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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-402/18

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 29 gennaio 2020. — Roberto Aquino e altri contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Sciopero degli interpreti – Misure di precettazione degli interpreti adottate dal Parlamento europeo – Assenza di base giuridica – Responsabilità – Danno morale. — Causa T-402/18

Giurisprudenza europea62018TJ0402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha annullato la decisione del Parlamento europeo che aveva precettato alcuni interpreti per il 3 luglio 2018 durante uno sciopero, ritenendo che la misura limitasse il diritto di sciopero senza una base giuridica sufficientemente chiara e precisa. Ha dichiarato irricevibili le domande riferite a decisioni successive alla proposizione del ricorso e ha escluso la legittimazione ad agire dei ricorrenti non destinatari della decisione del 2 luglio 2018. Ha poi condannato il Parlamento a risarcire il danno morale, liquidato in via equitativa in EUR 500 per ciascuna delle sei ricorrenti effettivamente precettate.

Precettazione di interpreti del Parlamento europeo durante uno sciopero: annullamento per assenza di base giuridica e risarcimento del danno morale

La questione giuridica

Se le decisioni del direttore generale del personale del Parlamento che precettano interpreti e interpreti di conferenza per garantire il funzionamento dell’istituzione durante uno sciopero siano legittime in presenza di una base giuridica sufficiente ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta; se i ricorrenti non destinatari della decisione del 2 luglio 2018 siano legittimati ad agire contro di essa; se le domande di annullamento e di risarcimento siano ricevibili quanto alle decisioni successive alla proposizione del ricorso; e se sussista un diritto al risarcimento del danno morale subito per la precettazione illegittima.

Principio di diritto

La precettazione di funzionari o agenti dell’Unione durante uno sciopero costituisce una limitazione del diritto fondamentale di sciopero garantito dall’articolo 28 della Carta; tale limitazione è lecita solo se prevista da una base giuridica sufficientemente chiara e precisa ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. Poiché l’articolo 55, paragrafo 1, dello Statuto, l’accordo quadro e le altre disposizioni invocate non contenevano una base giuridica idonea a consentire la precettazione, la decisione del 2 luglio 2018 è stata annullata. Il Tribunale ha inoltre respinto come irricevibili le conclusioni dirette contro decisioni ancora non adottate alla data del ricorso e ha riconosciuto un danno morale risarcibile solo alle ricorrenti effettivamente precettate con la decisione annullata, liquidando equitativamente EUR 500 ciascuna.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 340, secondo comma, TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 55 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 21 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 16 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 90 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea
  • Articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Direttiva 2002/14/CE
  • Accordo quadro del 12 luglio 1990 tra il Parlamento europeo e le organizzazioni sindacali e professionali
  • Carta sociale europea

Precettazione di interpreti del Parlamento europeo durante uno sciopero: annullamento per assenza di base giuridica e risarcimento del danno morale

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da interpreti e interpreti di conferenza del Parlamento europeo contro decisioni di precettazione adottate dal direttore generale del personale nel luglio 2018, in un contesto di sciopero del personale. Il Tribunale esamina sia la ricevibilità delle conclusioni di annullamento e risarcitorie, sia la compatibilità delle misure con il diritto fondamentale di sciopero garantito dalla Carta.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti erano interpreti e interpreti di conferenza del Parlamento europeo. Dopo una modifica delle condizioni di lavoro del 14 luglio 2017 e vari preavvisi di sciopero, il COMI aveva prorogato l’azione collettiva fino al 14 settembre 2018. Nel giugno e luglio 2018 il direttore generale del personale aveva adottato più decisioni di precettazione per garantire il funzionamento dei lavori parlamentari; quella qui direttamente impugnata è la decisione del 2 luglio 2018, relativa al 3 luglio 2018.

I ricorrenti hanno chiesto:

  • l’annullamento della decisione del 2 luglio 2018;
  • l’annullamento delle successive decisioni di precettazione adottate il 3, 4 e 7 luglio 2018 per il 4, 5, 10 e 11 luglio 2018;
  • il risarcimento del danno morale, stimato in EUR 1000 per persona.

Il Consiglio è intervenuto a sostegno del Parlamento. Il Tribunale ha respinto una prima domanda di provvedimenti provvisori e, in seguito, ha esaminato il merito in composizione ampliata.

Ricevibilità delle domande di annullamento

Il Tribunale ha anzitutto dichiarato irricevibili le conclusioni dirette contro le decisioni successive alla presentazione del ricorso. Tali atti non erano ancora esistenti al momento del deposito del ricorso e non potevano essere oggetto di un’azione di annullamento; l’articolo 86 del regolamento di procedura non consente di rendere ricevibile un ricorso contro atti meramente futuri.

