Sentenza del 29/03/2019 n. 8838 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI emessi per omesso pagamento dell'imposta, calcolata sulla rendita catastale relativa alla diga. Contestava la categoria catastale D/7 e la rendita attribuita, sostenendo che l'immobile dovesse essere classificato nella categoria E/3. Ha inoltre dedotto la pregiudizialità del giudizio sulla rendita catastale rispetto a quello sull'ICI, chiedendo la sospensione del processo o, in subordine, la valutazione incidentale dell'illegittimità del classamento, nonché l'annullamento delle sanzioni per assenza di colpevolezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente. Nel frattempo, il giudizio sul classamento catastale era passato in giudicato, stabilendo che l'immobile apparteneva alla categoria E/3, relativa a costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche. Tale classificazione, con efficacia retroattiva dalla domanda, comportava l'esenzione dall'ICI ai sensi dell'art. 7 della legge n. 504/1992. Di conseguenza, non erano dovuti né l'imposta né le sanzioni. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 295 c.p.c.
La controversia relativa all'ICI deve essere sospesa quando la decisione dipende dalla definizione, con efficacia di giudicato, di un distinto giudizio sulla rendita o sul classamento catastale.
Art. 39 del D.Lgs. n. 546/1992
Disciplina la sospensione del processo tributario in presenza di una questione pregiudiziale oggetto di altro giudizio.
Art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992
La base imponibile ICI deve essere determinata sulla base della rendita catastale valida ed efficace. Quando la rendita viene definitivamente modificata dal giudice, la rendita risultante dal giudicato costituisce il dato da utilizzare anche per il periodo oggetto della controversia.
Art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992
Prevede l'esenzione dall'ICI per gli immobili classificati nella categoria catastale E/3, comprendente costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.
Categoria catastale E/3
Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
La classificazione definitiva della diga in E/3 ha determinato l'esenzione dall'ICI e l'insussistenza dell'imposta richiesta dal Comune.
Massime di principio
- Quando la debenza di un tributo dipende dalla rendita o dal classamento catastale, il giudizio sul tributo è pregiudicato da quello relativo all'atto catastale e, in linea generale, deve essere sospeso fino alla sua definizione con giudicato.
- Se durante il giudizio tributario interviene un giudicato definitivo sul classamento o sulla rendita, il giudice deve applicare il risultato di tale giudicato per determinare la base imponibile, anche se il giudicato è successivo all'atto impositivo.
- Gli effetti della decisione definitiva sulla rendita catastale retroagiscono, in linea generale, al momento della domanda o dell'originaria attribuzione contestata; pertanto la rendita giudizialmente accertata può incidere sui tributi relativi a periodi precedenti.
- La classificazione catastale in una categoria esente, come la E/3 ai fini dell'ICI disciplinata dal D.Lgs. n. 504/1992, esclude non solo l'imposta ma anche le sanzioni collegate al suo mancato pagamento.
- Il giudice della controversia sul tributo non può ignorare un giudicato sopravvenuto sul classamento catastale, poiché quest'ultimo costituisce il presupposto vincolante per il calcolo dell'imposta.
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