Regolamento (UE) 2016/2095
Regolamento delegato (UE) 2016/2095 della Commissione, del 26 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna i parametri tecnici utilizzati nell’Unione per classificare gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva. La modifica riguarda l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 e adegua i valori limite alle più recenti norme internazionali del Consiglio oleicolo internazionale (COI). Le novità incidono sui criteri di qualità, purezza e sulle tabelle decisionali impiegate per la classificazione delle diverse categorie di olio.
Modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 aggiornando i parametri e i limiti analitici per la classificazione degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva.
Ambito di applicazione
Si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, in modo obbligatorio e direttamente applicabile, ai controlli e alla classificazione degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva disciplinati dal regolamento (CEE) n. 2568/91. Incide sui soggetti della filiera e del controllo ufficiale che utilizzano i parametri fisico-chimici e organolettici per qualificare le diverse categorie di olio; non introduce esclusioni territoriali o settoriali ulteriori rispetto al perimetro già previsto dal regolamento modificato.
Modifica delle caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva
Il regolamento delegato (UE) 2016/2095 interviene sul regolamento (CEE) n. 2568/91, che disciplina le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva e i relativi metodi di analisi. L’obiettivo è allineare i parametri tecnici dell’Unione alle più recenti norme internazionali elaborate in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI), nonché rendere coerente la presentazione dei parametri di purezza e qualità.
Ambito di applicazione
La modifica si applica alla classificazione e al controllo degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nell’ambito del sistema unionale già previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91. Essa rileva per gli operatori della filiera, i laboratori e le autorità che verificano la conformità dei prodotti alle categorie previste, tra cui olio extra vergine di oliva, olio d’oliva vergine, lampante, raffinato, oli composti e oli di sansa di oliva. Non sono previste deroghe territoriali o settoriali specifiche.
Contenuto della modifica normativa
L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91. In questo modo vengono aggiornati i limiti analitici e le tabelle di riferimento utilizzati per la classificazione delle diverse categorie di olio.
Tra i profili espressamente richiamati in motivazione vi è l’adeguamento dei valori limite per:
- etil esteri degli acidi grassi;
- acido eptadecanoico, eptadecenoico ed eicosenoico;
- coefficiente di estinzione specifico a 270 nm.
Caratteristiche di qualità
La nuova tabella dell’allegato I fissa o conferma, per ciascuna categoria, i parametri di qualità quali:
- acidità;
- indice di perossido;
- K232;
- K268 o K270;
- delta-K;
- valutazione organolettica, espressa tramite mediana del difetto (Md) e mediana del fruttato (Mf);
- esteri etilici di acidi grassi.
Per gli oli extra vergini e vergini, ad esempio, vengono mantenuti limiti stringenti su acidità, indice di perossido e parametri spettrofotometrici, mentre l’olio lampante si distingue per la non conformità a parte di tali criteri e per una mediana del difetto superiore a 3,5, salvo l’ipotesi indicata nella nota (1) quando la mediana del fruttato è pari a 0. Per le categorie raffinate e composte sono fissati limiti propri, differenziati rispetto agli oli vergini.
Caratteristiche di purezza e composizione
L’allegato aggiorna anche i parametri di purezza, con limiti specifici per:
- tenore di acidi grassi;
- somma degli isomeri transoleici e translinoleici;
- stigmastadieni;
- differenza tra ECN42 (HPLC) ed ECN42 teorico;
- 2-gliceril monopalmitato;
- contenuti percentuali di miristico, linolenico, arachidico, eicosenoico, beenico e lignocerico.
Sono inoltre fissati limiti per la composizione sterolica e per altri componenti caratteristici, quali:
- steroli totali;
- eritrodiolo e uvaolo;
- cere;
- clerosterolo;
- brassicasterolo;
- campesterolo;
- stigmasterolo;
- beta-sitosterolo apparente;
- delta-7-stigmastenolo.
Per alcune categorie sono previste soglie differenziate in funzione di ulteriori condizioni tecniche, ad esempio rispetto al contenuto totale di acido palmitico.
Note tecniche e regole di interpretazione
Le note all’allegato hanno rilievo pratico per l’esito delle analisi e per la classificazione finale:
- i risultati devono essere espressi con un numero di decimali pari a quello previsto per ciascuna caratteristica;
- l’ultima cifra va aumentata di una unità se la cifra successiva è superiore a 4;
- è sufficiente la non conformità di una sola caratteristica per determinare il cambio di categoria dell’olio o la sua non conformità quanto alla purezza;
- per le caratteristiche contrassegnate con un asterisco, relative alla qualità dell’olio, per l’olio lampante i due valori limite corrispondenti possono non essere rispettati simultaneamente, mentre per gli oli vergini la mancata osservanza di almeno uno dei limiti comporta il cambiamento di categoria, restando comunque nell’ambito degli oli vergini;
- per le caratteristiche contrassegnate con due asterischi, applicabili agli oli di sansa di oliva, i due limiti corrispondenti possono non essere rispettati simultaneamente.
Schema decisionale per campesterolo e delta-7-stigmastenolo
L’appendice contiene uno schema decisionale specifico per l’interpretazione di alcuni parametri sterolici. In particolare, per l’olio extra vergine e vergine di oliva e per gli oli di sansa di oliva, sono indicate condizioni in cui valori come campesterolo, stigmasterolo e delta-7-stigmastenolo devono essere letti insieme agli altri parametri fissati dal regolamento.
Sono richiamati anche limiti specifici, tra cui:
- per l’olio extra vergine e vergine, condizioni legate a stigmasterolo, campesterolo e delta-7-stigmastenolo;
- per gli oli di sansa di oliva, soglie su stigmasterolo, delta-7-stigmastenolo ed ECN42.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento delegato. La modifica riguarda i parametri di classificazione degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva, incluse le caratteristiche di qualità, le caratteristiche di purezza e lo schema decisionale di interpretazione.
Adeguamento ai criteri internazionali del COI
Il regolamento aggiorna i valori limite per gli etil esteri degli acidi grassi, per gli acidi eptadecanoico, eptadecenoico ed eicosenoico e per il coefficiente di estinzione specifico a 270 nm, al fine di allineare la disciplina unionale alle più recenti norme internazionali stabilite dal Consiglio oleicolo internazionale.
Nuovi limiti per le caratteristiche di qualità
L’allegato ridefinisce le soglie per acidità, indice di perossido, K232, K268 o K270, delta-K, valutazione organolettica e tenore di esteri etilici degli acidi grassi, distinguendo tra extra vergine, vergine, lampante, raffinato, oli composti e oli di sansa di oliva in diverse categorie.
Parametri di purezza e composizione
Sono aggiornati i limiti relativi a acidi grassi, isomeri trans, stigmastadieni, differenza ECN42, 2-gliceril monopalmitato, acidi grassi specifici, steroli, eritrodiolo e uvaolo, cere, clerosterolo, brassicasterolo, campesterolo, stigmasterolo, beta-sitosterolo apparente e delta-7-stigmastenolo, con valori differenziati per ciascuna categoria di olio.
Regole interpretative e criteri decisionali
Le note all’allegato stabiliscono regole per l’espressione dei risultati analitici, per il superamento di una sola caratteristica non conforme, e per l’interpretazione di soglie critiche. È inoltre inserito uno schema decisionale per campesterolo e delta-7-stigmastenolo, con condizioni specifiche per oli vergini, extra vergini e oli di sansa di oliva.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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