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Circolare

Circolare numero 60 del 15-3-1999

Precisazioni sulla compilazione del modello CUD relativamente alla contribuzione aggiuntiva per lavoratori in aspettativa o distacco sindacale (Art. 3, commi 5 e 6, D. L.vo 16.9.1996, n. 564, modificato dal decreto legislativo 29.6.1998, n. 278).

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni sul versamento della contribuzione aggiuntiva e sulla sua certificazione nel modello CUD, a seguito della modifica del termine di versamento introdotta dal D.Lgs. n. 278/1998. Chiarisce che, se alla scadenza per la consegna del CUD non è ancora stata ottenuta l’autorizzazione o non è stato effettuato il versamento, la contribuzione va certificata nell’anno successivo a quello del versamento, indicando nelle annotazioni il periodo di competenza. Per l’anno 1997, i contributi non già inseriti nel modello O1/M presentato entro il 30 settembre 1998 possono essere denunciati con modelli O1/M-vig presso la sede INPS competente, consegnando all’assicurato copia di tale modello.

Certificazione e versamento della contribuzione aggiuntiva: termini e modalità operative

Certificazione e versamento della contribuzione aggiuntiva

La circolare interviene sulle modalità di versamento e certificazione della contribuzione aggiuntiva disciplinata dall’articolo 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564, richiamando le istruzioni già impartite con la circolare n. 14 del 23 gennaio 1997. Viene inoltre recepita la modifica del termine di versamento introdotta dal D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278.

Termine di versamento

Il decreto legislativo n. 278/1998 ha spostato il termine per il versamento della contribuzione aggiuntiva dal 31 marzo al 30 settembre dell’anno successivo a quello cui la contribuzione si riferisce. La circolare rinvia, per tale aspetto, alla precedente circolare n. 197 del 2 settembre 1998.

Certificazione nel modello CUD

La contribuzione aggiuntiva può essere soggetta a un’autorizzazione "una tantum" da richiedere all’Istituto da parte degli organismi sindacali interessati. Può quindi accadere che, alla data di scadenza prevista per la consegna del CUD dall’articolo 7-bis del DPR 600/73, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 314/1997, l’autorizzazione non sia ancora stata ottenuta oppure che non sia stato ancora eseguito il versamento dei contributi relativi all’anno di competenza.

In tale ipotesi, la circolare stabilisce che i dati della contribuzione aggiuntiva devono essere indicati nella CUD dell’anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato. Nel campo "annotazioni" deve essere riportato il periodo temporale di riferimento, ossia la competenza della contribuzione.

Regolarizzazione dei contributi per il 1997

Con specifico riferimento ai contributi aggiuntivi relativi all’anno 1997, qualora non siano già stati compresi nel modello O1/M presentato per tale anno entro il 30 settembre 1998, essi possono essere denunciati mediante i modelli O1/M-vig da presentare alla competente sede INPS. In tal caso, la certificazione da consegnare all’assicurato consiste in copia del modello O1/M-vig.

Punti principali

Aggiornamento del termine di versamento

Viene richiamata la disciplina già impartita con la circolare n. 14 del 23 gennaio 1997, relativa al versamento del contributo aggiuntivo e alla compilazione del modello O1/M in base all’articolo 3, commi 5 e 6, del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 564. Il D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278 ha poi modificato il termine di versamento della contribuzione aggiuntiva, spostandolo dal 31 marzo al 30 settembre dell’anno successivo a quello di competenza.

Certificazione nel CUD in caso di ritardo nell’autorizzazione o nel versamento

Poiché il versamento della contribuzione aggiuntiva richiede un’autorizzazione "una tantum" su richiesta degli organismi sindacali interessati, può accadere che alla scadenza per la consegna del CUD prevista dall’articolo 7-bis del DPR 600/73, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 314/1997, l’autorizzazione non sia ancora disponibile o il versamento non sia stato effettuato. In tali casi, i dati relativi alla contribuzione aggiuntiva devono essere certificati con la CUD dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento, indicando nel campo "annotazioni" il periodo temporale di riferimento (competenza) della contribuzione.

Regolarizzazione dei contributi aggiuntivi per l’anno 1997

Per i contributi aggiuntivi riferiti all’anno 1997, se non sono già stati inclusi nel modello O1/M presentato per tale anno entro il 30 settembre 1998, è consentito denunciarli tramite i modelli O1/M-vig da presentare alla sede INPS competente. In questo caso, all’assicurato deve essere consegnata copia del modello O1/M-vig quale certificazione della contribuzione.

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