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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34769/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile a seguito della rinuncia del ricorrente (rinuncia notificata con atto del 16 settembre 2025). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, che aveva confermato il provvedimento del GIP di Velletri del 3 aprile 2025 disponendo la custodia in carcere nei confronti di Massimiliano Santachiara come gravemente indiziato dell'omicidio volontario di Cosimo Ciminiello (23 marzo 2025, Nettuno). Il ricorrente contestava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la sussistenza delle esigenze cautelari e una serie di vizi procedurali relativi alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni delle persone informate sui fatti, in particolare della compagna dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la richiesta di riesame avverso le misure cautelari; nel caso il ricorrente aveva proposto riesame ex art. 299 per contestare la custodia cautelare.

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione in caso di rinuncia all'impugnazione; il giudice ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla base di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di pronuncia di inammissibilità; applicata nel caso per imporre il versamento di euro 500.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Indica adempimenti di cancelleria a seguito della decisione; la cancelleria è stata incaricata di curare tali adempimenti.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena)

    Richiamata nella motivazione per chiarire che l'art. 616 non distingue tra le diverse cause di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione in cassazione determina l'inammissibilità del ricorso ex art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. e impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle censure.
  • Anche se il ricorrente rinuncia, il giudice può comunque condannarlo alle spese processuali e comminare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.; la rinuncia non esonera automaticamente da conseguenze economiche.
  • Chi intende contestare misure cautelari deve valutare con attenzione la rinuncia: togliere il gravame prima dell'esame della Corte priva di rango decisorio sulla fondatezza delle censure presentate.
  • Le censure relative alla carenza di gravi indizi o alla mancanza delle esigenze cautelari devono essere documentate con elementi probatori concreti; le doglianze su vizi procedurali (es. modalità di acquisizione di dichiarazioni) vanno adeguatamente specificate e, se possibile, provate nelle fasi istruttorie.
  • Gli adempimenti a carico della cancelleria dopo la pronuncia (art. 94 disp. att.) vanno eseguiti anche quando la decisione è di inammissibilità per rinuncia, per garantire la regolarità formale della conclusione del procedimento.

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