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Circolare

Circolare numero 37 del 11-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’articolo 4, comma 1, del D.L. 21 gennaio 1992 n. 14, che chiarisce in via autentica l’articolo 6, commi 5, 6 e 7 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463. Il chiarimento riguarda i casi di concorso di più pensioni integrate al trattamento minimo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 463: la cristallizzazione del trattamento minimo vigente a tale data spetta solo alla pensione individuata secondo i criteri del comma 3 dell’articolo 6. La circolare conferma l’impostazione già adottata dall’INPS e ribadisce che le altre pensioni devono essere ricondotte all’importo della pensione non integrata spettante al 30 settembre 1983. Alla luce di ciò, gli uffici devono continuare a respingere le domande non fondate e a resistere nei contenziosi in materia.

Interpretazione autentica sulla cristallizzazione del trattamento minimo in caso di concorso di più pensioni integrate

Interpretazione autentica sulla cristallizzazione del trattamento minimo

La circolare esamina l’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 gennaio 1992 n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1992, che interviene in materia previdenziale fornendo un’interpretazione autentica dell’articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638.

Ambito della disciplina

Il chiarimento riguarda l’ipotesi di concorso di più pensioni integrate al trattamento minimo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 463/1983. In tale situazione, il legislatore precisa che la cristallizzazione dell’importo del trattamento minimo vigente a quella data non opera per tutte le pensioni interessate, ma solo per una di esse, individuata secondo i criteri già previsti dal comma 3 dell’articolo 6.

Criterio applicativo della cristallizzazione

Secondo l’interpretazione autentica, il beneficio della cristallizzazione deve essere riconosciuto esclusivamente alla pensione individuata in via prioritaria dal comma 3 dell’articolo 6.

  • La sola pensione così individuata conserva l’integrazione o la cristallizzazione del trattamento minimo.
  • Le altre pensioni, anch’esse integrate al minimo, devono essere ricondotte all’importo della pensione non integrata spettante al 30 settembre 1983.

Conferma dell’orientamento amministrativo INPS

La circolare evidenzia che la nuova norma conferma la correttezza dei criteri già adottati dall’INPS:

  • deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 20 febbraio 1987, punto 4;
  • circolare n. 60117 AGO del 9 marzo 1987.

L’assetto interpretativo già seguito dall’Istituto risulta quindi validato dal successivo intervento legislativo.

Rapporto con la giurisprudenza costituzionale

La circolare richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 418 del 6-19 novembre 1991, precisando che essa non ha prodotto un giudicato costituzionale, ma ha offerto una interpretazione costituzionale della norma di legge, diversa da quella fatta propria dall’ordinanza di rimessione. Il legislatore, con l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 14/1992, ha quindi fornito una diversa interpretazione autentica della medesima disposizione.

Conseguenze operative per le strutture INPS

Sulla base della norma interpretativa e delle istruzioni già in vigore, gli uffici dell’Istituto devono mantenere il comportamento applicativo già seguito:

  • le S.A.P. devono respingere le richieste dirette ad ottenere la cristallizzazione del trattamento minimo non spettante;
  • gli uffici legali devono resistere nei giudizi pendenti;
  • devono opporsi anche a eventuali sentenze sfavorevoli nella medesima materia, proseguendo la linea difensiva già adottata.

La circolare, in sostanza, ribadisce che la cristallizzazione del trattamento minimo è un beneficio limitato a una sola pensione, individuata secondo il criterio di priorità normativamente previsto, e non si estende indistintamente a tutte le pensioni integrate presenti nel concorso.

Punti principali

Oggetto della norma interpretativa

L’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 14/1992 fornisce l’interpretazione autentica dell’articolo 6, commi 5, 6 e 7 del D.L. n. 463/1983, con riferimento alla disciplina della cristallizzazione del trattamento minimo nei casi di concorso di più pensioni integrate alla data di entrata in vigore del decreto del 1983.

Criterio per la cristallizzazione del trattamento minimo

La cristallizzazione dell’importo del trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 463/1983 deve essere riconosciuta esclusivamente alla pensione individuata con i criteri previsti dal comma 3 dell’articolo 6. Le altre pensioni integrate non beneficiano della cristallizzazione e vanno ricondotte nell’importo della pensione non integrata spettante al 30 settembre 1983.

Conferma dell’orientamento INPS

La disposizione legislativa conferma la correttezza dei criteri già fissati dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 17 del 20 febbraio 1987 e illustrati dalla circolare n. 60117 AGO del 9 marzo 1987, secondo cui solo la pensione prioritaria può mantenere il beneficio, mentre le altre devono essere rideterminate.

Rapporto con la sentenza della Corte Costituzionale

La circolare richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 418 del 6-19 novembre 1991, precisando che non si tratta di un giudicato costituzionale, ma di una interpretazione costituzionale della norma di legge, successivamente diversamente interpretata dal legislatore con l’articolo 4, comma 1, del D.L. n. 14/1992.

Indicazioni operative per gli uffici

Alla luce della norma interpretativa e delle istruzioni già impartite, le S.A.P. devono continuare a respingere le richieste di cristallizzazione del trattamento minimo non spettante. Gli uffici legali devono resistere nei giudizi pendenti e opporsi ad eventuali pronunce sfavorevoli nella stessa materia, secondo la linea finora seguita.

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