Il Tribunale ha inoltre respinto l’argomento fondato sull’articolo 47 della Carta, chiarendo che il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non modifica le regole di ricevibilità previste dai Trattati. Ha rilevato che i ricorrenti avrebbero potuto impugnare le decisioni una volta adottate.

Quanto alla legittimazione ad agire, il Tribunale ha osservato che la decisione del 2 luglio 2018 era un atto individuale rivolto solo agli interpreti effettivamente precettati. I ricorrenti non destinatari non risultavano colpiti da tale decisione e quindi non erano individualmente interessati ai sensi della giurisprudenza Plaumann.

Questione centrale: base giuridica della precettazione e diritto di sciopero

Nel merito, i ricorrenti invocavano la violazione del diritto di sciopero di cui all’articolo 28 della Carta, del diritto all’informazione e alla consultazione e del diritto a una buona amministrazione. Il Parlamento e il Consiglio sostenevano invece che la precettazione poteva poggiare su varie disposizioni dello Statuto, in particolare sull’articolo 55, paragrafo 1, oltre che sul dovere di lealtà, sull’obbligo di assistenza e sul dovere di sollecitudine.

Il Tribunale ha affermato che una misura di precettazione limita il diritto fondamentale di sciopero, poiché impedisce ai lavoratori interessati di partecipare alla cessazione collettiva del lavoro. Di conseguenza, la misura è lecita solo se soddisfa i requisiti dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta:

  • deve essere prevista dalla legge;
  • deve perseguire una finalità di interesse generale riconosciuta dall’Unione;
  • deve essere necessaria, proporzionata e non incidere sul contenuto essenziale del diritto.

Ragionamento del Tribunale sulla mancanza di base legale

Il punto decisivo della motivazione è stato il requisito della previsione legale. Il Tribunale ha rilevato che:

  • lo Statuto non disciplina il diritto di sciopero;
  • l’articolo 55, paragrafo 1, dello Statuto, che stabilisce che i funzionari in attività di servizio sono tenuti a essere in qualsiasi momento a disposizione della loro istituzione, è troppo generico e non contiene una limitazione chiara e precisa del diritto di sciopero;
  • l’articolo 8 dell’accordo quadro del 12 luglio 1990 rinvia a un protocollo sulla conciliazione che non è mai stato adottato, sicché non può costituire base giuridica per la precettazione;
  • le altre disposizioni invocate dal Consiglio, come gli articoli 11 e 21 dello Statuto e il dovere di sollecitudine, non erano richiamate dalla decisione impugnata e comunque non definiscono la portata della limitazione del diritto di sciopero.

Il Tribunale ha quindi concluso che la decisione del 2 luglio 2018 costituiva una limitazione del diritto di sciopero non prevista dalla legge. Per questo motivo ha annullato la decisione senza dover esaminare le ulteriori condizioni dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta né gli altri motivi di ricorso.

Domanda di risarcimento del danno morale

Per la parte risarcitoria, il Tribunale ha ricordato che, nel contenzioso di funzione pubblica, l’illegittimità dell’atto può integrare la prima condizione della responsabilità dell’Unione. Ha però distinto tra:

  • domande fondate sulle decisioni successive, dichiarate irricevibili insieme alla relativa impugnazione;
  • domande fondate sulla decisione del 2 luglio 2018, che è stata annullata.

Quanto al danno morale, il Tribunale ha osservato che l’annullamento di un atto è di regola un ristoro sufficiente, ma non quando l’atto ha già esaurito tutti i suoi effetti, come nel caso di specie. Ha quindi ritenuto provato un pregiudizio morale derivante dalla precettazione tardiva e priva di base giuridica, che aveva impedito alle interessate di esercitare il diritto di sciopero.

Dispositivo e liquidazione

Il Tribunale ha:

  • annullato la decisione del 2 luglio 2018;
  • condannato il Parlamento a versare EUR 500 a ciascuna delle sei ricorrenti effettivamente precettate da quella decisione;
  • respinto il ricorso per il resto;
  • posto le spese a carico del Parlamento per le ricorrenti vittoriose e a carico dei ricorrenti soccombenti per la parte relativa alle decisioni successive; il Consiglio, in quanto interveniente, ha sopportato le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia afferma in sostanza che il diritto fondamentale di sciopero dei dipendenti dell’Unione può essere compresso solo mediante una base legale chiara, precisa e prevedibile. Una semplice clausola statutaria che imponga la disponibilità del personale non basta, da sola, a fondare misure di precettazione. La sentenza chiarisce inoltre i limiti dell’articolo 86 del regolamento di procedura in presenza di atti ancora non adottati e conferma che, nel contenzioso di funzione pubblica, il danno morale può essere riconosciuto in via equitativa quando l’illegittimità abbia già prodotto effetti irreversibili.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europeadiritto di scioperoresponsabilità extracontrattuale dell’unione europearicevibilità del ricorsodiritto alla tutela giurisdizionale effettiva

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