Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 575/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1) e di tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2) e il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente e qui elencate (e allegate al presente ricorso, suddivisa per ciascun ricorrente e impianto, doc. 4): Fata Finanziaria S.r.l. GSEWEB/P20220393464 del 09/07/2022 (due impianti); Galeati Flavio impresa individuale .GSEWEB/P20220374871 (un impianto), Sottofiume Energy S.r.l., GSEWEB/P20220367881 del 08/07/2022 (un impianto), La Conca Dell'Etna Società Agricola a.r.l., GSEWEB/P20220363167 del 08/07/2022 (un impianto), Girailsole S.r.l. GSEWEB/P20220377585 del 08/07/2022 (due impianti), INDUSTRIA MOBILI INFISSI PETRECCA - I.M.I.P. DI CARMINE, PIERO E NICANDRO PETRECCA - S.R.L, GSEWEB/P20220371536 del 08/07/2022 (un impianto), Panebianco Energy S.r.l., GSEWEB/P20220385583 del 09/07/2022 (un impianto), Dieci Prese Sas di Casara Guido, Rinaldo Carlotta & c. Società Agricola GSEWEB/P20220396104 del 10/07/2022 (1 impianto), PRV Valletirso S.r.l., GSEWEB/P20220387938 del 09/07/2022 (2 impianti), Italpannelli S.r.l., GSEWEB/P20220360323 del 08/07/2022 (due impianti), Enernovum Italia S.r.l. Servigliano Sas, GSEWEB/P20220385956 del 09/07/2022 (un impianto), Enernovum Italia S.r.l. Berchidda Sas, GSEWEB/P20220376745 del 08/07/2022 (un impianto), Enernovum Italia S.r.l. Ponzano Sas, GSEWEB/P20220373577 del 08/07/2022 (un impianto), Cooperativa Frutticoltori Laurin Società Agricola, GSEWEB/P20220390909 del 09/07/2022 (tre impianti), Saim Energy S.r.l., GSEWEB/P20220366651 del 08/07/2022 (un impianto), Frubona Cooperativa Frutticoltori Terlano Società Agricola, GSEWEB/P20220374034 del 08/07/2022 (quattro impianti), Italian Green Energy Park S.R.L.., GSEWEB/P20220366971 del 08/07/2022 (un impianto), Bel Power S..r.l., GSEWEB/P20220370668 del 08/07/2022 (5 impianti), Aries S.R.L., GSEWEB/P20220389329 del 09/07/2022 (un impianto), Plano Elio GSEWEB/P20220387022 del 09/07/2022 (un impianto), LUBE INDUSTRIES S.R.L., GSEWEB/P20220376952 del 08/07/2022 (quattro impianti), Copiolo Solare S.r.l., CONVENZIONE N° D05L255850507 (un impianto), GFN S.r.l. CONVENZIONE N° J04L259296907 (un impianto), Opera Green S.r.l., CONVENZIONE N° J04L248542007 (un impianto), Renew S.r.l., CONVENZIONE N° J04L257974107 (un impianto), BTP Colpo 7 S.r.l., CONVENZIONE N° D05L255850507 (un impianto), Crianza S.r.l. CONVENZIONE N° G04I260012107 e CONVENZIONE N° G04I234537307 (due impianti), Nuova Energia S.r.l., CONVENZIONE N° D03L250335407 (un impianto), Ram Solar S.r.l., CONVENZIONE N° R01L27391607 (un impianto), Sviluppo Immobiliare s.r.l. CONVENZIONE N° G04I232377607 e CONVENZIONE N° G04L258301207 (due impianti), Tristar Energy S.r.l., CONVENZIONE N° G04L227804807 (un impianto), B&B Energia S.r.l., CONVENZIONE N° G04I238716707 e CONVENZIONE N° G04L239370107 (due impianti), FVAlfonsine s.r.l. CONVENZIONE N° E08L236219407 (un impianto), Garessio S.r.l. CONVENZIONE N° I08L259097707 (1 impianto), Opera Energy S.r.l., CONVENZIONE N° J04L253720907 (1 impianto), Mega Iblea S.r.l. CONVENZIONE N° O07L263608107 e CONVENZIONE N° E01I236370607 (due impianti), Sun Pikes S.r.l. CONVENZIONE N° O07F14852407 (un impianto), Deltoro Green Power S..r. l. CONVENZIONE N° T02F11472507 (un impianto), Kia Rite S.r.l. CONVENZIONE N° I02L236737707 (un impianto), Extraenergy 2 S.r.l., CONVENZIONE N° J01L230910307 (un impianto), Comune di Campana GSEWEB/P20220389384 del 09/07/2022 (due impianti), BK ENERGY SAS DI MAIR JASMIN GSEWEB/P20220379323 del 09/07/2022 (un impianto), CORSOL SAS DI GUFLER SUSANNA & CO., GSEWEB/P20220385222 del 09/07/2022 (due impianti), impresa individuale GUFLER SUSANNA GSEWEB/P20220376014 del 08/07/2022 (sette impianti), impresa individuale MAIR ALEX, GSEWEB/P20220355808 del 07/07/2022 (due impianti), impresa individuale MAIR JASMIN GSEWEB/P20220384205 del 09/07/2022 (tre impianti), MAIR JOSEF & CO SAS DI MAIR KLAUS, GSEWEB/P20220378897 del 09/07/2022 (tre impianti), MAIR KLAUS, GSEWEB/P20220372827 del 08/07/2022 (sette impianti), impresa individuale MAIR PAUL, GSEWEB/P20220360941 del 08/07/2022 (cinque impianti), MAIR PHOTOVOLTAIK SAS DI MAIR KLAUS & C., GSEWEB/P20220393601 del 09/07/2022 (quattro impianti), impresa individuale WELLENZOHN EDITH, GSEWEB/P20220360437 del 08/07/2022 (tre impianti), impresa individuale WELLENZOHN SIMON, GSEWEB/P20220381387 del 09/07/2022 (quattro impianti), eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), in via di conversione, con la normativa in materia di aiuti di Stato, di cui agli artt. 107 e 108 TFUE, nonché con la normativa Europea in materia di energia, di cui alla Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e alla Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, nonché con l'art. 194 del TFUE, nonché in relazione all'art. 1 del protocollo 1 alla CEDU e 17 della CDFUE. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fata Finanziaria S.R.L il 16/12/2022: per l'annullamento degli atti già gravati con il ricorso introduttivo, per il diretto contrasto con le previsioni di cui agli artt. nn. 6, 7 e 8 e ss del Regolamento segnatamente: (i) la Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”) (doc. 1); e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui (ii) il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (doc. 2); e (iii) il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3); (iv), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente (doc. 4); nonchè (ii) delle “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti consequenziali, inclusi ove occorrer possa, le fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 in relazione ai conguagli sulla produzione da febbraio 2022 a giugno 2023; e per l'accertamento del difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 bis del DL 4/2022 e per la conseguente nullità di tutti gli atti applicativi emanati dal GSE; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”, doc. 5), con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Fata Finanziaria S.R.L il 12/6/2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BTP HOLDING S.R.L. (GIÀ FATA FINANZIARIA S.R.L.) il 28\4\2025 : per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BTP HOLDING S.R.L. (GIÀ FATA FINANZIARIA S.R.L.) il 24\4\2026 : per l'annullamento, previa sospensione cautelare, - delle fatture del 26 febbraio 2026, nn. 164496, 164497, 161320, 161309, 161331, 161341, 1665511, 165520, 165531, 165542, 165552,165563, 165574 e 165585 - delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026 - ove occorrer possa, degli avvisi di pagamento inviati dal GSE da cui si evince la compensazione degli importi a titolo di extraprofitti con gli importi dovuti a titolo di incentivo; - dell'avviso automatico generato dal portale GSE - del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023

