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Circolare

Circolare numero 35 del 10-2-1992

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per l’anno 1992 i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sulla base dei trattamenti minimi del Fondo pensione lavoratori dipendenti decorrenza 1 gennaio, 1 maggio e 1 novembre 1992. Inoltre comunica le tabelle dei limiti di reddito familiare da applicare dal 1 gennaio 1992 per la cessazione o riduzione delle prestazioni spettanti ai lavoratori autonomi e ai pensionati delle gestioni speciali, assumendo per il 1991 un tasso di inflazione programmato del 5%.

Limiti di reddito 1992 per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

Limiti di reddito 1992 per assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione

La circolare aggiorna i limiti di reddito da considerare nel 1992 per il riconoscimento, la cessazione o la riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, con particolare riferimento ai soggetti esclusi dalla disciplina dell’assegno per il nucleo familiare. Le indicazioni operative sono accompagnate dalle tabelle allegate, applicabili dal 1 gennaio 1992 ai lavoratori autonomi e ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Limiti mensili di reddito per l’accertamento del carico

In base ai trattamenti minimi del Fondo pensione lavoratori dipendenti fissati con decorrenza 1 gennaio, 1 maggio e 1 novembre 1992, la circolare ricalcola i limiti mensili di reddito utili a verificare la non autosufficienza economica del soggetto a carico, ai fini del diritto agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione.

I nuovi importi sono i seguenti:

  • dal 1 gennaio 1992: lire 793.050 per coniuge, un genitore e ciascun figlio od equiparato; lire 1.387.850 per due genitori;
  • dal 1 maggio 1992: lire 813.700 per coniuge, un genitore e ciascun figlio od equiparato; lire 1.423.950 per due genitori;
  • dal 1 novembre 1992: lire 828.350 per coniuge, un genitore e ciascun figlio od equiparato; lire 1.449.550 per due genitori.

Estensione ad altri familiari e soggetti interessati

I limiti aggiornati si applicano anche alle domande di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già in vigore richiamata dalla circolare, con riferimento all’indice unitario di mantenimento.

La circolare precisa che tali limiti interessano i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988. Rientrano in tale ambito i lavoratori autonomi indicati nel testo e i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continuano a valere le specifiche norme in materia di assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione.

Criteri di stabilità dei limiti e effetti sulla vivenza a carico

Richiamando l’art. 6, comma 18, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, la circolare ribadisce che i limiti di reddito restano fissati in via definitiva nella misura calcolata all’inizio di ciascun anno.

Viene inoltre precisato che la cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia non determina automaticamente la perdita di altri diritti o benefici collegati alla vivenza a carico, richiamandosi a titolo esemplificativo le prestazioni economiche di malattia per i dipendenti ricoverati in luogo di cura.

Tabelle di reddito familiare per cessazione o riduzione delle prestazioni

Per la cessazione o la riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, la circolare indica che, secondo le precisazioni dei competenti Ministeri, il tasso di inflazione annuo programmato da assumere a base per la rivalutazione dei limiti di reddito familiare è pari al 5% per il 1991.

Su tale base sono state predisposte le tabelle allegate da 1 a 4, da applicare dal 1 gennaio 1992 ai soggetti esclusi dall’assegno per il nucleo familiare. Le tabelle distinguono le ipotesi di nucleo familiare e le maggiorazioni previste nei casi di vedovanza, divorzio, separazione legale, abbandono, celibato/nubilato e presenza di persone totalmente inabili.

Contenuto delle tabelle allegate

Le tabelle allegano soglie di reddito familiare annuale oltre le quali cessa la corresponsione:

  • per la generalità dei soggetti interessati (allegato 1), con distinzione tra nucleo di 1, 2, 3 e 4 persone, e con riferimento alla cessazione di tutti gli assegni familiari o delle quote di maggiorazione di pensione;
  • per i soggetti in particolari condizioni familiari, quali vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, celibi o nubili, con soglie incrementate del 10% (allegato 2);
  • per i nuclei con persone dichiarate totalmente inabili, con soglie incrementate del 50% (allegato 3);
  • per le ipotesi in cui si cumulino le condizioni sopra richiamate, con soglie incrementate del 60% (allegato 4).

Le note alle tabelle chiariscono inoltre quali soggetti sono considerati equiparati ai figli e ai genitori ai fini dell’applicazione delle soglie, escludendo espressamente fratelli, sorelle, nipoti, nonni e bisnonni nei casi indicati.

Comunicazioni alle sedi e destinatari della circolare

Le sedi sono invitate a comunicare il contenuto della circolare ai datori di lavoro interessati, alle associazioni di categoria datoriali, ai consulenti del lavoro, agli enti di patronato e alle organizzazioni sindacali.

Punti principali

Ricalcolo dei limiti mensili di reddito per il carico familiare

Sono stati ricalcolati i limiti mensili di reddito per accertare la non autosufficienza economica e quindi il diritto agli assegni familiari e alle quote di maggiorazione di pensione. I valori variano in funzione della decorrenza dei trattamenti minimi del Fondo pensione lavoratori dipendenti: dal 1 gennaio 1992, dal 1 maggio 1992 e dal 1 novembre 1992.

Importi mensili aggiornati nel 1992

Dal 1 gennaio 1992 i limiti sono pari a lire 793.050 per coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato, e a lire 1.387.850 per due genitori. Dal 1 maggio 1992 diventano lire 813.700 e lire 1.423.950. Dal 1 novembre 1992 diventano lire 828.350 e lire 1.449.550.

Applicazione anche a fratelli, sorelle e nipoti

I nuovi limiti valgono anche per le richieste di assegni familiari relative a fratelli, sorelle e nipoti, secondo la disciplina già vigente e richiamata dalla circolare, in base al criterio dell'indice unitario di mantenimento.

Soggetti esclusi dall’assegno per il nucleo familiare

I limiti riguardano i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare ex articolo 2 del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988. Si tratta, tra gli altri, dei lavoratori autonomi indicati dalla circolare e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, per i quali continuano ad applicarsi le norme specifiche sugli assegni familiari e sulle quote di maggiorazione di pensione.

Definitività dei limiti e permanenza di altri diritti

Ai sensi dell’art. 6, comma 18, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, i limiti restano fissati in via definitiva nella misura calcolata all’inizio di ogni anno. La cessazione del diritto ai trattamenti di famiglia non comporta, per i soggetti interessati, la cessazione di altri diritti e benefici collegati alla vivenza a carico.

Tabelle di reddito familiare per cessazione o riduzione

Per la cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, le competenti Amministrazioni hanno indicato per il 1991 un tasso di inflazione annuo programmato del 5%. Su tale base sono state predisposte le tabelle allegate da 1 a 4, valide dal 1 gennaio 1992 per i soggetti esclusi dall’assegno per il nucleo familiare.

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