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Circolare

Circolare numero 38 del 11-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni vigenti in seguito agli orientamenti giurisprudenziali su due temi: il trattamento delle festivita' del 25 aprile e del 1' maggio per i lavoratori retribuiti a ore e l'accesso all'integrazione salariale per gli impiegati ad orario ridotto. Viene chiarito che, in determinate ipotesi di intervento straordinario, non sussiste l'obbligo di retribuire tali festivita' e che gli interessati devono rivolgersi alle SAP per la liquidazione del trattamento. Inoltre, si riconosce che anche gli impiegati con orario ridotto hanno diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, con conseguente superamento delle precedenti istruzioni del 1979.

Modifiche alle disposizioni su festivita' del 25 aprile e 1' maggio e su impiegati ad orario ridotto

Festivita' del 25 aprile e del 1' maggio e impiegati ad orario ridotto

La circolare interviene per adeguare le disposizioni amministrative a orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia di trattamento delle festivita' del 25 aprile e del 1' maggio e di accesso all'integrazione salariale per gli impiegati a orario ridotto. Le nuove istruzioni modificano in parte quelle precedenti e chiariscono gli effetti sui rapporti tra datore di lavoro, prestazioni integrative e limiti di calcolo del trattamento.

Festivita' del 25 aprile e del 1' maggio

La circolare richiama innanzitutto la disciplina gia' contenuta nella circolare n. 50 G.S. del 21 gennaio 1982, secondo cui, per i lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in relazione alle ore lavorative, le festivita' del 25 aprile e del 1' maggio non sono integrabili e devono essere retribuite dal datore di lavoro in base agli artt. 1 e 2 della legge 31 marzo 1954, n. 90.

Viene pero' precisato che l'obbligo di retribuire tali festivita' deve ritenersi insussistente non soltanto:

  • nei casi di fallimento, come gia' chiarito dalla circ. n. 303 G.S. dell'11 febbraio 1987;
  • per le Societa' GEPI, come gia' indicato dalla circ. n. 32 del 13 febbraio 1988;
  • nei casi di intervento straordinario concesso ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni e integrazioni.

Per ottenere la liquidazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli interessati devono presentare domanda alle SAP che hanno effettuato il pagamento del trattamento relativo al periodo nel quale ricadono le festivita' in questione.

Limite massimo di integrabilita'

La circolare richiama inoltre i criteri del paragrafo I, punto 1, lettera c) della circolare n. 50 G.S. del 21 gennaio 1982 per il calcolo del limite massimo di integrabilita'. Ai fini della divisione dell'importo massimo mensile, nel numero delle ore lavorative di ciascun mese devono essere computate anche le ore relative alle festivita' del 25 aprile e del 1' maggio.

Impiegati ad orario ridotto

Un secondo intervento riguarda gli impiegati lavoranti con riduzione di orario. La Corte di Cassazione a sezioni unite ha riconosciuto che anche a tali lavoratori spetta il trattamento straordinario di integrazione salariale; pertanto essi devono essere ammessi a fruire delle relative prestazioni.

Lo stesso principio viene esteso anche agli interventi ordinari, per effetto dell'art. 14, comma 2, della legge n. 223/91, che estende agli impiegati la normativa vigente per gli operai.

Di conseguenza, vengono considerate superate le istruzioni contenute nella circolare n. 52020 G.S. del 15 settembre 1979, punto 2), nella parte incompatibile con il nuovo orientamento.

Punti principali

Festivita' del 25 aprile e del 1' maggio

Per i lavoratori retribuiti a ore, le festivita' del 25 aprile e del 1' maggio non sono integrabili e devono essere retribuite dal datore di lavoro, secondo quanto gia' precisato dalla circolare n. 50 G.S. del 21 gennaio 1982. La circolare precisa pero' che l'obbligo di retribuzione deve considerarsi insussistente non solo nei casi di fallimento e per le Societa' GEPI, ma anche nei casi di intervento straordinario concesso ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 501 e successive modificazioni. Per ottenere la liquidazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gli interessati devono presentare richiesta alle SAP che hanno effettuato il pagamento del trattamento riferito al periodo in cui cadono le festivita'.

Limite massimo di integrabilita'

Nel calcolo del numero di ore lavorative del singolo mese, utile per dividere l'importo massimo mensile secondo i criteri della circolare n. 50 G.S. del 21 gennaio 1982, devono essere incluse anche le ore corrispondenti alle festivita' del 25 aprile e del 1' maggio.

Impiegati ad orario ridotto

La Corte di Cassazione a sezioni unite ha riconosciuto che il trattamento straordinario di integrazione salariale spetta anche agli impiegati che lavorano con riduzione di orario. In coerenza con tale orientamento, questi lavoratori devono essere ammessi a usufruire delle prestazioni di integrazione salariale. Lo stesso principio si applica anche agli interventi ordinari, in seguito all'estensione agli impiegati della normativa prevista per gli operai dall'art. 14, comma 2, della legge n. 223/91. Di conseguenza risultano superate le istruzioni contenute nella circolare n. 52020 G.S. del 15 settembre 1979, punto 2).

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