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Sentenza

Sentenza del 21/04/2021 n. 17 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Cartella di pagamento - reddito da lavoro autonomo - reddito di impresa - tassazione separata delle indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

impugnazione della cartella di pagamento relativa a recupero IRPEF su importi risultanti da certificazioni di lavoro autonomo emesse dai sostituti d'imposta, riconducibili ad indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche; questione se il reddito dell'agente sia reddito di impresa e se le indennità per cessazione costituiscano reddito di impresa o altro tipo di reddito e quale regime di tassazione si applichi

La decisione

il giudice ha ritenuto che l'attività svolta dall'agente rientra nelle attività d'impresa ai sensi dell'art. 2195 c.c.; tuttavia le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (comprese anticipazioni e acconti) non concorrono alla formazione del reddito di impresa ma, per espressa previsione normativa, sono considerate redditi di lavoro autonomo (art. 53, comma 2, lett. e) T.U. 917/1986) e sono soggette a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d) T.U. 917/1986. Pertanto è stato ritenuto corretto il recupero a tassazione IRPEF mediante cartella relativamente a redditi soggetti a tassazione separata emergenti dalle certificazioni di lavoro autonomo

Norme richiamate

  • art. 2195 c.c.

    la qualifica dell'attività dell'agente come attività d'impresa commerciale quando rientra fra le attività oggettivamente previste dall'articolo

  • art. 56, comma 3, lett. a) T.U. 917/1986 (TUIR)

    riferimento alle modalità di certificazione dei compensi per lavoro autonomo (menzione dell'applicabilità ai compensi/anticipi correlati alle indennità per cessazione)

  • art. 53, comma 2, lett. e) T.U. 917/1986 (TUIR)

    le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche sono qualificate come redditi di lavoro autonomo e non concorrono a formare il reddito d'impresa

  • art. 17, comma 1, lett. d) T.U. 917/1986 (TUIR)

    tali indennità sono assoggettate a tassazione separata secondo le disposizioni previste per la tassazione separata

Massime di principio

  • L'attività svolta dall'agente può configurare reddito d'impresa se rientra nelle attività indicate dall'art. 2195 c.c.; tuttavia vanno distinte le componenti retributive ordinarie dalle indennità di cessazione
  • Le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche (inclusi acconti e anticipi) non devono essere aggregate al reddito d'impresa ma trattate come reddito di lavoro autonomo ai fini qualificatori
  • Le somme così qualificate sono soggette a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 TUIR; pertanto, anche se certificate dai sostituti d'imposta come lavoro autonomo, possono dar luogo a recupero mediante cartella se non correttamente tassate
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare la natura delle somme (contratti di agenzia, accordi di indennità, certificazioni dei sostituti) per ottenere la corretta qualificazione e applicazione del regime di tassazione separata
  • I contribuenti devono verificare la corretta imputazione delle indennità nei modelli fiscali e, in caso di contestazione, impugnare fornendo elementi che dimostrino la natura indennitaria e l'eventuale diversa disciplina fiscale applicabile

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