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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27956/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dispone la correzione dell’errore materiale nell’epigrafe della sentenza n. 15907/26 del 30 aprile 2026, sostituendo la menzione del "Giudice di pace di Caltanissetta" con quella della "Corte di appello di Caltanissetta". Ordina alla cancelleria le annotazioni sugli originali. Non vi è decisione sul merito del ricorso.

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al resistente (null)

La controversia

La pronuncia non riguarda il merito del ricorso, ma la correzione di un errore materiale contenuto nell’epigrafe di una precedente sentenza della Corte di cassazione. Nell’intestazione della sentenza n. 15907/2026 era stato erroneamente indicato che il ricorso del Ministero dell’interno e della Questura di Caltanissetta fosse proposto avverso il decreto del 20/03/2026 del Giudice di pace di Caltanissetta; dal testo emerge invece che il provvedimento correttamente impugnato era il decreto del 20/03/2026 della Corte d’appello di Caltanissetta. La Corte rileva che si tratta di errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 130 c.p.p., con procedura de plano ex art. 132-bis, comma 1, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    La correzione dell’errore materiale contenuto in un provvedimento della Corte può essere disposta ai sensi di questa norma.

  • art. 132-bis, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Per la correzione dell’errore materiale può procedersi con procedura de plano.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    È richiamato solo l’obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L’errore materiale contenuto nell’epigrafe di una sentenza della Corte di cassazione è emendabile quando risulti dal testo del provvedimento e consista in una mera indicazione errata dell’atto o del giudice impugnato.
  • La correzione dell’errore materiale può essere disposta de plano, senza necessità di instaurare un contraddittorio, quando la rettifica non incide sul contenuto decisorio ma solo sulla corretta identificazione del provvedimento richiamato.
  • La procedura di correzione non comporta una nuova decisione sul ricorso e non modifica l’esito sostanziale del giudizio, limitandosi a riallineare l’intestazione al contenuto effettivo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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