Sentenza del 21/04/2021 n. 62 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha riqualificato un atto di cessione di quote societarie registrato il 29.11.2016 in cessione di azienda, richiedendo agli odierni ricorrenti, in qualita di coobbligati solidali, il pagamento dell'imposta di registro proporzionale del 9% sul corrispettivo di € 8.765.000 (pari a € 788.850) oltre imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. I ricorrenti hanno impugnato gli avvisi denunciando: 1) difetto di motivazione; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 20 D.P.R. n. 131/1986 (sostenendo che la norma, anche nella formulazione previgente, non consentiva la riqualificazione basata su elementi extratestuali e che la riformulazione operata da L. n. 205/2017 e la successiva interpretazione autentica (L. n. 145/2018) escludono espressamente il potere riqualificatorio); 3) in via residuale, incompatibilita con la Direttiva 2008/7/CE e illegittimita della richiesta di pagamento entro 60 giorni trattandosi di imposte suppletive.
La decisione
La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano ha respinto l'eccezione di difetto di motivazione ritenendo la motivazione sufficiente e, nel merito, ha accolto i ricorsi riuniti. La sentenza annulla gli avvisi impugnati per violazione dell'art. 20 D.P.R. n. 131/1986 nella versione interpretata alla luce della riformulazione operata da L. n. 205/2017 e dell'interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018, che escludono la possibilita per l'Amministrazione finanziaria di riqualificare atti registrati basandosi su elementi extratestuali. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 158/2020, ha confermato la legittimita della novellazione. Le spese di giudizio sono state interamente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986 art. 20
Testo novellato: l'imposta e applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati
La Commissione interpreta la norma nel senso che esclude il potere dell'Amministrazione di riqualificare un atto sulla base di elementi extratestuali; l'imposizione deve fondarsi sugli elementi desumibili dal solo atto registrato.
L. n. 205/2017 art. 1, comma 87, lett. a
Ha introdotto la riformulazione dell'art. 20 D.P.R. n. 131/1986 specificando che l'imposizione si basa sugli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali
La modifica ha chiarito normativamente che non sono rilevanti per la corretta tassazione gli interessi economici extratestuali volti ad assimilare fattispecie giuridicamente distinte.
L. n. 145/2018 art. 1, comma 1084
Dichiara che la riformulazione dell'art. 20 DPR 131/1986 costituisce interpretazione autentica della norma
L'interpretazione autentica conferisce efficacia retroattiva alla riformulazione, applicabile alle registrazioni anteriori alla modifica.
Direttiva 2008/7/CE
E' stata richiamata dai ricorrenti per contestare l'assoggettamento ad imposta indiretta delle negoziazioni di quote; il Collegio ha ritenuto il motivo assorbito e non decisivo per l'accoglimento basato sull'art. 20.
Sentenza Corte Costituzionale n. 158/2020
Ha respinto la questione di legittimita costituzionale sollevata contro la novellazione dell'art. 20, confermando che la disposizione non contrasta con gli articoli 3 e 53 Cost. e rafforzando la legittimita dell'interpretazione che esclude il potere riqualificatorio.
Massime di principio
- Dopo la riformulazione dell'art. 20 D.P.R. n. 131/1986 (L. n. 205/2017) e la sua interpretazione autentica (L. n. 145/2018) l'Amministrazione non puo riqualificare un atto presentato per la registrazione basandosi su elementi extratestuali; la tassazione deve riflettersi dalla natura e dagli effetti desumibili dal solo atto.
- La modifica normativa ha efficacia retroattiva secondo l'interpretazione autentica: atti registrati anteriormente alla riforma possono essere valutati secondo la nuova disciplina.
- In contenzioso contro avvisi di riqualificazione e ricalcolo d'imposte di registro conviene evidenziare il contenuto formale dell'atto e opporre l'inammissibilita di prove extratestuali finalizzate a cambiare la qualificazione giuridica dell'operazione.
- La fondatezza di un'eccezione di difetto di motivazione va valutata caso per caso: motivazioni sintetiche possono essere comunque ritenute sufficienti se consentono una difesa completa; pero la contestazione sulla sostanza normativa (art. 20) e la giurisprudenza costituiscono argomenti decisivi.
- Se l'Amministrazione insiste nella riqualificazione, e' utile tempestivamente chiedere la sospensione dell'esecuzione e procedere al giudizio, atteso che la giurisprudenza (anche costituzionale) recente tende a escludere il potere riqualificatorio basato su elementi extratestuali.
- La questione del possibile contrasto con la Direttiva 2008/7/CE e' delicata ma qui e' rimasta assorbita: in casi analoghi, valutare separatamente profili di diritto comunitario e nazionale e sollevare la questione se rilevante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 apr 2021Sentenza del 21/04/2021 n. 15 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 21 apr 2021Sentenza del 21/04/2021 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 21 apr 2021Sentenza del 21/04/2021 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Asti
- Sentenza · 21 apr 2021Sentenza del 21/04/2021 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 apr 2021Sentenza del 21/04/2021 n. 276 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 apr 2021Sentenza del 21/04/2021 n. 353 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →