Sentenza del 21/04/2021 n. 2059 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Catasto - Revisione del classamento ex art. 1 co. 335, l. n. 311/04 - Esclusivo riferimento in termini sintetici e generici al rapporto tra valore di mercato e valore catastale - Assenza della indicazione dei parametri riferiti alla singola unità immobiliare - Insufficiente motivazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
impugnazione del provvedimento di revisione del classamento ex art. 1 co. 335, l. n. 311/2004 per insufficiente motivazione: il provvedimento si è limitato a un richiamo sintetico e generico al rapporto tra valore di mercato e valore catastale nella microzona rispetto all'insieme delle microzone comunali e allo scostamento, senza indicare le fonti, i modi e i criteri di ricavo ed elaborazione dei dati né i parametri applicati alla singola unità immobiliare;
La decisione
la Corte ha ritenuto sussistente l'insufficienza motivazionale del provvedimento di classamento. In sostanza il provvedimento amministrativo è stato giudicato non congruamente motivato: l'Amministrazione ha l'onere di precisare le fonti, i criteri e i parametri in base ai quali è stata effettuata la riclassificazione e di applicarli alla specifica unità immobiliare. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato annullato/rimesso all'Amministrazione per nuova determinazione con motivazione adeguata (ovvero comunque non trovato valido nella sua forma originaria).
Norme richiamate
art. 1 co. 335, legge n. 311/2004
art. 1 co. 335, l. n. 311/04
disciplinando la revisione del classamento, la norma richiede che la riclassificazione sia supportata da motivazione adeguata; l'Amministrazione deve rendere trasparenti criteri, fonti e modalità di applicazione alla singola unità
Cass. n. 3156/2015
giurisprudenza indicata come richiamo a principi di motivazione e onere dell'Amministrazione nella determinazione dei valori catastali
Cass. n. 22900/2017
conferma l'obbligo di indicare le modalità di elaborazione dei dati e i parametri per l'applicazione alla singola unità
Cass. n. 10403/2019
ritiene insufficiente una motivazione meramente sintetica che si limiti a confronti generali tra zone senza riferimenti analitici
Cass. n. 34603/2019
ulteriore consolidamento del principio secondo cui la pubblica amministrazione deve esplicitare criteri, fonti e parametri quando incide sui diritti del contribuente tramite riclassamento catastale
Massime di principio
- Il provvedimento di classamento deve contenere una motivazione analitica: non è sufficiente il richiamo generico al rapporto valore di mercato/valore catastale a livello di microzona.
- L'Amministrazione ha l'onere di indicare fonti, dati, metodi e criteri di elaborazione utilizzati per ricavare i rapporti e gli scostamenti citati.
- Occorre esplicitare come i criteri generali si applicano alla singola unità immobiliare: parametri specifici (superficie, piano, stato di conservazione, destinazione, ecc.) devono essere richiamati e valutati.
- Se manca la specificazione dei criteri e delle fonti la motivazione è insufficiente e il provvedimento può essere annullato o rinviato all'Amministrazione per integrazione/motivazione adeguata.
- In casi analoghi il contribuente ha buone probabilità di successo se dimostra l'assenza di elementi analitici nel provvedimento e chiede l'annullamento o l'integrazione motivazionale.
- Per difendersi, l'Amministrazione dovrebbe acquisire e documentare comparazioni puntuali e metriche di riferimento per la microzona e per l'unità, rendendo trasparente la metodologia seguita.
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