Ordinanza n. 1336/2026 - Napoli, Sezione 7
per la nullità e/o l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’Autorizzazione Unica n. 60 del 03.02.2026 - REG_PROT - 0007722 - Ingresso - 03/02/2026 (cfr. All. AU n. 60 trasmessa con All. prot. 7722 del 3.02.2026) - del Verbale del 27.11.2025 delle ore 15:00 in chiusura alla Conferenza di Servizi ex art. 14-ter e seguenti L. 241/1990;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione Unica n. 60 del 3 febbraio 2026 e verbale conclusivo del 27 novembre 2025 della Conferenza di servizi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e operatore economico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha proposto ricorso per la nullità e/o l'annullamento, previa sospensione cautelare, dell'Autorizzazione Unica e del verbale conclusivo della Conferenza di servizi. Dalla presente ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare il Comune ha prospettato un pregiudizio grave e irreparabile per la tutela dell'ambiente, connesso all'esecuzione degli atti impugnati durante il tempo necessario alla definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto insussistente il pregiudizio grave e irreparabile dedotto dal Comune, perché prospettato in termini meramente ipotetici e generici. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che le questioni controverse richiedono un esame proprio della fase di merito, senza quindi ravvisare ragioni per concedere la sospensione. In considerazione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, il Collegio ha fissato una sollecita trattazione di merito all'udienza pubblica del 28 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14-ter e seguenti l. 241/1990
Il verbale impugnato è quello conclusivo della Conferenza di servizi disciplinata dalle disposizioni richiamate; l'ordinanza non ne offre un'interpretazione sostanziale.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il rigetto è motivato dall'insussistenza del periculum in mora e dalla necessità di esaminare nel merito le questioni dedotte.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; una prospettazione ipotetica e generica del danno, anche quando riferita alla tutela ambientale, non è sufficiente a integrare il periculum in mora.
- Quando le questioni dedotte necessitano di un esame proprio della fase di merito e non risulta dimostrato un periculum in mora concreto e irreparabile, il giudice amministrativo deve respingere l'istanza cautelare, potendo fissare una sollecita udienza di merito in ragione della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
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