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Sentenza

Sentenza del 21/04/2021 n. 26 - Comm. Trib. Prov. Asti

Leasing - Preliminare di compravendita - Prezzo di acquisto del fabbricato e prezzo dei lavori di ristrutturazione - Quota terreno indeducibile solo sull'ammontare del prezzo di acquisto del fabbricato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disciplina della indeducibilità della quota dei canoni di leasing attribuibile al terreno ai sensi dell'art. 38, comma 7, D.L. n. 223/2006. Nel preliminare di compravendita erano indicati separatamente il prezzo di acquisto del fabbricato e il prezzo dei lavori di ristrutturazione; i lavori erano fatturati alla società concedente il leasing, per cui il finanziamento ha riguardato due operazioni distinte: (1) acquisto del fabbricato e (2) ristrutturazione. La questione è se la quota indeducibile riferita al terreno debba essere applicata anche sull'ammontare dei lavori di ristrutturazione o solo sul prezzo di acquisto del fabbricato.

La decisione

Il contribuente ha avuto ragione: è corretta la scelta di calcolare la quota terreno indeducibile solo sull'ammontare del prezzo di acquisto del fabbricato. La sentenza riconosce che, se i costi incrementali (lavori) costituiscono operazioni distinte e sono fatturate/finanziate separatamente, non devono automaticamente essere ricondotti alla base su cui applicare la percentuale di indeducibilità relativa al terreno. In sintesi, la quota di canone attribuibile al terreno è stata considerata indeducibile solo rispetto al prezzo di acquisto del fabbricato e non rispetto alle spese di ristrutturazione che erano trattate come operazione separata.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 7, D.L. n. 223/2006

    La norma stabilisce che la quota dei canoni di leasing attribuita al terreno è indeducibile. L'interpretazione applicata nella fattispecie distingue tra il costo complessivo del fabbricato (comprensivo dei costi incrementali che sono parte integrante dell'acquisizione) e i costi relativi a operazioni autonome: se i lavori sono parte integrante dell'acquisizione devono essere sommati al costo del terreno/fabbricato e la percentuale di indeducibilità va applicata alla somma; se invece i lavori costituiscono operazione distinta e sono fatturati/finanziati separatamente, la quota indeducibile riferita al terreno si applica solo sul prezzo di acquisto del fabbricato.

Massime di principio

  • Quando si valuta la quota indeducibile del canone attribuibile al terreno, identificare prima se i costi per lavori sono 'incrementali' e parte integrante del costo del fabbricato oppure costituiscono un'operazione distinta (fatturazione/finanziamento separato).
  • Se i lavori sono parte integrante dell'acquisizione (ossia funzionali al fabbricato e contabilmente/contrattualmente riferibili all'acquisto), sommare quei costi al prezzo del fabbricato e applicare la percentuale di indeducibilità sulla somma terreno+fabbricato+lavori.
  • Se i lavori sono fatturati e finanziati separatamente (operazione distinta), è possibile applicare la quota terreno indeducibile solo sul prezzo di acquisto del fabbricato, senza estenderla alle spese di ristrutturazione.
  • Documentare chiaramente nel preliminare, nei contratti e nelle fatture la separazione delle operazioni (acquisto vs lavori) e l'allocazione dei prezzi: è la principale prova a supporto dell'applicazione limitata della quota indeducibile.
  • In sede di pianificazione fiscale, prevedere clausole contrattuali e fatturazioni distinte quando si intende evitare che i costi di ristrutturazione confluiscano nella base di calcolo della quota terreno indeducibile.

Testo integrale

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