procedura di mobilità devono versare un anticipo calcolato sul trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. Per il 1991, il trattamento massimo mensile è indicato in lire 1.191.783. La circolare specifica che su tale anticipo non va operata la riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986. Si sottolinea anche la differenza tra anticipo e somma complessiva dovuta, poiché quest’ultima è parametrata al trattamento iniziale di mobilità spettante al singolo lavoratore e può quindi variare in funzione del suo livello retributivo.

Recupero delle somme in caso di saldo a credito

L’art. 4, comma 10, della legge n. 223/1991 disciplina il recupero delle somme versate in eccedenza quando l’impresa rinuncia a collocare in mobilità i lavoratori oppure ne colloca un numero inferiore rispetto a quello comunicato nella fase iniziale della procedura. Il recupero avviene mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla determinazione definitiva del numero dei lavoratori posti in mobilità. La circolare chiarisce che la stessa disciplina si applica anche quando il numero effettivo dei lavoratori collocati è talmente ridotto che l’importo complessivamente dovuto, pur tenendo conto dell’eventuale maggiorazione dell’art. 5, comma 6, resta comunque inferiore all’anticipo già versato.

Modalità operative del conguaglio

Per procedere al recupero, l’impresa deve esporre l’importo a credito in uno dei righi liberi del quadro D del DM 10/2, indicando la dicitura "REC. ART. 4, C.10 L. 223/91" e il codice "G800". Il sistema di ripartizione contabile genera una lista delle partite conguagliate con tale codice, che consente all’Ufficio Riscossione Contributi di eseguire le verifiche necessarie. La convalida del conguaglio resta subordinata alla disponibilità dei riscontri documentali richiesti.

Documentazione da produrre e trasmettere

L’impresa deve trasmettere alla Sede INPS competente la copia della comunicazione inviata all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione sull’esito della consultazione sindacale, nonché la copia dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità inviato all’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione. Deve inoltre produrre la documentazione che dimostri l’avvenuto accordo sindacale, se concluso dopo l’intervento dell’Ufficio Provinciale del Lavoro, e una dichiarazione contenente: gli estremi del versamento dell’anticipo, gli estremi del DM10/2 con cui il credito è stato conguagliato e l’importo globale dovuto ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6.

Ipotesi di rinuncia totale alla mobilità e conservazione degli atti

Se l’azienda rinuncia integralmente a collocare in mobilità i lavoratori, non deve trasmettere la copia della comunicazione inviata all’Ufficio Regionale del Lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 9, né indicare l’importo globalmente dovuto ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6. Resta comunque applicabile il recupero delle somme anticipate in eccedenza. Infine, in modifica alla circolare n. 212 del 9 agosto 1991, viene stabilito che anche il bollettino di versamento dell’anticipazione deve essere inviato dall’Ufficio per la Contabilità all’Ufficio Riscossione Contributi, che lo conserverà nel fascicolo dell’impresa.

Punti principali

Quadro normativo e natura dell’obbligo

Viene richiamato l’art. 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che prevede per ogni lavoratore posto in mobilità il versamento da parte dell’impresa, in trenta rate mensili, di una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità, ridotta a tre volte in caso di accordo sindacale. È inoltre ricordato che, se la collocazione in mobilità avviene oltre determinati termini temporali, la somma dovuta aumenta di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente tra l’inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. In attesa del decreto interministeriale previsto dall’art. 7, comma 5, sono state già impartite istruzioni per il versamento dell’anticipo previsto all’avvio della procedura.

Anticipo versato all’avvio della procedura

La circolare ribadisce che le imprese che attivano la procedura di dichiarazione di mobilità devono versare un anticipo corrispondente al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. Per il 1991, tale importo massimo mensile è indicato in lire 1.191.783. Si chiarisce anche che sull’importo dell’anticipo non va applicata la riduzione prevista dall’art. 26 della legge n. 41/1986. L’anticipo è distinto dalla somma globale effettivamente dovuta, che è commisurata al trattamento iniziale di mobilità spettante al singolo lavoratore e può quindi risultare inferiore o superiore, a seconda del livello retributivo.

Casi di saldo a credito dell’impresa

Si segnala che possono verificarsi situazioni in cui, a conclusione della procedura, l’impresa risulti a credito perché ha rinunciato a collocare in mobilità i lavoratori o ne ha collocati meno di quelli comunicati in avvio. In tali ipotesi opera l’art. 4, comma 10, della legge n. 223/1991, secondo cui l’impresa recupera le somme pagate in eccedenza rispetto a quelle dovute mediante conguaglio con i contributi INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla determinazione definitiva del numero dei lavoratori collocati in mobilità. La fattispecie ricorre anche quando il numero effettivo dei lavoratori collocati è talmente ridotto che l’importo complessivamente dovuto, pur considerando l’eventuale maggiorazione dell’art. 5, comma 6, resta inferiore all’anticipo già versato.

Modalità operative del recupero tramite DM 10/2

Per effettuare il recupero delle somme versate in eccedenza, le imprese devono indicare l’importo dovuto in uno dei righi liberi del quadro D del DM 10/2, precedendolo dalla dicitura "REC. ART. 4, C.10 L. 223/91" e dal codice "G800". Il programma di ripartizione contabile emetterà una lista delle partite conguagliate con tale codice, necessaria per consentire all’Ufficio Riscossione Contributi di svolgere le verifiche. I conguagli non possono essere convalidati in mancanza dei riscontri documentali richiesti.

Documentazione da trasmettere alla Sede INPS

Le imprese devono trasmettere all’Ufficio Riscossione Contributi della Sede INPS competente copia della comunicazione inviata all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione sul risultato della consultazione sindacale, nonché copia dell’elenco dei lavoratori collocati in mobilità inviato all’Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione. Devono inoltre essere trasmessi, se esistenti, i documenti che provano l’avvenuto accordo sindacale, qualora sia stato raggiunto dopo l’intervento dell’Ufficio Provinciale del Lavoro. Infine, l’impresa deve produrre una dichiarazione con gli estremi del versamento dell’anticipo, gli estremi del versamento del DM10/2 con cui il credito è stato conguagliato e l’importo globale dovuto ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6.

Ipotesi di rinuncia totale alla mobilità

Se l’azienda rinuncia completamente a collocare in mobilità i lavoratori, non deve trasmettere la copia della comunicazione inviata all’Ufficio Regionale del Lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 9, né deve indicare l’importo globalmente dovuto ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6. Resta comunque fermo il recupero dell’anticipo eventualmente versato in eccedenza secondo le modalità ordinarie di conguaglio.

Conservazione del bollettino di versamento

In modifica a quanto disposto dalla circolare n. 212 del 9 agosto 1991, si precisa che anche il bollettino di versamento dell’anticipazione relativa all’art. 5, comma 4, deve essere trasmesso dall’Ufficio per la Contabilità all’Ufficio Riscossione Contributi, che lo conserverà nell’apposito fascicolo predisposto per ciascuna impresa.

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