Giustizia amministrativa202202434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere ARERA attuative dell'art. 15-bis del d.l. 4/2022 e atti GSE di fatturazione, diffida e compensazione delle somme richieste a titolo di extraprofitti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la disciplina e gli atti applicativi relativi agli interventi sull'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, contestando in particolare la Delibera ARERA n. 266/2022/R/eel, la successiva Delibera n. 143/2023/R/eel, i relativi allegati e regole tecniche GSE, nonché le comunicazioni, fatture, diffide e avvisi di pagamento emessi dal GSE. Sono stati dedotti anche il difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15-bis del d.l. 4/2022, la nullità degli atti applicativi, il mancato mantenimento della disciplina da parte della legge n. 197/2022 e il contrasto della normativa nazionale con la Costituzione, il diritto dell'Unione europea, la disciplina degli aiuti di Stato, il Regolamento UE 2022/1854 e la normativa europea in materia di energia e fonti rinnovabili. Con i più recenti motivi aggiunti sono state impugnate le fatture, le diffide e gli avvisi di pagamento GSE, anche nella parte in cui prevedono la compensazione degli importi per extraprofitti con gli incentivi dovuti. È stata chiesta la sospensione cautelare di tali atti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La valutazione approfondita delle eccezioni pregiudiziali è stata riservata alla fase di merito, ma il Collegio ha rilevato che è quantomeno dubbia la diretta impugnabilità, nonché la riconducibilità alla giurisdizione amministrativa, delle fatture, delle diffide e degli avvisi di pagamento emessi dal GSE. Ha inoltre considerato non adeguatamente soggettivizzati, rispetto alla posizione di ciascuna ricorrente, i presupposti della tutela cautelare, tenuto conto del carattere collettivo e cumulativo del ricorso. Quanto al pregiudizio finanziario derivante dalle compensazioni, il TAR ha osservato che gli operatori del settore, tenuti a una qualificata diligenza, avrebbero dovuto predisporre misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare pretese la cui maturazione era prevedibile alla luce del quadro normativo e disciplinare noto, anche rispetto agli investimenti effettuati. Infine, il Collegio ha rilevato che le somme eventualmente riscosse potranno essere recuperate in caso di esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4

    Costituisce la base normativa degli interventi sull'elettricità immessa da impianti di produzione e delle pretese di regolazione degli extraprofitti contestate dai ricorrenti.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata respinta per l'insussistenza dei relativi presupposti.

  • legge 28 marzo 2022, n. 25

    Ha convertito il d.l. n. 4/2022, comprensivo dell'art. 15-bis oggetto delle censure.

  • legge 29 dicembre 2022, n. 197

    È richiamata in relazione alla disciplina successiva dell'intervento sugli extraprofitti e alla questione del mantenimento in vigore dell'art. 15-bis.

  • Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022

    È indicato dai ricorrenti quale parametro europeo di contestazione della disciplina nazionale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando siano impugnati atti di fatturazione, diffide o avvisi di pagamento adottati da un soggetto gestore, il giudice amministrativo può ritenere dubbia sia la loro diretta impugnabilità sia la loro riconducibilità alla propria cognizione, riservando l'esame definitivo delle relative questioni alla fase di merito.
  • In un ricorso collettivo e cumulativo, la domanda cautelare deve esporre e documentare in modo puntuale i presupposti cautelari riferibili alla posizione concreta di ciascun ricorrente; la mancata soggettivizzazione dei pregiudizi può giustificare il rigetto della tutela interinale.
  • La prevedibilità delle pretese economiche derivanti da un quadro normativo e regolatorio noto impone agli operatori professionali del settore, secondo un criterio di qualificata diligenza, di predisporre tempestivamente adeguate misure gestionali e organizzative; il pregiudizio finanziario conseguente alla mancata adozione di tali misure non integra, di per sé, un periculum cautelare sufficiente.
  • La possibilità di recuperare le somme eventualmente riscosse qualora il ricorso di merito sia accolto riduce l'irreversibilità del pregiudizio economico e può concorrere a escludere la sussistenza del periculum in mora.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.